Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25035
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Sentenza 9 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 16 marzo 2023. Le parti in causa erano il ricorrente, accusato di concorso in tentato furto aggravato, e la parte civile, rappresentata da una nota società energetica. Il ricorrente ha sollevato quattro motivi di ricorso, contestando la mancanza di querela, l'inutilizzabilità di alcune prove, la nullità delle notifiche e la motivazione della sentenza di appello. In particolare, ha sostenuto che il reato non fosse più procedibile d'ufficio a causa di recenti modifiche legislative e che le prove a suo carico fossero state ottenute in violazione dei diritti di difesa.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che la querela era implicitamente presente nella costituzione di parte civile della società, e che le notifiche erano valide nonostante la revoca del difensore. Inoltre, ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dal ricorrente a terzi, in quanto non rientravano nel divieto di testimonianza indiretta. Infine, ha considerato generici e non specifici i motivi di ricorso, non accogliendo le richieste del ricorrente e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso in cui il ricorso dell'imputato sia rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile che abbia depositato tardivamente le proprie conclusioni non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa personalmente all'udienza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25035
    Data del deposito : 9 giugno 2023

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