Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa in cui l'obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Cass. civ. Sez. lavoro, 02Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 25 luglio 2019
Omissis Svolgimento del processo Con sentenza del 27 marzo 2009 il giudice del lavoro di Trapani in parziale accoglimento della domanda proposta da C.R. nei confronti del Condominio (omissis), al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di tale condominio per il periodo compreso tra luglio 1993 e giugno 2004 e delle relative differenze retributive, condannò il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 23.932,46 accessori inclusi, a titolo di differenze retributive relative al periodo dal 4 marzo 1998 in poi, per il quale era stato stipulato un contratto di lavoro subordinato part-time. Contro tale pronuncia ha …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2001, n. 7307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7307 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL SA titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PROPERZI PATRIZIA, che lo difende unitamente all'avvocato LIBERINI ITALO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. VICO 31, presso lo studio dell'avvocato SCOCCINI ENRICO, che la difende unitamente all'avvocato CARLINI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14/99 del Tribunale di FERMO, depositata il 08/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 ottobre 1995 AN MA convenne innanzi al Pretore di Sant'Elpidio a Mare AN LL, e chiese la risoluzione del contratto d'appalto con il quale lo aveva incaricato della costruzione di un lucernaio, e la sua condanna alla restituzione di quanto gli aveva già pagato, sostenendo che l'opera realizzata era difettosa, e priva delle qualità promesse;
in via subordinata chiese la riduzione del prezzo;
ed in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.
Il convenuto si costituì ed eccepì preliminarmente la prescrizione biennale di cui all'art. 1667 comma 3^ cod. proc. civ.; sostenne poi che i vizi del manufatto erano conseguenza degli errori di altri, che, fuori del suo controllo, avevano contribuito alla sua realizzazione;
e chiese quindi il rigetto della domanda. Il Pretore, istruita la causa, ed acquisita una consulenza tecnica, con sentenza del 23 dicembre 1997 accolse la domanda, provvedendo di conseguenza.
Il soccombente propose appello;
con il quale eccepì nuovamente la prescrizione, ma questa volta quella annuale, di cui all'art. 2226 cod. civ., e ribadì di non aver dato causa ai vizi dell'opera.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo ha rigettato il gravame.
Ha in particolare dichiarato inammissibile, perché "nuova", l'eccezione di prescrizione proposta in appello da AN LL, evidenziandone la diversità rispetto a quella proposta in primo grado, e rilevando che si contravviene al "divieto di proporre in appello nuove domande e nuove eccezioni non soltanto ogni qual volta si amplia il petitum, ma anche quando si introduce nel giudizio una domanda avente presupposti distinti da quelli di fatto della domanda originaria".
Il Tribunale ha poi ribadito, sulla scorta di quanto riferito dal consulente tecnico di ufficio, che l'opera commissionata non era stata realizzata a regola d'arte, ed in conformità di quanto convenuto tra le parti.
AN LL ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi.
AN MA ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso AN LL sostiene che l'eccezione di prescrizione da lui proposta in appello non è nuova, rispetto a quella proposta in primo grado, perché pur sempre di prescrizione si tratta, e perché essa non introduce una ragione di indagine diversa", dal momento che suppone solo una diversa qualificazione giuridica del rapporto, che il giudice può anche effettuare di ufficio, prescindendo dalle indicazioni delle parti. Denunzia pertanto violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. (novellato), e dell'art. 2226 cod. civ.. La censura è infondata.
Il contratto d'appalto e il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 cod. civ. (vedi le sentenze di questa Corte e di questa sezione, 17 settembre 1997 n. 9237, 4 giugno 1999 n. 5451, 17 luglio 1999 n. 7606). Ne deriva che, non essendo stata ragione di contesa tra parti in primo grado la qualificazione giuridica del contratto che avevano stipulato, il giudice d'appello, per poterlo qualificare diversamente, avrebbe dovuto affrontare e risolvere questioni non solo di diritto, ma anche di fatto del tutto nuove, con conseguente ampliamento della materia de contendere, che l'art. 345 cod. proc. civ. non consente. Con il secondo motivo del suo ricorso AN LL allega l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha affermato che il lucernaio da lui realizzato ha caratteristiche diverse da quelle specificate nel contratto, e presenta vizi, per l'inidoneità dei materiali impiegati e per la inadeguatezza della tecnica costruttiva impiegata. Il ricorrente lamenta in particolare che il giudice d'appello non ha preso in considerazione le sue argomentazioni con le quali aveva sostenuto che gli inconvenienti lamentati dal committente non erano a lui imputabili, e le sue richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica espletata. La censura è inammissibile.
Quel che viene censurato è l'accertamento di un fatto, che il giudice del merito ha effettuato dandone conto con motivazione adeguata (giusta quanto risulta da quel che si è riferito in narrativa) e priva di errori logici o giuridici, peraltro neppure specificamente denunziati.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna AN LL a rifondere a AN MA le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 267.400, oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001