Sentenza 25 ottobre 2012
Massime • 1
La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l'estinzione a seguito di riabilitazione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il provvedimento giudiziario di riabilitazione ai sensi dell'art. 3 lett. m, del DPR 14 novembre 2002 n. 313, va iscritto esso stesso nel casellario, sicchè apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessità di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso è stato concesso.
Commentario • 1
- 1. Riabilitazione non cancella sentenza dal casellario, nemmeno per privacy (Cass. 35548 /20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2021
Trattamento dati giudiziari consentito dal GPDR 2016/679 anche in relazione ai dati sensibili, non si applica nei loro confronti il diritto alla cancellazione, il diritto dell'Unione e dei singoli Stati possono prevedere specifiche limitazioni per ragioni di giustizia ai diritti degli interessati e le autorità nazionali di settore non sono competenti a loro controllo. Per quanto concerne i diritti degli interessati, l'art. 2-duodecies del Codice privacy, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 101 del 2018, disciplina, in applicazione dell'art. 23, par. 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 45581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45581 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/10/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3011
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA IU - Consigliere - N. 41894/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI EP N. IL 12/02/1953;
avverso l'ordinanza n. 4/2011 TRIBUNALE di LOCRI, del 20/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Locri, giudice dell'esecuzione, in data 20.7.2011, ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere, in seguito alla riabilitazione concessa dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, la cancellazione della iscrizione nel certificato del casellario della condanna pronunciata dalla Corte di assise reggina il 3 marzo 1986, ricorre per cassazione BI IU, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione sul rilievo che la riabilitazione estingue, ai sensi dell'art. 178 c.p., "le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna", e che l'iscrizione della condanna nel casellario non può non considerarsi un effetto penale, in quanto tale estintosi con la riabilitazione.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la inammissibilità dell'impugnazione.
3. Il ricorso è infondato.
Ed invero, come opportunamente osservato dal P.G. in sede, in forza del dato normativo e dei principi fissati da questo giudice di legittimità, tra le conseguenze della estinzione di ogni effetto penale della condanna in costanza di riabilitazione, non può farsi rientrare la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario, giacché non prevista essa cancellazione tra le cause di eliminazione disciplinate ai sensi del D.P.R. n. 213 del 2002, art.
5. Ai sensi infatti dell'art. 3, lett. m) di detta ultima normativa,
i provvedimenti giudiziari di riabilitazione vanno iscritti nel casellario, di guisa che si appalesa evidentemente contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la cancellazione della iscrizione relativa alla sentenza in relazione alla quale la riabilitazione da iscrivere è stata concessa (in termini: Cass., sez. 3, 4.7.2003, n. 35078, rv. 225890).
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2012