Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Il reato di frode nell'esercizio del commercio mira a tutelare l'interesse dello Stato nel leale esercizio del commercio, sicché l'atteggiamento psicologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata e la punibilità del venditore non è esclusa per il fatto che l'acquirente sia a conoscenza della diversità del prodotto rispetto a quello da lui richiesto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2009, n. 49578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49578 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1903
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 19490/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI GI N. IL 08/07/1965;
avverso la sentenza n. 1576/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 19/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA Agostino;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.1.2009 la Corte d'appello di Firenze confermava quella emessa il 13.12.2006 dal Tribunale di Montepulciano con cui NI NI era stato condannato alla pena (condonata) di Euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 515 c.p. per avere, quale legale rappresentante della s.r.l. NI UR esercente il commercio di sementi, ceduto all'Azienda Agraria Belsedere circa q.li 60 di grano "colosseo" da seme biologico quando trattavasi di grano da seme convenzionale.
Il Tribunale lo aveva assolto per insussistenza del fatto da reato dello stesso titolo concernente la cessione ad altri acquirenti di circa q.li 1.340 del grano di cui sopra.
Motivava la Corte come segue:
1) il reato di cui all'art. 515 c.p. riguarda l'industria ed il commercio e non è contro il patrimonio;
2) il NI aveva venduto semi definiti biologici: ma all'epoca "il grano biologico per iniziare la catena del biologico non esisteva e per far partire la catena del biologico occorreva partire da grano non biologico non trattato", per cui bastava rendere noto ciò agli acquirenti e magari specificarlo anche sulle confezioni, invece di apporvi la scritta "bio".
Proponeva ricorso il difensore per i motivi che seguono:
a) la biologicità del grano è caratteristica non attinente alla capacità di sviluppo delle sementi, ma all'uso alimentare, in quanto non trattato con elementi chimici e quindi non in grado di trasmettere al consumatore elementi estranei alla natura del frumento: e ciò riguardava solo il prodotto della successiva semina, come emergeva dalla deposizione del teste Culicchi Altero;
b) l'isp. MI aveva dichiarato che il grano biologico aveva un prezzo superiore del 20% rispetto a quello tradizionale, ed il teste De GO IL aveva riferito di avere acquistato la partita di grano ad un prezzo superiore di circa il 10% rispetto al grano convenzionale;
c) come aveva spiegato lo stesso NI, all'epoca dei fatti non era reperibile un grano biologico per iniziare la catena del biologico, e quindi detta catena prendeva il via da una selezione di grano non biologico non trattato chimicamente per la conservazione antecedente alla semina, che quindi veniva venduto per iniziare la catena del biologico, per cui tale pre-trattamento spiegava la maggiorazione del prezzo rispetto alla rivendita di grano da coltivazione tradizionale destinato ad una coltivazione nuovamente tradizionale;
d) sarebbe stata antieconomica la vendita di grano di origine biologica ad un prezzo inferiore a quello di mercato indicato dall'isp. MI, che in realtà aveva confuso le idee al De GO, che ha pertanto dichiarato di non sapere che il grano acquistato non era biologico, quanto in realtà tale grano non esisteva;
e) il De GO aveva dichiarato che l'accordo con la ditta NI riguardava la rivendita del ricavato della semina effettuata con la partita di grano in questione, prodotto con grano non di origine biologica ma non trattato, destinato a una nuova semina ed in parte anche alla catena alimentare: per cui, come indicato dalla teste Marchetti, l'indicazione "bio" sulla fattura serviva per le successive fasi, quale inizio della catena del prodotto biologico;
f) l'acquirente conosceva esattamente quel che riceveva, donde l'insussistenza della frode in commercio, tanto più che vi era un accordo tra le due ditte, nel senso che la NI avrebbe ricomprato tutta la produzione della ER;
g) mancava la motivazione sull'elemento psicologico del reato, non potendo l'imputato aver tratto in inganno l'acquirente, ben consapevole della situazione nel settore;
e, come spiegato dal teste TT, l'indicazione "bio" era legata ala destinazione, cioè all'esigenza di creare l'inizio della catena biologica, tant'è vero che la ER aveva utilizzato il grano per la semina, e aveva poi rivenuto la produzione allo stesso NI;
h) la mancanza di trattamento chimico aumentava e non diminuiva il prezzo del prodotto, in quanto detto trattamento ne riduceva od eliminava il rischio di conservazione e le cautele necessarie per l'ammasso;
i) mancava qualsiasi motivazione sul fatto che il grano era non di origine biologica, ma idoneo ad una successiva produzione biologica;
l) mancava la prova che il NI avesse la coscienza e volontà di vendere aliud pro alio;
m) l'originaria imputazione riguardava circa 1.400 q.li di grano, da cui il NI era stato assolto con formula ampia, tranne che per la modestissima quantità di 60 q.li venduta alla ditta Belsedere, donde la contraddittorietà della motivazione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza, evidenziando che il ricorso era stato fatto per annullare la macchia infamante e non per evitare la modesta pena pecuniaria, peraltro condonata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte l'infondatezza del ricorso, atteso che:
- il teste De GO AN, titolare della ditta Belsedere, aveva dichiarato di aver acquistato la merce come seme "di prima biologico", al fine di riprodurlo ottenendo un seme di seconda, sempre biologico, e di aver appreso che trattavasi di seme convenzionale solo dall'ispettore MI;
- la denominazione "bio" apposta sulle confezioni non poteva indicare la destinazione del seme alla produzione di quello biologico, dovendosi essa normalmente ed inequivocabilmente intendere come avente già tale caratteristica;
- quanto sopra assorbe ogni altra questione;
- comunque, anche nell'ipotesi contraria, questa Corte si è già condivisibilmente pronunziata nel senso che il reato in esame mira a tutelare l'interesse dello Stato nel leale esercizio del commercio, per cui l'atteggiamento psicologico del compratore non assume rilevanza rispetto alla consegna di cosa diversa da quella dichiarata, e la punibilità del venditore non è esclusa dal fatto che l'acquirente sapesse che gli sarebbero stati consegnati prodotti diversi da quelli richiesti, per cui solo l'identità essenziale - non sussistente nella specie - escluderebbe il reato (Sez. 6^, sent. n. 4827 e n. 4826 del 4.6.1986; Sez. 3^, sent. n. 2291 del 30.7.1994);
- ciò vale non solo per la consegna di cosa diversa da quella pattuita, ma anche se, pur essendovi identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa (Sez. 3^, sent. n. 44274 del 15.11.2005). Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009