Sentenza 11 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, esiste un diritto d'intervento della parte offesa, che abbia adempiuto all'onere di dichiarazione di cui all'art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., a prendere visione degli atti, a interloquire nel procedimento con la forma specifica dell'opposizione, a fornire materiale probatorio da sottoporre al giudice e a partecipare all'udienza camerale, fissata a norma dell'art. 410 cod. proc. pen., qualora l'opposizione sia ammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2003, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 11/12/2003
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1880
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 014658/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE AS N. IL 11/10/1958 C/:
IGNOTI;
avverso DECRETO del 13/12/2002 GIP TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
le conclusioni del P.G.: annullarsi con rinvio il decreto impugnato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la ordinanza in epigrafe precisata, il Giudice del Tribunale di Velletri ha ritenuto inammissibile la opposizione della persona offesa, proposta a sensi dell'art. 410 c.l cpp, ed ha ordinato la archiviazione del procedimento contro ignoti iscritto al n. 4787/02:
a sostegno di tale conclusione, il Giudice ha evidenziato come la opposizione non recasse una valida indicazione dello oggetto delle investigazioni supplettive ne' elementi rilevanti di prova limitandosi ad una valutazione critica delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Per l'annullamento dell'ordinanza, la parte offesa ST AR ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge;
sostiene che l'atto di opposizione conteneva validi elementi per ritenere fondata la notizia di reato (interruzione di un servizio di pubblica necessità) e per la individuazione dei responsabili;
pertanto, il Giudice avrebbe dovuto fissare la Udienza in Camera di consiglio ex art. 409 c. 2 cpp, e non procedere de plano, al fine di garantire il contraddittorio tra le parti.
Il Collegio ritiene che la censura sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dal contesto normativo in tema di archiviazione, si rileva, anche nei procedimenti a carico di ignoti, la esistenza di un vero e proprio diritto di intervento della persona offesa dal reato che ha adempiuto all'onere di dichiarazione di cui all'art. 408 c. 2 cpp;
essa è facoltizzata a prendere visione degli atti, ad interloquire nel procedimento, con la forma specifica dell'opposizione, a fornire materiale probatorio da sottoporre al Giudice ed a partecipare alla Udienza camerale, fissata a norma dell'art. 410 c. 3 cpp, qualora la opposizione sia ammissibile.
In caso contrario, a sensi dell'art. 410 c. 2 cpp, il Giudice provvede de plano ed il contraddittorio tra le parti è solo cartolare;
tale procedura limitatamente garantita si instaura solo quando la opposizione è carente delle tassative condizioni previste dall'art. 410 c.l cpp, che precludono all'interessato l'instaurazione del contraddittorio.
Nel valutare l'ammissibilità della opposizione in esame, il Giudice deve verificare se la persona offesa si sia data carico di indicare "l'oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova" che devono caratterizzarsi per la pertinenza (inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (idoneità delle indagini ad incidere sulle risultanze della attività compiuta dal Pubblico Ministero). Di conseguenza, il Giudice può dichiarare inammissibile l'opposizione in presenza di richieste prove che, all'evidenza, siano superflue o non pertinenti oppure irrilevanti con l'esclusione di ogni valutazione prognostica di merito: le eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità. Nel caso concreto, l'opposizione della persona offesa era fornita degli elementi di specificità e concretezza previsti dall'art. 410 c.l cpp in quanto indicava precisamente le richieste investigazioni supplettive che non erano manifestamente inutili o defatigatorie come, invece, ritenuto dal Giudice con motivazione di stile. La evidenziata situazione imponeva la fissazione dell'Udienza camerale la cui omissione ha dato luogo a nullità ex art. 178 sub e cpp per violazione del diritto al contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004