Sentenza 15 ottobre 2010
Massime • 1
È illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 75-bis d. P.R. n. 309 del 1990, prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che l'annullamento del decreto di convalida comporta la perdita di efficacia del provvedimento del questore, poiché una rinnovata convalida incontrerebbe l'ostacolo del termine di quarantotto ore stabilito dalla legge, ed ormai decorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2010, n. 39212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39212 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 15/10/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1535
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 4158/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL VI, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 19/01/2010 del Giudice di pace di Nola;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnato decreto. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 19 gennaio 2010, il Giudice di pace di Nola convalidava il provvedimento emesso dal Questore di Napoli in data 4 dicembre 2009, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, comma 1, con il quale si imponeva a VI AL il divieto di non allontanarsi dal comune di residenza e l'obbligo di rientrare entro le ore 21.00 nella propria abitazione e di non uscirne prima delle ore 06.00, nonché il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore per la durata di un anno.
Avverso il decreto di convalida ricorre per cassazione il difensore del AL, deducendone con un unico motivo la nullità, sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa, tenuto conto della esiguità del lasso temporale (segnatamente 21 ore) intercorrente tra la notifica all'interessato del decreto del Questore ed il provvedimento di convalida del Giudice di pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nel procedimento di convalida previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 75-bis è data facoltà all'interessato di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida. È evidente che siffatta facoltà verrebbe del tutto vanificata, non assicurando alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice di pace, adeguato per l'esercizio di questa forma di contraddittorio, se pur meramente cartolare.
Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all'immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.
Trattandosi di misura di prevenzione, come dimostrato dal fatto che il relativo contenuto è assimilabile alle prescrizioni previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti per le misure limitative della libertà personale previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, che prevedono una analoga procedura di convalida.
2. In relazione a queste ultime (in particolare, alla misura dell'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive), va ricordato che la Corte costituzionale ebbe ad affermare (sent. 144 del 1997) la necessità che la loro adozione dovesse esse presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell'art. 13 Cost. Garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. Nell'esaminare la procedura di convalida di cui all'art. 6, L. cit., la stessa Corte ritenne sufficientemente tradotte le dette garanzie nella previsione di un controllo, ancorché de plano, da parte di un giudice, e nella salvaguardia del diritto di difesa attraverso il semplice espresso richiamo alla possibilità di interloquire. Il ricorso a tale forma di contraddittorio eventuale e cartolare fu giustificato con la necessità di coniugare il diritto dell'interessato ad una adeguata difesa con la celerità nell'applicazione della misura, condizione necessaria perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in gioco, l'adozione di "forme semplificate" attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio.
Peraltro, l'intervento della Corte costituzionale, nel precisare che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con "modalità tali da non interferire" con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, e nell'auspicare l'intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato per l'esercizio in concreto del diritto di difesa.
Senza voler ripercorrere in questa sede le variegate soluzioni esegetiche a cui è approdata la giurisprudenza di legittimità per definire tale termine, va qui richiamato l'orientamento che da ultimo si è andato consolidando, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (Sez. 3, n. 18530, 10/03/2010, dep. 17/05/2010, Resca, Rv. 247041; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, dep. 03/06/2010, Marcassoli, Rv. 247182) e ciò considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del P.M. per la richiesta di convalida.
3. Facendo leva su questo indirizzo, di recente questa Sezione ha ritenuto illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalida il provvedimento assunto dal questore ai sensi dell'art. 75- bis cit. prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento medesimo (Sez. 6, n. 3521 del 9/12/2008, dep. 27/01/2009, Sticco, Rv. 242657). Si è osservato che se il questore ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica della sua decisione all'interessato) per comunicare il provvedimento agli effetti della convalida, anche il destinatario del provvedimento deve poter disporre di un identico termine (a difesa) di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore), per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso. A tale orientamento ritiene di adeguarsi questo Collegio. Non fa velo a questo approdo l'obiezione che, applicando tassativamente tale termine alla più snella procedura prevista dal T.U. stup., potrebbe accadere che tra la notifica all'interessato e la comunicazione al giudice di pace intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice deve adottare la sua decisione sulla convalida (come è accaduto nel caso sottoposto con il presente ricorso, nel quale il provvedimento del questore è stato trasmesso al giudice di pace per la convalida novanta minuti dopo la notifica all'interessato).
Il termine di quarantotto ore riconosciuto in favore dell'interessato invero ben può essere osservato, purché il questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione con gli organi interessati alla procedura, che tengano conto del termine dilatorio concesso al destinatario del provvedimento.
4. Venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che, dalla notifica del provvedimento del Questore di Napoli, avvenuta in data 18 gennaio 2010, ore 18, fino alla convalida del giudice di pace, risulta decorso un termine inferiore alle ventiquattro ore, certamente insufficiente per apprestare una adeguata linea difensiva. Si è verificata pertanto una lesione del diritto all'intervento ed alla assistenza difensiva, che impone l'annullamento senza rinvio della decisione di convalida.
5. L'annullamento del decreto di convalida comporta altresì la perdita d'efficacia del provvedimento del questore, posto che una rinnovata convalida troverebbe l'ostacolo del termine delle quarantotto ore stabilito dalla legge, oramai decorso. Ancorché l'art. 75-bis cit. non stabilisca espressamente la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento del questore in caso di mancata convalida nel termine ivi prescritto, tale conseguenza discende necessariamente dal ricondurre tale misura di prevenzione nell'alveo dell'art. 13 Cost.. Non vi è dubbio infatti che il provvedimento del questore, nel sottoporre il destinatario ad una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora, comporti una restrizione della libertà personale del destinatario (in tal senso, v. Corte cost. sent. n. 11 del 1956 in tema di ammonizione), come è dimostrato anche dal fatto che lo stesso legislatore ha previsto una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma.
6. In applicazione delle considerazioni sopra espresse, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e per l'effetto va dichiarata anche la cessazione dell'efficacia del decreto del questore di Napoli emesso il 4 dicembre 2009.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e per l'effetto dichiara l'inefficacia del decreto del questore di Napoli del 4 dicembre 2009. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010