Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15132 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 51 32703 LA CORTE SUPREMA DECASSAZIO Oggetto Lavoro Composta dacli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3698/01 Dott. Stefano CICIRETTI - Consigliere Cron.30663 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 25/02/03 Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: TO LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
p
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 2003 rappresenta e difende ope legis;
1197 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 269/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 07/02/00 R.G.N. 770/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. - - -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Lecce, con sentenza del 7.2.00, ha ritenuto, in base alla c.t.u. espletata in primo grado, che al sign. UC RO non spetta l'indennità di accompagnamento;
2- che il sign. RO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste il Ministero dell'Interno con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente che, formalmente, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. 18/80 e difetti di motivazione, in realtà dissente dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. addebitando al Tribunale di non aver valutato che pur n presenza di un intervento chirurgico (per neoplasia alla vescica) egli presenta e presentava quelle limitazioni che gli impongono un regime sotto controllo e molto riguardato,con continua assistenza;
2- che le argomentazioni del ricorrente sono di mera critica alla c.t.u. e- senza i ricorso a serie e documentate argomentazioni medico-legali contrappongono le proprie valutazioni a quelle del c.t.u. fatte proprie dal Tribunale;
3- che, pertanto, la censura contiene un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni effettuate dalla C.d.A. sulla base della c.t.u. di primo grado;
4- che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in sede di legittimità la crit.ca alla c.t.u. medica è ammissibile solo se contiene la denuncia della documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico- legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che costituendo un vero e proprio vizio della logica medico legale rientra fra i vizi deducibili nella predetta sede j sensi dell'art.360 n. 5 cpc.; in mancanza di detti elementi le predette critiche costituiscono mero dissenso diagnostico ( 6432/02, 83/01, 225/00, 7798/98. 751/98, 530/98); 889 N 84-8-11 3 O IN T O ONES IV OLLINIC O 5- che il ricorso, va pertanto, rigettato;
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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nella per le spese;
Roma 25 febbraio 2003 Il Consigliere es. Loredo Suglike ille ( Il Presiden e IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 09 OTT. 2003 CANCELLIER Clude N