Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10136 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIAN 1990 1 dicembre 1981 n° 692 (Us! Civici) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 013 6/03 SEZIONE SECONDA CIVILE US Civici Composta dagli Ill.mi Sigg ri Dott. Rafael CORO Pres ente R.G.N. 4190/00 Cron. 22482 Consigliere Dott. VI COLARUSSO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 12/12/02 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: PROV. MINORITICA SAN BERARDINO DEI FRATI MINORI, in persona del Padre Prov.le M.R.P.CANDIDO BAFFILE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLEGIOVE 65, BUCCINI, GAETANO difeso dagli avvocati DOMENICO FRACASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE L'AQUILA, in persona del Sindaco p.t.BIAGIO TEMPESTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, difeso dall'avvocato EGIDIO D'ANGELO, giusta delega in atti;
2002 1637 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 26/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato D'ANGELO Egidio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Provincia Frati Minori c/ Comune L'Aquila RG 4190/00 -1- Oggetto: usi civici. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo, decidendo il 3.3.94 su alcune cau- se d'opposizione avverso il ruolo degli occupanti abusivi del demanio civico del Comune de L'Aquila, dichiarava che la Provincia Minoritica dei frati conventuali minori di San Bernardino da Siena disponeva legittimamente d'alcuni fondi di natura demaniale civica ubicati in località San- tanza (o S. Anza) censiti al NCT f. 53, pp. 145, 163, da 166 a 173, 272, 224, con la p. 165 del NCEU estesa mq. 1893, nonché p. 137/b limitatamente alla zona ove è ubi- cato l'eremo di S. VI ed alla strada d'accesso rigettando per il resto l'opposizione proposta dalla stessa Provincia Minoritica, mentre, accertata la natura demaniale civica universale delle altre terre occupate, ne convalidava il sequestro giudiziario e dichiarando la nullità degli atti di disposizione e d'utilizzazione del- le stesse ed impartendo le consequenziali disposizioni. Impugnatasi tale decisione dalla Provincia Minori- tica, con sentenza 13.9.99 la corte d'appello di Roma ri- gettava 11 gravame rilevando come il CTU nominato nel giudizio commissariale avesse determinato in primo luogo l'ubicazione del demanio civico universale sulla base delle origini storiche della città de L'Aquila e, quindi, Provincia Frati Minori c/ Comune L'Aquila RG 4190/00 -2-A ricostruito l'estensione di quello di Santanza mediante l'esame del catasto preonciario e come l'impugnata sen- tenza avesse anche specificamente indicato gli atti dai quali era risultata la riconosciuta qualitas soli;
come, ciò stante, la censura della ricorrente in ordine all'assunto difetto di prova dei limiti e dei confini del demanio u- niversale del Castello di Santanza risultasse del tutto generica;
come la pretesa della ricorrente d'aver acqui- stato il diritto di proprietà in virtù d'assegnazione per bolla di PA AR V fosse infondata, la trasformazio- ne del demanio in allodio necessitando della sanzione del sovrano e l'area essendo stata, comunque, concessa solo in uso;
come al caso di specie, caratterizzato dalla pro- della demanialità escludente per sua natura la pre- va scrittibilità, non potesse trovare applicazione l'isti- tuto dell'immemoriale; come, in fine, la coincidenza del- l'estensione dell'area riconosciuta legittimamente occu- pata con quella oggetto della menzionata bolla pontifi- cia, unico titolo giustificativo dell'odierno possesso, neppure risultasse oggetto di specifica censura da parte della ricorrente. Avverso tale decisione la Provincia Minoritica pro- poneva ricorso per cassazione con due motivi. Resisteva il Comune de L'Aquila con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE AProvincia Frati Minori c/ Comune L'Aquila RG 4190/00 -3- Devesi, preliminarmente, disattendere l'eccezione del ricorso sollevata dal resistente d'inammissibilità sotto il profilo della tardività della sua notificazione eiin quanto effettuata il 18.2.00 quindi, oltre il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 8 della L 19.7.30 n. 1078, rispetto alla data di notificazione della sen- tenza impugnata, effettuata il 22.9.99 - dacché la detta notificazione della sentenza della corte d'appello di Ro- ma 13.9.99, effettuata dall'odierno resistente presso lo studio legale dell'avv. Vittorio Pinto, è da considerare inesistente e, quindi, inidonea a far decorrere il termi- ne breve per l'impugnazione. Se è vero, infatti, che la Provincia Minoritica era stata presente innanzi alla detta corte d'appello a mini- stero congiunto, dell'Avv. Gaetano Fracassi del Foro de L'Aquila e dell'Avv. Vittorio Pinto del foro di Roma, presso il quale ultimo aveva eletto dominicilio, è anche tuttavia, che nel 1996 l'Avv. Vittorio Pinto era vero, stato cancellato dall'Albo a sua richiesta, eppertanto nessuna notifica poteva più essere validamente effettuata presso di lui. Al riguardo, devesi tener presente come il princi- pio della cosiddetta perpetuatio dell'ufficio defensionale operi nelle sole ipotesi di revoca della procura e di ri- nunzia al mandato, le quali, ai sensi degli artt. 85 e Provincia Frati Minori c/ Comune L'Aquila RG 4190/00 -4- 301 CPC, non hanno effetto nei confronti della contropar- te sin quando non abbia avuto luogo la sostituzione del difensore, in ragione dell'esigenza d'evitare una vacatio di ius postulandi a tutela della controparte stessa ma anche, nel contempo, della medesima parte officiante tenendosi conto che il professionista, per e nell'esercizio della sua attività, è anche titolare d'un munus, riconosciutogli dall'ordinamento con l'abilitazione e l'iscrizione all' Albo, che trascende le vicende del rapporto con il singo- lo cliente;
per contro, nella diversa ipotesi di cancel- lazione del difensore dall'Albo, qual che ne sia stata la causa e, quindi, ancorché sia stata disposta su domanda dell'interessato, si determinano, con la decadenza dall' ufficio di procuratore e di avvocato ed il venir meno del connesso ius postulandi e della considerazione da parte dell' ordinamento per i riflessi d'interesse pubblico dell'at- tività professionale del soggetto, la conseguente perdita della legittimazione dello stesso, ormai privo di titolo, non solo a compiere ma anche a ricevere atti processuali per conto di terzi, ciò che comporterebbe una prosecuzio- ne dell'attività professionale che, in difetto del titolo abilitante, sarebbe evidentemente illegittima. Ne consegue che, come il procuratore cancellato dal- l'albo legittimamente può rifiutare la notificazione di un atto ed il suo rifiuto non può dare luogo alla cosid- Provincia Frati Minori c/ Comune L'Aquila RG 4190/00 -5- detta notificazione virtuale prevista dall'art. 138 CPC, così la notificazione dell'atto medesimo presso il sud- detto procuratore, diversamente da quella eseguita nei casi di revoca del mandato o di rinuncia ad esso, è giu- ridicamente inesistente e non semplicemente nulla, sicco- me effettuata presso un soggetto che, sebbene originaria- mente legittimato quale procuratore domiciliatario della parte, risulta al momento della notifica privo di qualun- que collegamento con la parte stessa, in ragione della sua cancellazione dall'albo professionale con conseguente perdita dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (Cass. 10.2.00 n. 1460, 17.7.99 n. 7577, 26.11.98 n. 12002, 22.4.97 n. 3468, 3.6.97 n. 4944, 21.11.96 n. 10284 SS.UU.). Né rileva che la parte destinataria della notifica- zione avesse officiato anche un secondo difensore non do- miciliatario, in quanto la notificazione, perché potesse considerarsi ritualmente effettuata presso quest'ultimo, avrebbe dovuto aver luogo presso il domicilio reale dello stesso ovvero presso la cancelleria del giudice che aveva pronunziato la sentenza, il che parte resistente non pro- va ma neppur deduce d'aver fatto. Pur ammissibile, il ricorso non merita, tuttavia, accoglimento. Non in relazione al primo motivo, con il quale, Provincia Frati Minori c/ Comune L'Aquila RG 4190/00 -6- sulla premessa dell'inesistenza della notificazione della sentenza presso il procuratore cancellato, pretende la ricorrente, senz'alcuna logica connessione, una declara- toria di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 301 CPC non essendo stata disposta l'interru- zione del giudizio di merito. Non considera la ricorrente non solo che nel detto giudizio era rappresentato da due difensori con poteri disgiunti, onde la stessa morte dell'un d'essi non avreb- be dato luogo a giusta causa d'interruzione, ma neppure che la cancellazione volontaria, in quanto non equipara- bile alla morte od alla radiazione od alla sospensione, eventi indipendenti dalla volontà del cliente o del pro- fessionista, bensì alla revoca od alla rinunzia, eventi riconducibili a comportamenti volontari degli stessi, non determina, come non la determinano queste ultime, l'in- terruzione del processo (e pluribus, Cass. 27.11.99 n. 13282, 14.12.94 n. 10693, 19.8.93 n. 8783, 13.6.92 n. 7282). Non in relazione al secondo motivo, nelle cui tre brevi proposizioni la ricorrente altro non fà che ripro- porre le medesime tesi difensive già svolte innanzi alla corte d'appello senza apportare argomentazione alcuna on- de contrastare e superare le ragioni in base alle quali le tesi stesse risultano motivatamente disattese, con do- vizia di particolari e di riferimenti storici e documen- Provincia Frati Minori c/ Comune L'Aquila RG 4190/00 -7- tali, nella sentenza impugnata, id est: sulla praescriptio longis- simi temporis, è stato evidenziato come l'istituto non trovi applicazione ove, come nella specie, sussista la prova della demanialità del bene;
sulla prova della demaniali- tà, è stato evidenziato come potesse con sicurezza essere desunta dalla consulenza tecnica e dalla documentazione già allegata al fascicolo del giuzizio svoltosi innanzi al commissario regionale per gli usi civici;
sulla tra- sformazione del demanio in allodio, è stato evidenziato come non potesse aver luogo in difetto della sanzione so- vrana e come, d'altronde, l'invocata bolla papale non as- segnasse la proprietà ma l'uso condizionato alla dimora in loco, Le argomentazioni contenute nella sentenza impugna- ta non sono state, ripetesi assoggettate ad alcuna speci- fica censura rapportabile alla previsione dell'art. 360 nn. 3, 4, 5 CPC, onde neppure può riconoscersi alle con- siderazioni svolte in ricorso natura di motivi d'impu- gnazione ai sensi della norma indicata. Le stesse questioni la ricorrente sostanzialmente rinnova con la memoria ma, quand' anche in questa si fos- sero avuti spunti autonomi di censura, non sarebbero sta- ti, comunque, ammissibili, dacché alle carenze riscontra- te nel ricorso, delle quali si è detto, non possono sup- plire né rimediare, in quanto non possono essere prese in Provincia Frati Minori c/ Comune L'Aquila RG 4190/00 -8- considerazione, indipendentemente dalla loro pertinenza e/o fondatezza o meno, attesi i limiti alle argomentazio- ni aggiuntive prospettabili in fatto ed in diritto ex art. 378 CPC;
la memoria, infatti, può essere utilizzata per illustrare e chiarire i motivi già esclusivamente compiutamente svolti con il ricorso od a confutare le te si avversarie, ma non per dedurre nuove censure, o solle vare nuove questioni salvo siano rilevabili anche d' ficio ed in tal caso altresì solo ove gli elementi giudizio già risultino dagli atti né, soprattutto, specificare od integrare od ampliare il contenuto dei mo- tivi originari d'impugnazione i quali non fossero stati adeguatamente prospettati o sviluppati nel ricorso (e pluri- bus, Cass.
6.12.00 n. 15505, 22.11.00 n. 15112, 16.12.99 n. 14167, 2.9.97 n. 8373, SS.UU. 19.5.97 n. 4445). Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Si ravvisano, comunque, giusti motivi per compensa- re le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Camera di Consiglio il 12.12.2002. Il Presidente ропти Il Cons. est. Alettiny IL CANCELLIERE C1 Franceseo Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25.01U. 2003 IL CANCELLIERE C1