Sentenza 30 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di diffamazione addebitata ad un membro del Parlamento, una volta che la Camera di appartenenza abbia deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, ma non è consentito assumere una determinazione opposta sull'applicabilità della scriminante di cui all'art. 68 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2007, n. 46663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46663 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 30/10/2007
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2211
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 017869/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BO AN SAVERIO, N. IL 12/04/1930 PARTE CIVILE;
2) AV MI, N. IL 20/10/1950 PARTE CIVILE;
3) MB HE, N. IL 23/06/1946 PARTE CIVILE;
nel procedimento penale a carico di:
RB IO, N. IL 08/05/1952;
avverso SENTENZA del 26/09/2006 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile.
Udito, per le parti civile, l'Avv. BRASI F. del Foro di Milano;
Udito il difensore Avv. CICCONI del Foro di Camerino. FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato il 21 dicembre 2006 F. S. LI, AV P. e RA MB, in qualità di parti civili, hanno impugnato per saltum e ai soli effetti civili, la sentenza emessa il 26 settembre 2006 con cui il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, aveva assolto V. BI dal reato di diffamazione aggravata, realizzata col mezzo radiotelevisivo, commesso il 24 febbraio 1998. All'imputato era stato contestato il reato menzionato, per avere, durante una trasmissione televisiva da lui stesso diretta, affermato che le parti civili, all'epoca magistrati in Milano con diversi ruoli nella Procura della Repubblica, avevano indotto e/o spinto al suicidio G. GL.
Il giudice di prime cure aveva osservato che tutti gli elementi costitutivi del reato erano rimasti integrati e che era insussistente la esimente del diritto di critica ma aveva sostenuto poi che ricorreva la scriminante di cui all'art. 68 Cost., ossia quella della insindacabilità delle dette opinioni, espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.
Con il ricorso, le parti civili impugnavano tale unico punto e deducevano la erronea applicazione dell'art. 68 Cost. per essere insussistente il nesso funzionale tra esternazioni rese in ambito pubblico e attività parlamentare. Tale nesso è configurabile quando vi sia sovrapponibilità tra le opinioni espresse nelle due diverse sedi mentre nel caso di specie sarebbe ravvisarle, secondo il ragionamento seguito dal Tribunale, al più una unicità tematica, una comunanza di argomenti e non risulta che il tema della riferibilità del suicidio del Dott. GL G. al modus operandi di quei pubblici ministeri avesse formato oggetto di attività parlamentare. Tanto era stato del resto già rilevato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza (n. 335 dell'ottobre 2006) di risoluzione di conflitto di attribuzione sul fatti del tutto analoghi che avevano dato luogo ad altro procedimento penale con le stesse parti.
Successivamente, il 30 maggio 2007 la Camera dei deputati si è pronunciata sulla domanda di deliberazione di insindacabilità avanzata da BI con riferimento ai fatti processuali in questione (p.p. n. 1691/1998) e cioè, dopo una prima pronuncia della Giunta per le autorizzazioni rimasta senza conclusione per la cessazione della 14 legislatura, ha recepito la nuova proposta della Giunta del 24 aprile 2007, nel senso della "sindacabilità".
Nel corso dell'udienza il difensore delle parti civili ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.
Il difensore dell'imputato, invece, ha sollecitato una pronuncia di questa Corte che si conformi ad altra precedente (la n. 8742 del 1999) con la quale lo BI, per fatti del tutto analoghi, è stato dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 68 Cost., comma 1. In subordine ha invocato la remissione del processo alle Sezioni unite per dirimere il contrasto potenziale sul punto.
Il ricorso è fondato sia pure nei termini - diversi da quelli prospettati dalle parti civili - che si indicheranno. Le parti civili lamentano la erroneità delle argomentazioni con le quali il giudice del merito ha ritenuto di riconoscere la scriminante speciale ex art. 68 Cost., comma 1. Non del tutto dissimilmente, dal punto di vista strutturale, il difensore dell'imputato chiede che il giudizio di insindacabilità espresso dal giudice a quo sia confermato. Entrambi i difensori, in sostanza, chiedono cioè che il giudizio di questa Corte si appunti sulla (non)correttezza o meno della motivazione adottata dal primo giudice in punto di art. 68 Cost., pure in presenza della sopraggiunta delibera di "sindacabilità" della Camera di appartenenza.
Sul punto è però preliminare e dirimente la constatazione che dopo la pronuncia del giudice di merito, applicativa della speciale scriminante riconosciuta al parlamentare, è intervenuta, per l'appunto, la deliberazione con la quale, la Camera, adita direttamente dall'imputato, ha deliberato nel senso dalla sindacabilità.
Tale situazione ha determinato la corrispondente limitazione della riserva di giurisdizione, essendo rimasto inibito al giudice ordinario, in presenza della detta delibera parlamentare, di valutare ulteriormente il tema della "sindacabilità" ex art. 68 Cost., se non sotto il profilo della eventualità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.
Ma sotto tale profilo,occorre subito precisare che risulta evidente la carenza di interesse da parte del giudice ordinario il quale, se è titolare del potere-dovere di sollevare il conflitto in presenza di un decisum della Camera di appartenenza che inibisca (a suo parere ingiustamente) l'esercizio del potere giurisdizionale o la sua prosecuzione, viceversa, nel caso contrario, ossia nel caso della delibera di "sindacabilità" già adottata, non può nemmeno in astratto ritenersi leso in una propria prerogativa essendo lasciato libero, proprio dalla decisione parlamentare, di esercitare appieno i propri poteri secondo gli schemi del diritto processuale e sostanziale, ivi inclusi quelli di eventualmente far operare le scriminanti ordinarie riconosciute a tutti i soggetti in base alle leggi costituzionali o ordinarie vigenti. E ciò è confermato dal fatto della assoluta separatezza tra i criteri che presiedono alla (non) applicazione della speciale scriminante dell'art. 68 Cost., comma 1 (esistenza del nesso funzionale tra dichiarazione e attività
parlamentare) e quelli che invece regolano la verifica della compatibilità tra la opinione espressa e i limiti del diritto di critica politica, assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. (C. Cost. sent. n. 96 del 2007). Al riguardo vai la pena sottolineare altresì, a conforto della tesi sostenuta, che ciò che il giudice ordinario potrebbe richiedere alla Corte Costituzionale in un giudizio per conflitto fra poteri non è certo il controllo sulla correttezza della motivazione adottata dalla Camera - talvolta neppure espressa (C. Cost. sent. n. 11 del 2000) -, ma di intervenire in posizione di terzietà per esercitare "la funzione di garanzia da un lato dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare e dall'altro della sfera di attribuzione della autorità giurisdizionale", scendendo nel concreto della verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68 Cost., comma 1 (C. Cost. n. 10 del 2000).
In altri termini, il giudice ordinario, essendo tenuto, in base a tutta la elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988), a "conformarsi alla delibera parlamentare" e a "non emettere una pronuncia di segno contrario" rispetto a tale delibera (sent. C. Cost. n. 149 del 2007), può "ribellarsi" ad essa solo proponendo conflitto dinanzi alla Corte costituzionale ed esclusivamente nella misura in cui ritenga tale delibera la manifestazione di un inammissibile compressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale;
non anche per richiedere una censura alla pronuncia della Camera a proposito di valutazioni ritenute non conformi ai criteri elaborati da organi della giurisdizione. Ha infatti sottolineato la Corte costituzionale che "quando la Camera di appartenenza abbia esercitato in concreto il relativo potere, soggetto esclusivamente al sindacato di questa Corte e soltanto nei limiti anzidetti, deve considerarsi come inammissibile ingerenza nella prerogativa parlamentare il pretendere di sovrapporre, ai criteri seguiti dalla Camera stessa, quelli suggeriti da orientamenti giurisprudenziali;
dell'ordine giudiziario" (C. cost. sent. n. 443 del 1993). Non può, a maggior ragione, il giudice chiedere la censura della delibera parlamentare quando questa non dia luogo alla detta compressione. Consegue da quanto fin qui evidenziato che, al di fuori della possibilità (esclusa nel caso di specie, per quanto si è detto) del conflitto di attribuzioni, la delibera parlamentare di "sindacabilità", non diversamente da quella di "insindacabilità", ha consumato definitivamente un potere che spettava e spetta in primo luogo alla Camera di appartenenza ed al quale il giudice ordinario, nella specie, era stato ammesso (in virtù della legge di attuazione dell'art. 68 Cost., comma 1, L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 3), soltanto in quanto la Camera non si era ancora espressa ed in quanto egli, ritenendo direttamente applicabile la scriminante speciale, ne aveva reso superflua la pronuncia.
La decisione del giudice di primo grado sulla applicabilità della scriminante dell'art. 68 Cost., comma 1, di tenore opposto alla delibera di "sindacabilità" della Camera, è destinata perciò, necessariamente all'annullamento e si sottrae a qualsiasi ulteriore ed autonoma valutazione da parte di questa Corte, diversamente da quanto è sembrato che abbiano richiesto i difensori. E ciò, oltretutto, in quanto con la delibera parlamentare non si è prodotto il limitato effetto di riconoscere sussistente una condizione di procedibilità o di rilasciare una sorta di autorizzazione all'esercizio della funzione giurisdizionale ma, di più, è stata emessa una decisione che ha natura sostanziale e che riguarda la specifica condotta addebitata al parlamentare nel presente processo, riferita ai parametri posti dall'art. 68 Cost., comma 1: una decisione che è destinata anche, secondo quanto si desume anche dai lavori parlamentari (v., da ultimo, Comunicazioni del Presidente della Giunta delle autorizzazioni della Camera nella seduta del 30 maggio 2006), a dare luogo ad un "ne bis in idem" ("l'Assemblea delibera una sola volta senza possibilità di reiterare la deliberazione neanche in legislature successive") e ad impedire cioè che la stessa questione possa essere nuovamente sottoposta all'organo parlamentare. Una decisione la cui esistenza potrebbe portare, nell'ipotetico contrasto con una reiterata, opposta determinazione dell'autorità giudiziaria ordinaria, a cercare tutela in una pronuncia demolitoria del giudice dei conflitti di attribuzione in quanto quest'ultima si tradurrebbe in un disconoscimento delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati (v. sent. C. Cost. n. 149 del 2007 cit.). In conclusione, è anche da osservare che la delibera di sindacabilità (a differenza di quella di "insindacabilità" che si pone come limite oggettivo alla tutela dei diritti della parte offesa), non sarebbe - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale - nemmeno definitivamente lesiva dei diritti dell'imputato in quanto, per tutto il resto dell'accertamento rimasto nella riserva della giurisdizione ordinaria, essa non è destinata a creare una situazione di contrasto con la garanzia costituzionale del diritto al giudice e ad un pieno contraddittorio, che discende dagli artt. 24 e 111 Cost., ed è protetta altresì dall'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come applicato dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (v. sent. C. Cost. n. 154 del 2004). La presa d'atto della delibera di sindacabilità della Camera di appartenenza comporta che la sentenza impugnata deve dunque essere annullata nella parte in cui ha assunto una determinazione opposta, e, stante il definitivo superamento della questione relativa alla scriminante speciale, il giudizio di impugnazione - promosso ai soli effetti civili - deve proseguire dinanzi al giudice civile competente in grado di appello per le ulteriori valutazioni di competenza. Va da sè che la questione posta dal difensore dell'imputato in udienza non può trovare la soluzione dallo stesso invocata poiché la particolarità della fattispecie processuale conclusa con la sentenza n. 8742 del 1999, che oggi si chiede di replicare, sta nel fatto che tale decisione fu preceduta - diversamente da quella che nel processo odierno viene emessa - dalla delibera di insindacabilità della Camera e fu pertanto di adeguamento ad essa. Quella decisione, cioè, scaturì dalla presa d'atto dell'esercizio, da parte della Camera, delle proprie prerogative, esercizio ritenuto non lesivo dei poteri propri della autorità giurisdizionale. Nel caso di specie, invece, il giudice ordinario ha visto "sfilare" dal proprio patrimonio cognitivo la questione della speciale scriminante ad opera del potere parlamentare che ne è primo titolare e che l'ha esclusa;
il giudice, in assenza degli estremi per un conflitto di attribuzione, è tenuto, come detto sopra, ad adeguarvisi restando titolare del potere giurisdizionale sulla fattispecie che gli è sottoposta, negli elementi tipici che compongono il paradigma giuridicamente rilevante, ovviamente nella osservanza delle regole preclusive dettate in tema di impugnazione.
Tanto meno è proponibile la soluzione della remissione alle Sezioni unite, non apprezzandosi alcun contrasto interpretativo, nell'ambito dei due processi messi a confronto, su questioni di diritto. Sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile provvedere il giudice del rinvio in base al principio per cui la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (226260; 216462;
207559).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007