Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8698 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
O L A L N IA O B L I A IT D 2 A A 7 - C T I 0 S 1 L - O B 6 P 2 B L U M I E P D E R A D . R E A CORTE SUPREMRE869 8-01 F T . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D N E l. S l E a . b a getto t 2 2 . t SEZIONE PR】 r a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 5855/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 19881 Rel. Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere Rep. 3091 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 24/10/00 - - ConsigliereDott. Walter CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000. sul ricorso proposto da: per diritil L. 26. GIU 2001 COMUNE DI MELFI, in persona del Sindaco pro tempore, IL CANCE elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. BOCCHERINI 3, rappresentato e difeso presso l'avvocato GLINNI R. €16, 1-3000 CANCELLERIA ANTONIO, giusta mandato a dall'avvocato BERARDI margine del ricorso;
- ricorrente 0454310
contro
DEL SORDO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso VIGLIONE G., rappresentato e difeso dall'avvocato ARANEO AGOSTINO, giusta procura a 2000 margine del controricorso;
1925
- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 220/98 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 28/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, l'Avvocato Araneo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza pubblicata il 28 ottobre 1998, accoglieva l'opposizione alla stima delle indennità di occupazione ed espropriazione di un terreno posto in Comune di Melfi, proposta dal proprietario espropriato IC EL DO nei confronti dello stesso Comune di Melfi espropriante;
determinava in lire 45.959.670 l'indennità di espropriazione e in lire 20.439.286 quella di occupazione, fatta applicazione del criterio di cui all'art. 5 bis legge 359/1992, ma esclusa la riduzione del 40 per (essendo l'indennità provvisoria offerta cento - "di gran lunga inferiore a quella dovuta"). La Corte di merito dichiarava di attenersi alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico dell'Ufficio "da ritenersi decisamente corrette, in quanto congruamente motivate, fondate su corrette valutazioni tecnico-giuridiche ed immuni da vizi logici;
con la conseguenza che sia le censure mosse dal Comune di Melfi che quelle mosse dal EL DO nella sua consulenza di parte si appalesano prive di giuridico fondamento". Contro questa decisione il Comune di Melfi ha proposto ricorso per cassazione prospettando tre 3 motivi di impugnazione. IC EL DO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso il Comune di Melfi prospetta omessa о insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e cioè mossi dalla difesa dellosugli specifici rilievi stesso Comune alle valutazioni del consulente tecnico di ufficio che aveva totalmente trascurato di considerare i numerosi riferimenti comparativi documentati dal Comune (dieci atti di compravendita di terreni similari posti nella stessa zona di quello in questione;
dai quali emergeva il prezzo medio unitario di lire 28.000 il mq., al quale il consulente ha opposto quello immotivato di lire 80.000). Con il secondo motivo il ricorrente prospetta analoga censura di inadeguata, illogica motivazione dell'operata rivalutazione del dato indicato dal consulente (riferito al 1994) incrementato nella misura di un quarto (da lire 80.000 a lire 100.000 il mq.) a conclusione del biennio successivo, per l'effetto "notorio" determinato dalla presenza in località San Nicola di Melfi della S.A.T.A.", quando al contrario l'insediamento industriale a 4 forte impatto ambientale - ha comportato una sensibile riduzione nella appetibilità dei suoli edificatori a destinazione residenziale. Con il terzo motivo infine il ricorrente censura l'omessa riduzione nella prevista misura del 40 per cento in ipotesi di mancata accettazione della indennità offerta.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Indica dunque il Comune ricorrente il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte di merito considerato affatto "le risultanze degli atti di compravendita esibiti dal Comune (dai quali emergeva una media di lire 28.000 al mq.)" e cioè degli stessi atti di trasferimento sul fondamento dei quali la giunta regionale già aveva determinato "l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio", avendo assunto come valore venale - appunto - lire 28.000 il mq.. unitario delle aree Così formulato, il rilievo rimane generico, non consentendo l'apprezzamento della sua rilevanza, privo com'è dei necessari riferimenti ai tempi in cui quelle compravendite sarebbero state concluse (rispetto al momento in cui nella specie si verificò il trasferimento - con il decreto ablativo Lesalzs 5 del giugno 1996) - e, soprattutto, alla escursione tra i valori massimo e minimo mediati, quando in ogni caso il criterio della media tra "dati" prescelti come assimilabili sfugge alla esigenza della considerazione in concreto dello specifico bene oggetto della stima;
senza dire, infine, che i prezzi dalle parti indicati negli atti formalizzati compravendita immobiliare non garantisconodi l'entità effettiva del corrispettivo. E se dunque la censura di difetto di motivazione (per essersi la Corte di merito rimessa alla stima come argomentata nella relazione del consulente tecnico dell'Ufficio) si risolve nel rilievo ora riferito, essa non può essere accolta perché non offre gli indispensabili elementi di giudizio sulla decisività della questione pretermessa che anzi, così prospettata, si presenta come ininfluente.
3. Infondato è pure il secondo motivo del ricorso, diretto al punto della decisione impugnata là dove la Corte d'appello di Potenza ha argomentato l'aumento percentuale (del 20 per cento) da essa operato sul valore come determinato dal consulente tecnico dell'Ufficio (con riferimento alla situazione del mercato delle aree lotion 6 di due anni precedente il decreto di espropriazione) in ragione dello sviluppo urbanistico indotto da un recente insediamento industriale. Il Comune ricorrente contesta una tale affermazione, asserendo che al contrario 10 "sconsiderato impatto ambientale" dello "stabilimento" (per altro - deve intendersi così amministrazione comunale) assentito dalla stessa "ha impoverito anziché arricchire l'area del Vulture - Melfese", ma il rilievo, che oppone un di merito alla valutazione diverso apprezzamento della decisione impugnata, è, così formulato, inammissibile se implica una censura di illogicità esso è espressione di un fraintendimento, giacché la Corte di merito ha evidentemente considerato l'insediamento industriale di rilevanti dimensioni, non già come fattore in sé di qualificazione delle condizioni ambientali-urbane, ma come intervento che genera aumento della domanda abitativa in rapporto al forte incremento occupazionale diretto e indiretto, con incidenza quindi sul valore di mercato delle aree destinate all'edilizia residenziale. E così correttamente intesa, la considerazione della sentenza impugnata è per certo ragionevole e si 7 sottrae alla censura del ricorrente, integrando una adeguata motivazione di merito - insindacabile in questa sede - in ordine all'operato aumento percentuale del valore di mercato determinato dal consulente dell'ufficio.
4. Con il terzo motivo del ricorso il Comune di Melfi lamenta la negata riduzione nella misura del 40 per cento dell'importo della indennità come determinato a norma dell'art. 5 bis legge 359/1992, essendo stata la decisione sul punto fondata sull'argomento che l'indennità offerta, "di gran lunga inferiore a quella dovuta", non ha posto l'espropriato nella condizione di poterla prospetta come violazione accettare. La censura, del citato articolo 5 bis, è infondata. Non critica il Comune ricorrente l'apprezzamento in concreto (censurabile, in ipotesi, per vizio di motivazione) in ordine alla incongruità dell'offerta dell'Amministrazione (così da rendere obbligata la scelta del privato tra accettazione e rischio della applicazione della liquidazione gravata dalla riduzione), ma afferma invece che la Corte di l'opposizione- della appello, investita - con determinazione della giusta indennità, debba in ogni caso applicare la riduzione. Prospettazione 8 questa - in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che nell'art. 5 bis, comma 2, riconosce la finalità deflattiva del contenzioso e rileva che l'esercizio da parte dell'espropriato del diritto di accettare l'indennità di espropriazione con esclusione della riduzione presuppone l'obbligo per l'espropriante di determinare l'indennità - ai sensi dell'art. 5 in misura congrua, non bis legge 359/1992 - distante dall'importo determinato in applicazione dei criteri normativi così da "elidere la scelta del privato (Cass. 2271, 10797, 12176/1999). E anzi Cass. 5283/2000 dal riconoscimento di un vero e proprio diritto dell'espropriato a convenire la cessione volontaria per un corrispettivo pari all'importo dell'indennità dovuta, secondo il comma 1 dell'art. 5 bis legge 359/1992, trae la conseguenza che la tutela di quel diritto comporta che l'espropriato (che abbia rifiutato l'indennità provvisoria perché valutata non adeguata al criterio normativo e abbia quindi fatto opposizione alla stima definitiva) debba vedersi attribuita l'indennità piena - quando sia accertato il in ogni caso,fondamento di quel rifiuto indipendentemente cioè dalla misura dello scarto Letón 9 tra indennità offerta e indennità dovuta.
5. Infondati essendo tutti i motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del Comune di Melfi soccombente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il " ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in complessive lire 2,136.500 delle quali lire 2.000.000 per onorari di avvocato. Roma, 24 ottobre 2000. Il Relatore Il Presidente ELLERIA Jey que n lalarst. C AN C IN TA SITA uro EPO E CELLIER D ggi, aria Di ixuzzo Marie i I CAN OR O CAN IL M O L -72 L O -10 B I 6 2 D EL A D T 2 S . 64 O R P .R M .P I U D A ll.B D . a E T tab N E 9011700PMA 2 S rt. 2 E FFICIO DELLE ENTRAT a 2 Serie 4 strato in clot 50.000. 64726 DUECI CING. .J Servizi P. HDD [FILIPPO) (D.ssa ARI Giudiziar Il Responsabile 10 (Dr. RACCICHINŲ