Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA IAL AN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente - R.G.N. 16175/00 Cron.6343 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere Ud.29/11/02 M Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI AT EP;
intimato - 2002 avversO la sentenza n. 23/00 del Tribunale di 4936 CAMPOBASSO, depositata il 23/05/00 R.G.N. 52/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per accoglimento del ricorso con estinzione. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 23 maggio 2000 il Tribunale di Campobasso, accogliendo l'appello proposto da EP Di DO contro la decisione del Pretore della stessa sede, ha condannato l'INPS al pagamento della differenza tra l'importo della pensione di reversibilità già liquidato allo stesso Di DO e quello comprensivo della integrazione al trattamento minimo, nei limiti della prescrizione decennale dalla domanda amministrativa della prestazione. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto di non poter pronunciare la estinzione del giudizio in corso, richiesta dall'INPS, osservando che la relativa disciplina non è applicabile quando si controverta sul diritto alla cristallizzazione della seconda pensione per ragioni diverse da quelle relative al possesso del requisito reddituale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con un motivo. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo, denuncia, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.22 legge 903/65, come interpretato dalla sentenza n.495/93 della Corte costituzionale, nonché degli artt. 1, commi 181 e segg. legge 662/96 e 36 legge n.448/98, osservando che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, questione controversa tra le parti non era l' integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, né tantomeno, il diritto alla c.d. cristallizzazione, bensì la integrazione della quota del 60% della pensione di reversibilità nella misura già liquidata o che sarebbe spettata al defunto coniuge del pensionato, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.495/93. Siffatta questione, sottolinea il ricorrente, rientra a pieno titolo tra quelle ricomprese nella previsione della disciplina sulla estinzione, di cui allo ius superveniens citato in premessa, per cui si imponeva al giudice del merito di provvedere in conformità. 3 Il ricorso è fondato. I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione dettata dall'art. 1, commi 181-183, della legge n. 662 del 1996 (e poi ribadita dall'art. 36, comma quinto della legge n. 448 del 1998) riguardano i soli giudizi nei quali vengano in discussione -per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) - diritti diversi da quelli spettanti in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, ancorché fra gli -dipendenza, che condizioni uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità l'applicabilità degli effetti di tali sentenze. Quando, pertanto, sia in questione esclusivamente il diritto alla fruizione degli effetti delle anzidette pronunce del giudice delle leggi, senza che l'oggetto del giudizio a tal fine introdotto risulti esteso all'accertamento di diritti presupposti, si configura una questione inerente in modo immediato e diretto a quelle rientranti nell'area di applicabilità dello speciale regime estintivo di cui al menzionato ius superveniens e ciò pure nel caso in cui tale diritto sia negato attraverso un'eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n.639/70 e successive modifiche, in quanto anche la questione decadenza, ove proposta in questo limitato ambito oggettivo, non implica accertamenti su diversi e pregiudiziali diritti, onde non può considerarsi estranea al novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali (vedi, con specifico riferimento agli effetti della sentenza n.495/93, Cass. 24 luglio 2002 n. 10851). Ciò posto, è agevole osservare che, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'attuale intimato, affermando di essere titolare di pensione di reversibilità liquidata ai sensi dell'art.22 della legge n.903/65 sulla base del 60% della pensione del defunto coniuge, ma senza le quote di integrazione al trattamento minimo già liquidate a 4 quest'ultimo o comunque allo stesso spettanti all'atto del decesso, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento nella misura dovuta in forza della sentenza n.495/93 della Corte costituzionale e del relativo regime. Coerenti con un siffatto contenuto della domanda sono la motivazione della sentenza pretorile che espressamente richiama la indicata pronuncia costituzionale come pure il dispositivo, il quale dichiara dovuta - dall'INPS la pensione di reversibilità nella misura del 60% della pensione diretta integrata al trattamento minimo, condannando quindi l'Istituto a pagare la differenza tra l'importo già liquidato e quello spettante al titolo predetto, sia pure nei limiti dei ratei maturati successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale. Anche la memoria di costituzione in appello dell'INPS richiama la sentenza n.495/93 per invocare l'applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge n.662/96. Diversamente da quanto si afferma nella sentenza impugnata, oggetto di contestazione era dunque, nella specie, esclusivamente il diritto a beneficiare degli effetti della sentenza costituzionale n. 495 del 1993, sicchè, giusta le osservazioni di cui sopra, non poteva che essere adottato un provvedimento di totale estinzione del giudizio, rientrando a pieno titolo le questioni controverse tra quelle considerate dallo speciale regime estintivo dei procedimenti giudiziali in tema di effetti della citata pronuncia. Di qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della impugnata sentenza nella parte recante statuizioni di condanna dell'INPS. Preclusa, peraltro, ogni possibilità di ulteriore prosecuzione del giudizio, in ragione della riscontrata sussistenza delle condizioni per la declaratoria della sua totale estinzione, deve a quest'ultima provvedere direttamente la Corte, in virtù della disciplina sopra richiamata, la quale è immediatamente operante anche in sede di giudizio di legittimità (Cass. 20 gennaio 2001 n.825). 5 Corollario ne è, poi, il provvedimento di compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo. Invero, stante l'effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, c.p.c.) della riforma e della cassazione, sia pure parziale: a) il provvedimento pretorile in materia di spese è stato travolto dalla riforma in appello della sentenza di primo grado (significativamente, il giudice del gravame si è espressamente pronunciato sulle spese del doppio grado); b) la cassazione della sentenza di riforma ha avuto uguale effetto sul capo di quest'ultima in tema di spese e sulle statuizioni nel medesimo contenute;
c) questa Corte si trova, pertanto, a dovere provvedere sulle spese dell'intero processo (che davanti ad essa si chiude) e così a disporne la integrale compensazione, in applicazione della disposizione in tal senso dettata dalle stesse norme che disciplinano l'estinzione (Cass. 11 gennaio 2000 n.229).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 Ве йGame Mercu Il Presidente Il Cons. estensore Сличит25 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositat O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 ia A DELLA LEGGE N 2009 E R E H ELLIERE AP 531