Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall'art. 679 cod. pen., non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dall'art. 678 stesso codice, tutelando le rispettive disposizioni beni giuridici diversi, e cioè la corretta informativa dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti la prima, l'incolumità pubblica la seconda. Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all'occorrenza, concorrere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2010, n. 29374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29374 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 661
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 6719/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA IA, n. il 1 ottobre 1976;
avverso la sentenza 12 novembre 2009 - Corte di Appello di Caltanissetta;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dott. DI CASOLA Carlo, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 12 novembre 2009, depositata in pari data, la Corte di Appello di Caltanissetta, confermava la sentenza 18 giugno 2008 del Tribunale di Nicosia che aveva dichiarato BA IA, responsabile del reato di cui all'art. 678 c.p. condannandola alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 60,00 di ammenda.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata BA IA, senza licenza dell'Autorità, teneva in deposito e vendeva presso il proprio esercizio commerciale (avente ad oggetto la vendita al dettaglio di armi, munizioni, fuochi pirotecnici ed altro) kg. 40 di polvere di lancio di prima categoria sotto forma di n. 22.399 cartucce.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Raffa Davide, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione BA IA chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) erronea applicazione dell'art. 678 c.p.; sarebbe dovuto essere applicato l'art. 679 c.p. atteso che l'interesse preminente della norma è quella della Pubblica Amministrazione ad essere informata mentre solo in via mediata il legislatore ha voluto prevenire i pericoli per l'incolumità pubblica posto che la ricorrente era dotata di licenza e il quantitativo oggetto di incriminazione riguardava solo un'eccedenza.
b) manifesta illogicità della motivazione, atteso che non è dato comprendere le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto dover applicare l'art. 678 c.p. anziché quello di cui all'art. 679 c.p.;
c) travisamento della norma extrapenale;
il giudice di merito ha ritenuto che l'eccedenza del quantitativo di materie esplodenti abbisognasse di una nuova licenza, mentre in realtà, si trattava di una mera sostituzione di merce non previamente comunicata alla autorità di Pubblica Sicurezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - La norma incriminatrice di cui all'art. 678 c.p. è infatti diretta a salvaguardare la incolumità pubblica in relazione ai pericoli che possono derivare dal fatto abusivo o anche semplicemente incontrollato non solo di chi fabbrica, importa, vende o trasporta materiale esplosivo, ma anche di chi lo tiene semplicemente in deposito, senza licenza o anche, se munito di licenza, senza rispettare le condizioni della licenza, ad esempio detenendo le materie esplodenti in misura superiore a quelle massime previste dalla licenza ovvero senza osservare le precauzioni imposte dalla licenza. Il reato di cui all'art. 679 c.p. è invece diretto a rendere edotta la autorità di pubblica sicurezza della esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili pericolosi per la loro quantità e qualità e di chi li detiene, così da metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno della licenza in capo al detentore.
3.2. - Non esiste perciò omogeneità dei beni protetti, così come non esiste assorbimento fra le due condotte previste dalle due norme, richiedendo la prima la licenza ed il rispetto delle condizioni della licenza per la fabbricazione, il trasporto, la vendita o anche semplicemente il deposito delle materie esplodenti ed invece la seconda la denuncia alla autorità dei depositi di materie esplodenti, cosicché è ben possibile che colui che sia in possesso di licenza non abbia denunciato il deposito, violando soltanto l'art.679 c.p., ma anche che colui che ha denunciato il deposito sia in possesso di licenza ma non abbia osservato le prescritte cautele, violando quindi l'art. 678 c.p. ma non anche l'art. 679 c.p. o ancora che colui che si limita a trasportare o vendere le armi non ne abbia denunciato il deposito per cui, se ciò avviene senza licenza, risponde soltanto a norma dell'art. 678 c.p.. Il che rende evidente come la tesi del ricorrente (espressa nei primi due motivi di ricorso) sia basata su un errore di fondo e cioè che la fattispecie prevista dall'art. 679 c.p. riguardi soltanto la omessa denuncia di un deposito di materie esplodenti per cui il titolare non ha la licenza, mentre invece riguarda tutte le ipotesi di omessa denuncia del deposito, indipendentemente dal fatto che il titolare del deposito abbia o meno la licenza poiché una cosa è la licenza e altra è la denuncia. Si deve quindi ritenere che le due disposizioni possano coesistere, non restando assorbite l'una dall'altra (Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2005, n. 5756, Capozzi, rv. 230753 e che nella fattispecie sia esatta la qualificazione giuridica operata dal giudicante.
4. - Trattasi infine di mera rilettura fattuale quella della ricorrente (motivo di ricorso sub lett. c) in relazione alla circostanza che in realtà l'episodio in questione andasse inscritto in una ipotesi di mera sostituzione di merce non previamente comunicata alla autorità di Pubblica Sicurezza. Le argomentazioni sul punto del giudice della cognizione sono puntuali e argomentate oltre che immuni da vizi logici e giuridici, mentre le sollecitazioni difensive sono prive di qualsivoglia riscontro documentale. 5. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010