Sentenza 25 maggio 2002
Massime • 1
Tutte le società cooperative non comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 209 del 1970 (per le quali dispone l'art. 4 dello stesso d.P.R.) sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori da esse assunti e di conseguenza sono assoggettati a contribuzione previdenziale tutti i compensi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2002, n. 7668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7668 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 171 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RINA SARTO, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO.MI.METAL. SCARL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 18091/99 proposto da:
CO.MI.METAL SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato VALTER CALVIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 20.12.99, rep. N. 32271;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 179/99 del Tribunale di FIRENZE, emessa il 12/05/99 - R.G.N. 519/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato CORRERA per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con separati ricorsi la società cooperativa a r.l. Co.mi.metal proponeva opposizione a due decreti ingiuntivi ed a due atti di precetto emessi dal Pretore di Firenze a favore dell'Inps ed aventi ad oggetto contributi previdenziali e somme aggiuntive su compensi corrisposti a soci lavoratori;
che la cooperativa negava i rapporti di lavoro subordinato e comunque l'obbligo contributivo;
che, costituitosi l'Inps, il Pretore con decisione del 5 ottobre 1998 accoglieva in parte un'opposizione a precetto e rigettava per il resto;
che, proposto appello dalla soccombente, con sentenza del 19 maggio 1999 il Tribunale accoglieva tutte le opposizioni e così revocava le ingiunzioni e dichiarava inefficaci gli atti di precetto, osservando che la società appellante, cooperativa di produzione e lavoro, aveva prodotto beni per conto di altre imprese e per mezzo del lavoro dei propri soci non assunti quali lavoratori subordinati, e negando che in tal caso potesse instaurarsi un rapporto previdenziale con lo istituto assicuratore, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale l'Inps e in via incidentale la s.r.l. Co.mi.metal, che è anche controricorrente.
Considerato che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dello art. 335 cod. proc. civ.;
che con l'unico motivo del ricorso principale l'Inps lamenta la violazione degli artt. 2 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, 2 r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270, 3 r.d. 7 giugno 1928 n. 1343, 1 d.P.R. n. 797 del 1955 nonché vizi di motivazione, sostenendo essere assoggettati a contribuzione previdenziale tutti i compensi corrisposti dalle società cooperative ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, senza potersi distinguere ne' tra cooperative di produzione e lavoro ed altri tipi societari, ne' tra lavori effettuati in proprio e per conto terzi;
che il motivo è fondato;
che con sentenza 2 maggio 2001 n. 6157 questa Corte ha rilevato come tutte le società cooperative non comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 209 del 1970 (per le quali dispone l'art. 4 dello stesso d.P.R.) siano da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori da esse assunti, come è confermato dalle norme speciali che nella materia previdenziale assimilano i soci ai lavoratori subordinati (art. 6, comma 7, d.lgs. n. 314 del 1997 e art. 24 l. n. 196 del 1997) e come è
successivamente ripetuto con efficacia generale dall'art. 4 l. 3 aprile 2001 n. 142;
che da tale orientamento non è ora motivo di discostarsi onde il ricorso dell'Inps va accolto e la sentenza impugnata va cassata sul punto;
che col primo motivo la ricorrente in via incidentale e condizionata lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato circa la quantificazione dei contributi "in ipotesi dovuti dalla Co.mi.metal., omettendo di motivare sul punto";
che il motivo non può essere accolto poiché il Tribunale, avendo affermato la non fondatezza della pretesa sostanziale dell'Inps, conseguentemente ha ritenuto assorbita la questione di quantificazione;
che col secondo motivo la medesima ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in l. 7 dicembre 1989 n. 389, 5 d.l. 1^ ottobre 1996 n. 510, 1 l. 28 novembre 1996 n. 608, 36 e 45 Cost., 2345 cod. civ., negando che la definizione di "retribuzione imponibile", contenuta nell'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, possa valere per i compensi percepiti dai soci di cooperative, poiché questi compensi sono calcolati non già su minimi contrattuali o legali inderogabili bensì sugli utili realizzati dalla società;
che la censura è inammissibile per difetto di interesse, ossia per difetto del suo stesso presupposto, ossia, ancora, perché nella sentenza impugnata manca, come s'è testè detto, ogni statuizione sulla retribuzione imponibile, vale a dire sull'ammontare del credito dell'Inps;
che in conclusione, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese della fase di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
cassa con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2002