Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2004, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2/A, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TORRONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO QUERENGHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARIPLO SPA, con sede in Milano, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante prof. Giovanni Ancarani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO GUIDI, che la difende, giusta procura speciale per TA NO ZA di Milano del 29/11/00 rep. n. 42175;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1089/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Terza Civile, emessa l'08/05/00 e depositata il 06/06/00 (R.G. 1698/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 24/11/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Domenico GUIDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8.5.1986, EV VA incassava presso la CA, sede di Verona, l'assegno n. 5396 per l'importo di lire 4.000.000 tratto sul c/c n. 0404/25 aperto dalla ditta Ocean Viaggi presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Padenghe sul Garda. L'assegno, non trasferibile, risultava emesso in data 8.5.1986 a favore della ditta Tour Service e da quest'ultima girato al EV, che poneva sul retro del titolo la firma di girata per conoscenza e garanzia L'assegno era poi pagato dalla banca trattaria. A distanza di circa un anno e mezzo il direttore della CA di Verona,. tale OL, comunicava al EV che l'assegno in questione risultava mal pagato, tanto che essa CA doveva restituirne l'importo alla Cassa Rurale. Il EV versava l'importo dell'assegno alla CA e il OL, con dichiarazione 27.10.1987, impegnava la CA alla restituzione dell'originale del titolo in favore del EV. Tale restituzione, nonostante ripetuti solleciti, non veniva effettuata e il EV, con atto 13.1.1995 e successiva riassunzione, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, la CA, perché fosse condannata al pagamento della complessiva somma di lire 7.365.718 per capitale ed interessi sino al 31.12.1994, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. La CA si costituiva chiedendo il rigetto della domanda sull'assunto della insussistenza dell'azione di regresso verso i coobbligati, essendo il beneficiario l'unico girante dell'assegno. Chiedeva inoltre di essere autorizzata, a chiamare in causa la soc. Ocean Travel Office e la Cassa Rurale. L'autorizzazione veniva concessa, ma la CA ometteva di procedere alle suddette chiamate in causa, deducendo che la banca trattaria aveva promesso di esibire il titolo in questione. Il Tribunale adito, con sentenza 30.9.1998, rigettava la domanda in applicazione dell'art. 43 del R.D. 21.12.1933 n. 1736, per carenza dell'azione di regresso in favore dell'attore, essendo il titolo non trasferibile e quindi illegittimamente incassato. L'impugnazione proposta dai EV era rigettata dalla Corte di Appello di Venezia che, con sentenza 6.6.2000, confermava la motivazione del giudice di prima istanza, osservando altresì che la CA non poteva disporre dell'assegno, pagabile al solo prenditore in forza della clausola di non trasferibilità.
Il EV propone ricorso per Cassazione con cinque mezzi di gravame. La CA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione della domanda, siccome ritenuta dal giudice a quo come diretta a negare il diritto della CA alla restituzione della somma versata a titolo di pagamento dell'assegno, mentre era stata richiesta la condanna della CA al risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione assunto con la scrittura privata 27.10.87. La censura è infondata. La Corte di Venezia ha esattamente colto il contenuto della domanda proposta dal EV, avendo ritenuto del tutto irrilevante la scrittura suddetta, stante l'impossibilità della CA di disporre dell'originale dell'assegno perché esso, in virtù della clausola di non trasferibilità, era pagabile soltanto al prenditore e non, quindi, al EV.
Con la seconda censura il ricorrente lamenta violazione di legge in tema di inadempimento contrattuale, con riferimento all'assunto del giudice di appello, secondo cui la CA non poteva disporre dell'assegno. Deduce l'erroneità di tale affermazione, sostenendo l'obbligo della predetta banca alla consegna del titolo nelle mani del EV, argomentando sulla base delle norme che regolano la circolazione degli assegni. Da ciò deduce che la banca era tenuta a tale consegna anche se non si fosse obbligata a ciò con la ricordata scrittura 27.10.1987 e che, invece, ha erroneamente omesso di pretendere dalla banca trattaria la restituzione del titolo, da consegnare poi al EV.
La censura non merita accoglimento perché frutto di erronea lettura delle norme in tema di circolazione degli assegni. Come esattamente rilevato dall'istituto resistente, il ricorrente equipara erroneamente l'ipotesi di specie a quella di restituzione di assegno insoluto al prenditore o al legittimo giratario e trascura di rilevare che egli, per effetto della clausola di non trasferibilità, non era legittimato a ricevere il titolo in girata e porlo all'incasso. Deriva da ciò la carenza del diritto di regresso in capo al EV e, conseguentemente, del suo asserito diritto alla restituzione del titolo.
Con la terza censura il ricorrente lamenta l'omesso esame della mancata esecuzione delle chiamate in causa sia della ditta Ocean, sia della Cassa Rurale;
chiamate autorizzate dal giudice di primo grado con ordinanza 12.10.95. La censura è inammissibile perché non proposta in sede di appello.
Con il successivo mezzo di gravame si deduce violazione di legge e travisamento dei fatti, sull'assunto secondo cui il giudice a quo avrebbe negato al ricorrente il diritto di pretendere dal girante il pagamento della somma portata dal titolo. Il EV lamenta che la Corte del merito non avrebbe indicato le ragioni per le quali non ha riconosciuto a lui il diritto di regresso o, comunque, di manleva dei danni subiti. Anche tale censura non merita accoglimento. La Corte del merito ha correttamente e sufficientemente enunciato le ragioni per le quali al ricorrente non spetta la consegna del titolo;
ragioni che sono fondate sulla corretta applicazione dell'art. 43 R.D. 21.12.1933 n. 1736. Peraltro l'avvenuta illegittima circolazione del titolo e le vicende successive non spogliano il EV delle ragioni creditorie da lui eventualmente vantate nei confronti della ditta Tour Service, non occorrendo a tal fine, contrariamente a quanto da lui asserito, il possesso dell'assegno, che, come si è detto, la CA non doveva ne' poteva consegnargli. Con l'ultimo mezzo di gravame il ricorrente censura l'affermazione con la quale la Corte del merito avrebbe fatto riferimento alla conoscenza da lui avuta circa la sottrazione e falsificazione del titolo ad opera di ignoti, come asserito dal traente. La doglianza non ha fondamento, giacché dalla lettura del passo motivazionale in questione risulta che il giudice a quo ha inteso riferire la conoscenza del EV soltanto alla illegittimità del pagamento del titolo da parte della CA.
Il ricorso deve essere quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità devono essere regolate secondo quanto stabilito dall'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 900, di cui euro 800 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004