Sentenza 8 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A0 1 9 19/03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G. 9 9/01 Composta dei Magistraţi: -Cror.4445 Ettore Mercurio Fresidents Bruno Battimiello -Fel. Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese -Ja. 30.9.02 Florindo Minichiello Oggetto: TE Evangelista ha pronunciato le seguente SENTENZA sul ricorso proposIO da IC FF, difesa all'avv. Alfonso Luigi Marra con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale, edificio Gl, come aa procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
MINISTERC DALL'INTERNO intimato nonché
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- ria del President legale rapa.te p.t., di foso dagli avv.ti 3719 Carlo De Angelis, Michele i ullo, Niccia Valente € Paolo Marchini, con domicilio eletto in Roma, via della Trezza П. 17 presso l'Avvocatura contrale dell'Istituto, come da procu- ra speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napo 2950/00 in data 6 aprile/ 1 maggio 2000 R.G. 40367/96). Edita la relazione della causa svolta rella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal cons. Bruno Battimiello;
udi to il P.X. in persona del Sostituto Procuratore Gencrale Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del 00290. N Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello della parte privata (attuale ricorrente per cassazione), riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a cali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza preturile clie, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La parte privata suindicata ha proposto ricorso per cassazione (in unico motivo) nei confronti dell'INPS, che si è costituito con sola procura ai difensori, e contro il Ministero dell'Interno, che non si è costituito. Motivi della decisione Parte ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2944, 2946 e 2948 n. 4 cod. civ., 429 cod.proc.civ., dell'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, assume che nel caso di spccic operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data di maturazione del credito. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile nei confronti dell'INPS, che non è stato parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata (v. Cass. 13 luglio 2001 a. 9358), ed è invece fondato quanto al Ministero, alla stregua delle considerazioni che seguono. -Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. & aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) it credito per rivalutazione ed interessi dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le sorme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione so il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone - secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e giusta le indicazioni di parte ricorrente per ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/m.412); pertanto, in questa sede, nor occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991 c della relativa previsione di altematività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale, con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 11.10955) che la disciplina applicabile ai ratci di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991m 412, per i ratei scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base c. quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento anche in ordine alla sola parte residua del credito del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.dl. - 1935/m.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, autoso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la 1 pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specic, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato sempreché sia risolta in senso positivo la - questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata sentenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero se rispetto ai ratci scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennale. Al giudice di rinvio – che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado, va individuato in una corte d'appello (Cass., S.U. 28 settembre 2000, n.1044) c chc, nella specie, si ritiene opponuno designare nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro si rimette altresì, ai sensi dell'ar, 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento - delle spese del giudizio di cassazione in ordine al rapporto fra parte ricorrente e il Ministero dell'Interno, nulla dovendosi disporre per le spese di questo giudizio in relazione al rapporto fra la stessa parte ricorrente e l'INPS, che si è limitato al deposito della procura (Cass, 4 febbraio 1994 n. 1153).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS; nulla per le relative spese. Accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso. in Roma, il 30 settembre 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE вите разкр что Barizionmill DIRITTO A .. A'ART. DELLA LIGGE 11-9-73 N. STA CA IL CANCELLERE S EN Depositate in cancelerla T I D A 8 FEB. 2803 I M SA TASSI P O S T A D I B O L L O 3 , D I