Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
Il ricorso "per saltum" proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione del giudice di pace è da considerare - dopo la modifica dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 da parte dell'art. 9, comma 2, legge n. 46 del 2006, che ha eliminato il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa - come un ordinario ricorso per cassazione ai fini delle determinazioni conseguenti all'annullamento con rinvio, in ragione dell'impossibilità di trasmettere gli atti «al giudice competente per l'appello» ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato nel giudice del medesimo grado di quello della sentenza impugnata e, quindi, nel giudice di pace territorialmente competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2019, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
02898-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2862 VA Verga - Presidente - Marco Maria Alma -Relatore UP 15/11/2019- R.G.N. 23739/2019Vittorio Pazienza Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Marco Maria Monaco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo nel procedimento nei confronti di: EN NE NA, nato in [...] il [...] EN AH AL, nato in [...] il [...] LL CE, nato a [...] il [...] EN ET, nato a [...] il [...] GN AR, nato a [...] il [...] ZO VA, nata a [...] il [...] OM SA, nata a [...] il [...] US ME, nata a [...] il [...] US RD, nato a [...] il [...] HI IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/04/2019 del Giudice di pace di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CEtta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
@ udito l'avv. Giuseppe Farina, che ha concluso per la propria assistita OM SA nonché quale sostituto dall'avv. Michele Gallo difensore degli imputati ME US e ET EN, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli imputati ZO VA e US RD, avv. Massimiliano US, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 2 aprile 2019 il Giudice di pace di Palermo assolveva gli imputati EN NE NA, EN AH AL, LL CE, EN ET, GN AR, ZO VA, OM SA, US ME, US RD e HI IA dal reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen. con la formula "per non avere commesso il fatto". In sintesi, si contestava agli imputati di avere, in concorso morale e materiale tra loro, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, invaso arbitrariamente l'edificio sito a Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 132, di cui risulta comproprietaria la persona offesa IE RÒ, unitamente ad altri soggetti. Il fatto è contestato come accertato in data 13 luglio 2016. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, deducendo vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il Giudice, dopo aver fatto una disamina degli orientamenti giurisprudenziali sugli elementi oggettivo e soggettivo del contestato reato di cui all'art. 633 cod. pen. ha ritenuto, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, che nel caso in esame non sono ravvisabili gli elementi costitutivi del reato de quo. In particolare, il Giudice non avrebbe tenuto conto della relazione tecnica dell'Ufficio Protezione Civile e Sicurezza datata 9 febbraio 2017 e dell'ordinanza sindacale n. 11/05 del 3 febbraio 2017 dalle quali emergeva che gli imputati occupavano l'immobile sopra indicato unitamente ai propri familiari e senza alcun titolo, condotta che, secondo il ricorrente, integra il reato contestato. Per tali ragioni il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 Rileva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata presenta evidenti carenze ed elementi di contraddittorietà nonchè manifesta illogicità che ne impongono l'annullamento. Il Giudice, dopo avere dedicato la prima parte della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione alla problematica dell'individuazione della proprietà dell'immobile occupato dagli imputati (situazione questa di certo non incidente sulla consumazione del reato ma al più sulla verifica della legittimazione a proporre querela e quindi sulla condizione di procedibilità del reato in contestazione) ed avere evidenziato (pagg. 5-6) che è emerso che gli imputati "avevano da tempo la residenza presso l'immobile" e che "gli appartamenti erano in buono stato d'uso" (circostanza quest'ultima francamente irrilevante), si prodigava nell'esposizione di una raccolta giurisprudenziale relativa al reato di cui all'art. 633 cod. pen. indicando una serie di principi che confortavano la tesi accusatoria, atteso che gli imputati erano risultati da tempo avere occupato l'immobile senza titolo, per poi concludere con una espressione apodittica che "non si ritengono sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 cod. pen." aggiungendo, poi, che "non risulta provato l'elemento soggettivo in quanto non è emersa la coscienza e volontà di invadere l'altrui bene al fine di occuparlo o di trarne profitto e, quindi, di esercitare un rapporto di fatto idoneo ad escludere parzialmente o totalmente quello altrui né risulta sussistente l'elemento oggettivo del reato". La contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata tra premessa in fatto e conclusioni (peraltro immotivate) è di palmare evidenza atteso che, da un lato, si evidenzia come gli imputati avevano stabilmente occupato sine titulo l'immobile (e non si comprende con quale finalità se non quella del profitto di potervi abitare) così instaurando un permanente rapporto di occupazione di fatto dello stesso e dall'altro si sostiene che tale situazione non ricorre. A ben vedere, poi, vi è addirittura uno scollamento tra le conclusioni a cui è giunto il Giudice ed il dispositivo della sentenza atteso che se difettava l'elemento soggettivo del reato la formula assolutoria avrebbe dovuto essere "perché il fatto non costituisce reato", mentre se difettava l'elemento oggettivo la formula assolutoria avrebbe dovuto essere "perché il fatto non sussiste". Per contro il Giudice ha adottato la formula assolutoria "per non avere commesso il fatto" che lascia intendere che altri lo abbiano commesso in luogo degli imputati senza peraltro spiegare come, quando e chi avrebbe agito al posto degli imputati. Quanto detto impone l'annullamento della sentenza impugnata. 3 2. Quanto all'individuazione del Giudice di rinvio questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace è da considerare, dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha eliminato il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, come un ordinario ricorso per cassazione, ai fini delle determinazioni conseguenti all'annullamento con rinvio, per l'impossibilità di trasmissione degli atti "al giudice competente per l'appello", secondo la disposizione dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato nel giudice del medesimo grado di quello della sentenza impugnata, e quindi nel giudice di pace territorialmente competente (Sez. 4, n. 24382 del 28/04/2006, Campagnutta, Rv. 234489; Sez. 1, n. 16211 del 23/03/2006, Seck, Rv. 233806) affinché lo stesso proceda ad un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Palermo. Così deciso il 15/11/2019. Il Presidente Il Consigliere estensore VA Verga Marco Maria Alma дё с DEPOSITATO IN CANCELERIA SECONDA S IONE PENALE 24 GEN. 2020 IL Il Cancelliere IERE ASSERIN E T O Z N A I E R O C *