Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 45581
CASS
Sentenza 25 ottobre 2012

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Massime1

La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l'estinzione a seguito di riabilitazione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il provvedimento giudiziario di riabilitazione ai sensi dell'art. 3 lett. m, del DPR 14 novembre 2002 n. 313, va iscritto esso stesso nel casellario, sicchè apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessità di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso è stato concesso.

Commentario1

  • 1Riabilitazione non cancella sentenza dal casellario, nemmeno per privacy (Cass. 35548 /20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2021

    Trattamento dati giudiziari consentito dal GPDR 2016/679 anche in relazione ai dati sensibili, non si applica nei loro confronti il diritto alla cancellazione, il diritto dell'Unione e dei singoli Stati possono prevedere specifiche limitazioni per ragioni di giustizia ai diritti degli interessati e le autorità nazionali di settore non sono competenti a loro controllo. Per quanto concerne i diritti degli interessati, l'art. 2-duodecies del Codice privacy, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 101 del 2018, disciplina, in applicazione dell'art. 23, par. 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 45581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45581
Data del deposito : 25 ottobre 2012

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