Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1998, n. 4135
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Sentenza 8 luglio 1998

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L'espulsione dello straniero su sua richiesta,prevista dall'art.7,comma 12 bis,del D.L.30 dicembre 1989 n.416,convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 1990 n.39,era qualificabile come misura di sicurezza,sia pure "sui generis",in quanto riconducibile alla previsione generale di cui all'art.235 cod.pen.,ed era pertanto soggetta alla regola dettata dall'art.200 stesso codice,secondo cui "le misure sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione".Ne consegue che, abrogata detta normativa dall'art.46,lett.e),della legge 6 marzo 1998 n.40,recante una nuova disciplina dell'immigrazione,la richiesta di espulsione precedentemente avanzata dallo straniero non può più trovare accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/1998, n. 4135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4135
    Data del deposito : 8 luglio 1998

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