Sentenza 2 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di elettorato passivo, le cause di ineleggibilità di cui alla legge n. 55 del 1990 non si applicano nei confronti dei soggetti condannati con sentenza penale passata in giudicato che abbiano ottenuto la riabilitazione, giusta il disposto dell'art.15, comma quarto "sexies" della legge n. 55 del 1990, a condizione che la pronuncia di riabilitazione sia intervenuta prima della presentazione della candidatura (nella specie, a consigliere comunale), attesa l'efficacia soltanto "ex nunc" di tale pronuncia, e senza che assuma, all'uopo, rilievo la data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2002, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA NS, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato GIANCARLO NOTARO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CC UR, PA IO, MA PA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3149/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Notaro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.6.1999 UR RE, DI ET e OL NI chiedevano al Tribunale di Roma che fosse dichiarata l'ineleggibilità a consigliere comunale del Comune di Nazzano di SO AR, a causa di condanna penale da questi riportata con sentenza passata in giudicato in data 6.3.1980. Costituitosi in giudizio SO AR contestava l'assunto dei ricorrenti eccependo che con sentenza in data 29.10.1999 aveva ottenuto la riabilitazione, pronunzia che faceva venire meno la causa di ineleggibilità.
Il Tribunale di Roma con sentenza in data 15.3.2000 in accoglimento del ricorso dichiarava l'ineleggibilità del AR sul presupposto che al fine di determinare l'ineleggibilità doveva farsi riferimento alla data delle elezioni, a nulla rilevando i fatti avvenuti successivamente, tenuto conto anche dell'efficacia ex nunc della sentenza di riabilitazione.
Proponeva appello il AR e la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 16.10.2000 respingeva l'appello. Per la cassazione della sentenza della corte di appello propone ricorso fondato su due motivi SO AR.
Con ordinanza in data 28.3.2001 il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte di appello di Roma.
All'indicata ordinanza dava tempestiva esecuzione il ricorrente. Costituitosi rituale contraddittorio gli intimati UR RE, DI ET e OL NI nonché il P.G. presso la Corte di appello di Roma non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di cassazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
Rileva il AR che ai sensi dell'art. 15 comma 4 sexies L.19.3.1990 n 55, come novellato dalla L. 18.1.1992 n 16, le cause di ineleggibilità non trovano applicazione nei confronti di, chi pur condannato con sentenza passata in giudicato, abbia ottenuto la riabilitazione.
Pertanto erroneamente la Corte territoriale ha respinto il gravame posto che esso ricorrente aveva ottenuto sentenza di riabilitazione e che nessun rilievo è dato dalla norma alla data in cui la riabilitazione sia stata pronunziata.
Il richiamato art. 15 comma 4 sexies della L. 55/90 infatti si limita a stabilire che le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti le cause di ineleggibilità, non si applicano a chi abbia ottenuto la riabilitazione e ciò prescindendo dal momento in cui la riabilitazione sia stata pronunziata.
Con il secondo motivo il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. c L. 475/99 nella parte in cui non estende gli effetti previsti dall'articolo stesso a coloro che abbiano riportato analoga condanna prima dell'entrata in vigore della legge.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Invero va rilevato, riguardo al primo motivo di ricorso, che l'art. 15 comma 1 della L. 19.3.1990 n 55, così come novellato dall'art. 1 L. 18.1.1992 n 16, testualmente stabilisce che " non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali comunali e circoscrizionali ....... coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione......." Da tale norma si desume che non può candidarsi a cariche elettive il cittadino che abbia riportato condanna penale per reati della natura di quelli su indicati in quanto finalità del legislatore è quella di consentire di partecipare alla campagna elettorale solo a quei soggetti che siano in possesso dei necessari requisiti di onorabiltà e dignità e ciò al fine precipuo di escludere che i cittadini elettori possano essere indotti per errore a votare per soggetti, a priori, non ritenuti idonei dal legislatore.
Da ciò consegue all'evidenza che una pronunzia di riabilitazione, che comunque sia intervenuta dopo la presentazione della candidatura, anche se in base a domanda presentata prima, non può assumere rilevanza alcuna posto che il candidato, successivamente riabilitato, al momento della presentazione della candidatura non era in possesso dei requisiti voluti dal legislatore, consistenti:
a) nell'essere esente da condanne penali, espressamente e tassativamente precisate dall'art. 15 legge n 16/1992;
b) nello essere stato già riabilitato, se in precedenza condannato. Nè rilevanza alcuna può assumere la considerazione che il ritardo nella pronunzia di riabilitazione sia attribuibile a disfunzioni del sistema, tenuto conto che il fine principale ed ineludibile perseguito dal legislatore è quello di rendere edotti gli elettori che i soggetti che partecipano alla corsa elettorale abbiano, già al momento della candidatura, determinati requisiti. Finalità che sarebbe inevitabilmente frustrata qualora si attribuisse rilevanza ad una pronunzia di riabilitazione avvenuta ad elezioni già espletate.
Nè conferente appare in relazione al caso in esame l'ulteriore considerazione sviluppata dal ricorrente, secondo la quale il giudice chiamato a valutare l'esistenza della causa di ineleggibilità avrebbe dovuto applicare il comma 4 sexties dell'art. 15 della L. n 16/1992, prendendo atto dell'intervenuta riabilitazione.
Infatti tale argomento sarebbe derimente qualora la riabilitazione fosse intervenuta prima o in periodo coevo alla presentazione della candidatura, considerato che il giudicante deve valutare, all'atto della pronunzia, la situazione esistente al momento della presentazione della candidatura, giudicando in ordine alla sussistenza della causa di ineleggibilità con riferimento esclusivo alla situazione esistente alla data di presentazione della candidatura medesima.
Situazione che, nella specie, non consentiva l'eleggibilità del ricorrente posto che la riabilitazione è stata pronunziata solo successivamente, allorché la causa di ineleggibilità, da collegarsi esclusivamente alla data della presentazione della candidatura, si era irreversibilmente concretizzata.
Il primo motivo va quindi respinto.
Riguardo al secondo motivo si osserva che lo stesso è anch'esso infondato, e va pertanto respinto.
Invero la Corte Costituzionale ha già più volte precisato che rientra nella discrezionalità del legislatore regolare in modo diverso situazioni analoghe in riferimento a tempi diversi, posto che diverse possono essere le esigenze che giustificano l'adozione, nel tempo, di regolamentazioni diverse, in base a valutazioni discrezionali riservate al legislatore medesimo, tenuto altresì conto della stessa rilevanza del trascorrere del tempo, quale elemento di per se stesso diversificatore.(ex plurimis Corte Costituzionale n 0 456/1990) Nella specie pertanto considerato che l'ineleggibilità non costituisce una sanzione ma solo una condizione in cui versa il candidato, e che il concetto di onorabilità e dignità ha subito nel tempo una sostanziale modifica nell'immaginario collettivo, recepita dal legislatore con l'art.1 della L.n . 475/1999, nessuna violazione dell'art. 3 della Costituzione è ravvisabile, tenuto conto del riportato insegnamento della Corte costituzionale, da questa più volte esplicitato Il motivo va quindi interamente respinto.
Nulla spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 26 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2002