Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
La mancata applicazione di pena accessoria, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non può rientrare fra le ipotesi di errori materiali emendabili con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sospensione della patente di guida conseguente alla commissione del delitto di cui all'art. 589, comma secondo cod. pen.).
Commentari • 2
- 1. Alle Sezioni Unite la questione relativa ai poteri del giudiceIrene Manca · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in esame la prima Sezione della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., la seguente questione di diritto: "Se l'erronea o omessa applicazione da parte del giudice di cognizione di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata o l'applicazione da parte del medesimo giudice, previa delimitazione del principio di legalità della pena in rapporto al giudicato e alla sua applicazione in sede esecutiva, di una pena accessoria 'extra' o 'contra legem', possano essere rilevate, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione". Tale questione, lungamente dibattuta ed oggetto di un …
Leggi di più… - 2. Pena accessoria, durata, criteri determinazione, errore, incidente di esecuzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2012, n. 49236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49236 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
49236 /12 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/12/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PIETRO ANTONIO SIRENA - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere - 1743/2012 VINCENZO ROMIS Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI N. 30920/2012 - Rel. Consigliere - Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ZA AN N. IL 17/11/1964 avverso la sentenza n. 3626/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE, del 11/01/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vincento feraci chwedle lloumillaments sente Huvio del wearss- Udit i difensor Avv.; །33།83#11P -, ཀ-བས།།་་་ FATTO E DIRITTO Con sentenza dell'11/1/2012 il Gup del Tribunale di Trieste applicava a RE DR, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 589, 2° comma c.p. Lo stesso giudice, con successivo provvedimento del 7/3/2012 "valutata la congruità in relazione al grado di colpa e alle conseguenze del reato”, integrava la sentenza applicando all'imputata la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi. L'imputata propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dolendosi della violazione dell'art. 130 c.p.p. Osserva che non si era in tema di mero errore materiale, potendosi far luogo alla correzione con esclusivo riferimento alle pene accessorie che conseguano ex lege alla condanna e siano predeterminate nella specie e nella durata, poiché, altrimenti, il provvedimento verrebbe a incidere nell'area riservata alla cognizione del giudice. Il ricorso è fondato. Va richiamato al riguardo il principio affermato da Cass. n. 23196 del 28/04/2004 (seguita da numerose altre pronunce conformi, tra cui Cass. N. 14827 del 2009, Cass. N. 7176 del 2006): "L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione ne' in relazione alla durata ne' in relazione alla specie, ma consegua "ex lege" alla pronuncia di condanna (e sia predeterminata da essa) - può essere corretta attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto in tal caso l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la citata procedura, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata. Ne discende che le pene accessorie possono essere applicate - qualora conseguano "ex lege" alla condanna e siano già predeterminate nella specie e nella durata - anche in sede di esecuzione, onde la mancata applicazione di esse in sede di cognizione non comporta la nullità della sentenza". Dal principio richiamato consegue, a contrario, che l'applicazione di sanzione accessoria, come nella specie la sospensione della patente di guida, graduabile dal giudice in base a parametri di congruità, non può rientrare fra le ipotesi di errori materiali emendabili con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. La correzione, infatti, comporterebbe l'emenda di un vero e proprio errore di giudizio, con inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, in assenza di una previsione di legge in tal senso. Pertanto, in applicazione del disposto dell'art. 620 lett. L, la sentenza va annullata senza rinvio con esclusione della sanzione accessoria.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, sanzione che elimina. Così deciso in Roma il 12/12/2012. Il Consigliere Est. Il Presidente Pret mens Nepero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 DIC. 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulia Mixie TIBERIO