Sentenza 18 dicembre 2015
Massime • 1
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione secondo cui, in caso di sospensione del processo per impedimento del difensore dell'imputato dovuto ad un contestuale impegno professionale, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, anche con riguardo ai rinvii disposti prima della entrata in vigore della l. 5 dicembre 2005, n. 251.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2015, n. 4886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4886 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2015 |
Testo completo
4 8 86 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. Sez. n. 1734 Vincenzo Rotundo Angelo Costanzo U.P. 18.12.2015 Pierluigi Di Stefano RGN 33013/2014 Orlando Villoni Emilia Anna Giordano zel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR PA RI Rosaria, n. a Capoterra il 29/12/1970 avverso la sentenza del 12/2/2010 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario RI Stefano Pinelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione udita la richiesta, per tutte le parti civili, dell'avv. Patrizio Rovelli che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2010 la Corte di Appello di Cagliari, su appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Cagliari e dalle parti civili DA AR RT, CA IA IN, EN EL CE, EN GI, EN LI LE, EN CE, EN LA, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 18.7.2008, condannava PA RI EL e AU AN, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del reato di lesioni, unificati i reati ascritti, alla pena di mesi nove di reclusione ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La pena veniva sospesa a termini e condizioni di legge, per entrambi gli imputati e alla PA veniva, altresì, riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati. I predetti venivano condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato 1 giudizio, in favore delle parti civili alle quali venivano liquidate le spese sopportate in primo e secondo grado. La Corte di Appello di Cagliari (che ha assolto DA AR RT e PI LA dal reato di danneggiamento in danno dei PA e AU, il primo perché il fatto non costituisce reato e il secondo per avere commesso il fatto con uso legittimo delle armi), ha condannato la PA e il AU per i reati di resistenza e lesioni aggravate commessi in agro di Uta il g. 17 febbraio 2001 in danno degli agenti forestali DA, PI e LE ( questi nel frattempo è deceduto). Secondo la ricostruzione compiuta in sentenza gli agenti, nel corso di un servizio di prevenzione ed insospettiti dal comportamento del conducente di un'autovettura Y 10, alla quale avevano intimato di fermarsi. La PA che si trovava alla guida del - veicolo- tuttavia, aveva accelerato la marcia giungendo all'altezza dell'EN che era riuscito a salire sul cofano della vettura che, continuando la marcia, aveva quasi sfiorato il DA che, cadendo con in mano una torcia elettrica, provocava la rottura del parabrezza della vettura, finendo, poi, trascinato per qualche metro mentre PI aveva esploso un colpo di pistola in direzione degli pneumatici della vettura i cui occupanti raggiungevano una Caserma dei Carabinieri denunciando l'accaduto. La Corte di appello ha ritenuto che non era credibile la tesi degli imputati (di essersi appartati per un momento di intimità) venendo assaliti dagli agenti della Forestale, tenuto conto che l'aggressione non era stata descritta con modalità convergenti fra i dichiaranti e che, comunque, i danni cagionati alla vettura non erano riscontrati dai rilievi di generica. Era, viceversa, attendibile la ricostruzione compiuta dai verbalizzanti poiché non risultava che gli agenti avessero cagionato volontariamente la rottura del deflettore sinistro. Quanto al colpo di pistola, che aveva trapassato l'abitacolo dell'auto in fuga, esso era piuttosto riconducibile all'uso legittimo delle armi da parte del PI e, pertanto, non sussumibile nel reato di danneggiamento.
2. Con unico motivo di ricorso, il difensore della PA deduce l'erroneità della sentenza di condanna alla quale è pervenuta la Corte di Appello che avrebbe dovuto dichiarare la intervenuta prescrizione dei reati ascritti alla PA ed al AU, declaratoria che oggi la Corte di Cassazione dovrebbe pronunciare per entrambi gli imputati. Invero, tenuto conto della data di commissione dei reati il 17.2.2001- alla data di pronuncia della sentenza di appello ( - cioè il 12.2.2010) erano decorsi i termini di prescrizione massima. Sostiene il difensore che, investita dell'eccezione, erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto operare per l'intera durata del rinvio e non per giorni sessanta la sospensione del corso della prescrizione a seguito di rinvio per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale dall'udienza del 17.7.2004 al 16.2.2005 e che, se correttamente computato il termine, i reati di resistenza e lesioni erano prescritti alla data del 30 agosto 2009. Considerato in diritto La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per prescrizione dei 1. reati ascritti alla PA, declaratoria che, per l'effetto estensivo, deve riguardare anche 2 l'imputato non ricorrente, AU AN, con conseguente revoca delle statuizioni civili intervenute-in grado di appello- a termini prescrizionali già maturati.
2. La Corte di appello di Cagliari, nel rigettare la richiesta di dichiarare la prescrizione dei reati di resistenza e lesioni ascritti alla PA ed al AU, formulata dal sostituto procuratore generale nel dibattimento in grado di appello, ha disatteso l'eccezione rilevando che i reati non erano prescritti, alla data della pronuncia, per le sospensioni intervenute nel dibattimento di primo grado ed in quello di appello, come dettagliatamente riportate in sentenza (v. pag.12). Tra queste ha computato in mesi sei e giorni ventinove la sospensione disposta nel dibattimento di primo grado all'udienza del 17.7.2004, a seguito di rinvio disposto per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, ritenuto che non opera, per le sospensioni antecedenti all'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, il limite di giorni sessanta.
3. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito non possono essere condivise alla luce del principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell' impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 ( S.U., sentenza n. 4909 del 18/12/2014 ( dep. 2015), Torchio, Rv. 262913). La giurisprudenza di legittimità, con riguardo al rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, si è espressa affermando che l'applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione, introdotta con la legge n. 251 del 2005, è da considerare lex mitior - avente natura ed effetti sostanziali perché incidente sulla applicazione del trattamento sanzionatorio che opera in favore dell'imputato nella sua globalità e, quindi, senza alcuna eccezione per effetto di principi, quale quello del tempus regit actum che, attenendo alla materia processuale, è sopravanzato dalla natura della disciplina della prescrizione, con la conseguenza che, in tal caso, la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato deve essere calcolata secondo il nuovo testo dell'art. 159 cod. pen., ancorché detto rinvio sia stato disposto nel vigore della previgente normativa (Sez. 5, Sentenza n. 12766 del 16/02/2010, Maggiorin, Rv. 246877). Ritiene il Collegio che tale conclusione deve trovare applicazione anche in relazione al rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore prima dell'entrata in vigore della L. 251/2005 in ragione della identità di ratio che sottostà ai due istituti (il rinvio per impedimento del difensore per concomitante impegno professionale e l'impedimento dell'imputato) e della prevalente natura sostanziale riconosciuta alla disciplina della prescrizione, conclusione alla quale non sono di ostacolo, nel caso che ci occupa, le disposizioni transitorie dettate dall'art. 10 I. 251/2005 cit. poiché la sentenza di primo grado - idonea a impedire l'applicazione delle più favorevoli disposizioni recate dall'art. 6 I. cit. - è intervenuta in data successiva. 3 4. Consegue, computando il termine di sospensione di giorni sessanta in relazione al rinvio disposto all'udienza del 17.7.2004, e a quello disposto all'udienza del 27.10.2005 ( rinviata, dopo il compimento di attività istruttoria, per impedimento dei difensori in ragione dei concomitanti impegni professionali in procedimento con imputati detenuti) che i reati ascritti alla PA, commessi il 12.7.2001, si sono prescritti,avuto riguardo al termine massimo di anni sette e mesi sei e tenuto conto delle ulteriori sospensioni per i rinvii del 15.11.2007 e 2.7.2008 (e dunque in ragione di sospensione del corso della prescrizione complessivamente ascendente a mesi otto e giorni uno) il g. 18.4.2009, in data antecedente a quella in cui veniva disposto, all'udienza del 18.12.2009, rinvio del dibattimento in appello per concomitante impegno di uno dei difensori, e prima della pronuncia della sentenza di appello con la quale, in riforma di quella di primo grado, veniva emessa condanna a carico della PA ( come si ricorderà assolta in primo grado). Tale conclusione, tenuto conto dei motivi di impugnazione devoluti con il ricorso, si impone al giudice di legittimità, operando il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. non solo con riferimento alla PA ma anche con riguardo alla posizione del AU imputato non ricorrente- in ragione dell'effetto estensivo che, quando non sia di natura strettamente personale, opera anche a favore dell'imputato non ricorrente ( cfr. Sez. 3, sentenza n. 9553 del 8/7/1997, Curello, Rv. 209631) e tenuto conto che il termine di prescrizione non è sopravvenuto al passaggio in giudicato della sentenza a carico del AU ma era maturato prima della pronuncia di condanna ( v. S.U., sentenza n. 19054 del 20/12/2012 (dep.2013), Vattani, Rv. 255297).
5. Devono, conseguentemente essere annullate le statuizioni civili dell'impugnata sentenza non potendo trovare applicazione, in presenza di intervenuta assoluzione in primo grado e di sentenza di condanna emessa a termini di prescrizione oramai maturati ed erroneamente non rilevati, la disposizione di cui all'art.578 cod. proc. pen. che presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa ( Sez. 2, sentenza n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PA RI EL e, per l'effetto estensivo, nei confronti di AU AN per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione. Revoca le statuizioni civili dell'impugnata sentenza. Così deciso in Roma il 18.12.2015 Il Consigliere relatore Vincenzo Retuus Il Presidente Vincenzo Rotundo Emilia Anna Giordano Emilia n a des Depositato in Cancelleria - 5 FEB 2016 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO