Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 1
L'espulsione dello straniero su sua richiesta,prevista dall'art.7,comma 12 bis,del D.L.30 dicembre 1989 n.416,convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 1990 n.39,era qualificabile come misura di sicurezza,sia pure "sui generis",in quanto riconducibile alla previsione generale di cui all'art.235 cod.pen.,ed era pertanto soggetta alla regola dettata dall'art.200 stesso codice,secondo cui "le misure sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione".Ne consegue che, abrogata detta normativa dall'art.46,lett.e),della legge 6 marzo 1998 n.40,recante una nuova disciplina dell'immigrazione,la richiesta di espulsione precedentemente avanzata dallo straniero non può più trovare accoglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1998, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 8.7.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Stefano CAMPO " N.4135
3. " Angelo VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro DUBOLINO " N.16135/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IK BCHINI, n. a Tunisi il 19.6.1968 avverso ordinanza in data 31 marzo 1998 della Corte di appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Stefano CAMPO;
Udite le conclusioni del p.m. dr. Elena Paciotti, che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Sentito il Difensore avv. Gennaro ARBIA, il quale chiede accogliersi il ricorso;
OSSERVA:
1.Con ordinanza in data 31 marzo 1998 la Corte d'appello di Roma respingeva l'istanza avanzata da IK Bchini - condannato con sentenza ancora non definitiva alla pena di anni sei di reclusione e lire sessanta milioni di multa per i reati, unificati per continuazione, di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 d.p.r.
9.10.1990 n.309, 337 e 582-585 c.p., per i quali era in stato di custodia cautelare - diretta all'applicazione dell'espulsione del territorio dello Stato ex art. 7 co. 12-bis legge 28.2.1990 n.39, rilevando che la norma citata non è più applicabile per essere stata abrogata dell'art.46 lett.e) della legge 6 marzo 1998 n.40. 2.Ricorre per cassazione il IK, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce erronea applicazione di legge (art.606 co.1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt.2 c.p. e 7 co.12-bis legge 6.3.1990 n.39), assumendo che la norma riguardante l'espulsione del cittadino straniero del territorio dello Stato, di cui all'art. 7 co. 12-bis legge 39/1990, ha natura sostanziale di norma penale,
sicché prevedendo una situazione favorevole - rimessione in stato di libertà mediante espulsione e non mantenimento dello stato detentivo - all'interessato, aveva efficacia ultrattiva, nonostante la sua abrogazione, relativamente alle situazioni concretizzatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogatrice, in applicazione del disposto dell'art. 2 co.3^ del codice penale.
3.Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Innanzitutto è opportuno chiarire che nella fattispecie normativa, di cui all'abrogato art.7 co.12-bis legge 6.3.1990 n.39, non è previsto un diritto soggettivo dello straniero ad essere espulso dal territorio dello Stato, atteso che - come anche evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 62 del 24 febbraio 1994 - la semplice presentazione dell'istanza di espulsione, anche in presenza dei requisiti di legge, non produce automaticamente l'effetto richiesto dall'interessato, ma è subordinata alla valutazione discrezionale del giudice competente, riguardante vari presupposti, fra i quali l'insussistenza di inderogabili esigenze processuali, di tal che non è possibile configurarla come esplicazione di un diritto, preesistente alla richiesta e come tale rientrante nel patrimonio giuridico del soggetto, essendone carenti i requisiti dell'assolutezza e dell'autonoma esistenza. Ciò posto al fine di escludere all'espulsione in questione le caratteristiche del c.d. diritto quesito, come affermato dal ricorrente, la cui configurazione, peraltro, essendo nozione inerente al diritto amministrativo impedirebbe in ogni caso l'applicabilità dell'invocato art.2 co.3^ cod. pen., il cui oggetto è riservato alle sole norme penalmente sanzionatorie, va specificata la natura giuridica della medesima.
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, pur se atipicamente condizionata dalla richiesta dell'interessato, subordinata, peraltro, alla complessiva valutazione del giudice, si colloca coerentemente entro un quadro ordinamentale nel quale sussistono altre ipotesi di espulsione dello straniero (come quelle disciplinate dall'art.235 c.p. e dall'art.86 d.p.r.
9.10.1990 n.309), di guisa che, rispondendo tutti i tipi di espulsione alla finalità perseguita dal legislatore di combattere il pericolo della recidiva, i rendere giuridicamente la pericolosità soggettiva delle persone e di controllarne la condotta sociale con mezzi diversi, pur se concorrenti, dalla sanzione penali ed essendo esclusivamente applicate attraverso un procedimento giurisdizionale, cui sempre consegue l'esclusione della permanenza e della libera circolazione del cittadino straniero nel territorio dello Stato, deve essere qualificata come una specie "sui generis" della misura di sicurezza denominata dall'art.235 del codice penale "espulsione dello straniero dallo Stato".
Tale classificazione giuridica, consentita espressione dalla legge (art.235 citato, laddove indica che la misura di sicurezza in questione non è solo quella specificata in detta norma, ma esiste anche " nei casi espressamente preveduti dalla legge ") e, incidentalmente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale (sentenze n. 62 del 24.2.1994 e n. 353 del 13/21.11.1997), sottopone l'espulsione in questione al regime giuridico previsto nel nostro sistema penale per le misure di sicurezza dall'art.200 co.1^ e 2^ codice penale, per il quale la misura di sicurezza è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione e che nel caso di successione di leggi nel tempo deve sempre applicarsi quella in vigore al tempo dell'esecuzione della medesima.
Ne discende che la speciale misura di sicurezza, di cui all'art.7 co.12-bis legge 39/1990, non può più trovare applicazione a seguito della sua abrogata avvenuta con l'art.46 lett.e) della legge 6.3.1998 n.40, sicché correttamente in tale senso si è
pronunciata l'ordinanza impugnata nel rigettare l'istanza diretta alla sua applicazione dell'odierno ricorrente, il cui gravame, risultando manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni ulteriore conseguenza di legge, come meglio indicato in dispositivo, a carico dello stesso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1998