CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità celebrato ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso in cui il ricorso dell'imputato sia rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile che abbia depositato tardivamente le proprie conclusioni non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa personalmente all'udienza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25035 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
P SENTENZA sul ricorso proposto da CU LI GD, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore della parte civile ENI s.p.a., avv. Federico Maria Scaglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire querela della persona offesa, conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 19 novembre 2019 del Tribunale di Pisa che aveva affermato la penale responsabilità di LI GD CU per il reato di concorso in tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione per necessità alla pubblica fede e per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 40 d.lgs. n. 504 del Penale Sent. Sez. 5 Num. 25035 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 16/03/2023 1995 e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa ENI s.p.a., costituitasi parte civile, alla quale era anche assegnata una provvisionale. In particolare, al CU si contesta di avere, allo scopo di profitto, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di gasolio sottraendolo da un oleodotto di proprietà dell'ENI s.p.a. inserendo un manicotto nella conduttura previo danneggiamento della stessa, esposta alla pubblica fede, e nel collocare un furgone di proprietà dello stesso CU in prossimità dell'innesto per caricarvi e poi portare via il carburante, nonché di avere tentato di sottrarre al pagamento dell'accisa il carburante oggetto di sottrazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LI GD CU, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., quanto al capo della sentenza relativa al tentato furto, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza o inammissibilità, in relazione alla mancanza di querela nel fascicolo processuale e al difetto di querela, anche in conseguenza della entrata in vigore della legge n. 134 del 2021. Sostiene il ricorrente che a seguito dell'entrata in vigore della legge sopra citata, il reato di tentato furto per il quale si procede deve ritenersi non più procedibile d'ufficio e, non essendo questa stata sporta e non essendo ND AS, dipendente dell'ENI s.p.a., legittimato a tal fine, in quanto privo di procura speciale, deve essere pronunciata sentenza che dichiari non doversi procedere per difetto di querela. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62, 63, 191, 350, commi, 5, 6 e 7, cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU. Il ricorrente segnala che la decisione si fonda essenzialmente sulla deposizione del teste RE AG, appartenente all'Arma dei Carabinieri, che aveva riferito in ordine alle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini in assenza del difensore e sostiene che tali dichiarazioni sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 350, commi 5, 6 e 7, cod. proc. pen. e che, dopo avere escluso tali prove dal novero di quelle utilizzabili per la decisione, il residuo materiale istruttorio non consente di affermare la sua penale responsabilità. Anche i sequestri erano avvenuti senza rispettare le garanzie difensive e senza avvisare il CU della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di 2 pì fiducia o dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico. 2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di primo grado all'imputato, in quanto effettuate presso il difensore domiciliatario sebbene la nomina fiduciaria allo stesso fosse stata revocata con la nomina di altro difensore. Sostiene il ricorrente che la revoca della nomina fiduciaria lascia intendere che anche il rapporto fiduciario sia venuto meno e che il difensore revocato non sarà più in grado di contattare l'imputato, il quale a sua volta non intenderà più avere alcun rapporto con il suo precedente difensore e, pertanto, l'imputato potrebbe non venire a conoscenza delle notifiche avvenute mediante consegna di atti al difensore domiciliatario revocato;
conseguentemente, nel caso di specie le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate presso la residenza dell'imputato o presso il suo nuovo difensore e, in mancanza, dovrebbe ritenersi sussistente un difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado che determinerebbe la nullità assoluta di tutti gli atti successivi. Il ricorrente segnala che la sola notifica presso il difensore di ufficio domiciliatario è stata da questa Corte di cassazione reiteratamente ritenuta inidonea ai fini della conoscenza del processo necessaria per la dichiarazione che può procedersi in assenza dell'imputato. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in conseguenza del travisamento di atti del processo. Sostiene che la Corte di appello non ha fornito risposta ai motivi di appello con i quali si deduceva l'assenza di riscontri in ordine alla sua partecipazione al delitto e che dagli atti del processo non emergeva la prova certa della sua penale responsabilità e che dalle deposizioni dei testi risultava che egli la sera del furto non si trovava sul luogo ove esso è stato commesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È ben vero che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha esteso la procedibilità a querela del furto ad ipotesi in cui, in precedenza, il reato era procedibile d'ufficio, tra le quali rientra il delitto per il quale si procede in questa sede, e che la norma che muta il regime di procedibilità, in quanto più favorevole per l'imputato, opera retroattivamente ai sensi dell'art. 2 cod. pen. Tuttavia, per i furti commessi prima della sua entrata in vigore e divenuti procedibili a querela il d.lgs. sopra citato prevede all'art. 85 una disciplina transitoria secondo la quale il termine per la presentazione della querela decorre 3 dalla data della sua entrata in vigore, laddove la persona offesa a tale data sia già a conoscenza del reato. Nel caso di specie, la persona offesa, l'ENI s.p.a., si è costituita in giudizio quale parte civile, cosicché possono trovare attuazione i principi già affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) in occasione del mutato regime di procedibilità di taluni reati per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018. In particolare, con la sentenza sopra citata le Sezioni Unite, richiamando una loro precedente decisione (Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154076), hanno affermato che una formale proposizione della querela successiva alla entrata in vigore del mutato regime di procedibilità non occorre, oltre che nei casi in cui la querela sia stata già formalmente sporta in precedenza, anche quando la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo essa formule particolari, possa comunque essere evinta da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione e, in particolare, che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. Deve, quindi, ribadirsi in questa sede, anche in riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, che non occorre che la persona offesa, successivamente alla entrata in vigore di tale atto avente forza di legge, sporga formalmente querela laddove essa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432, che si è pronunciata in relazione ai reati divenuti procedibili a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36). In applicazione del principio sopra esposto, deve, quindi, concludersi che il delitto ascritto all'odierno ricorrente, per il quale l'ENI s.p.a. si è costituita parte civile, è tuttora procedibile. 2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente deduce sia la nullità della notificazione, sia la mancata conoscenza del processo da parte sua. Deve rilevarsi che ai sensi degli artt. 171 e 177 cod. proc. pen, la notificazione è nulla solo laddove siano state inosservate le norme processuali indicate nella prima delle disposizioni appena citate. Le forme stabilite per le notificazioni sono dirette ad assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, ma laddove tali forme siano state rispettate la notifica deve 4 ritenersi valida anche se il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto a lui diretto;
per il perfezionamento della notifica è sufficiente che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non occorrendo che esso sia stato effettivamente conosciuto. Una conferma in tal senso si ricava dagli art. 420, 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. L'art. 420, comma 2, cod. proc. pen. impone al giudice di rinnovare gli avvisi, le citazioni, le comunicazioni e le notificazioni di cui dichiara la nullità. L'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. prevede i 4nc-O-u_ cl, ckov' 12 notificazioni non siano invalide e neppure ricorrano le ipotesi di cui all'art. 420-bis commi 1 e 2 cod. proc. pen. — e non risulti che l'imputato sia a conoscenza del processo o si sia sottratto a tale conoscenza —, il giudice rinvii l'udienza e disponga che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - o il decreto di citazione a giudizio - sia notificato all'imputato personalmente. Occorre quindi distinguere la validità delle notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione a giudizio dalla prova certa che l'imputato abbia conoscenza del procedimento, richiesta perché possa procedersi in sua assenza. Ne consegue che l'effettiva conoscenza dell'atto da notificare non è un requisito di validità della notificazione. Difatti, laddove manchi la prova certa della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, non potrà procedersi in sua assenza anche laddove le notifiche risultino tutte validamente eseguite. D'altra parte, la prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato non consente la celebrazione del processo in assenza se non vi sia la prova della rituale notifica dell'avviso di fissazione, dovendo il giudice procedere alla rinnovazione della notificazione nel caso in cui ne dichiari la nullità (art. 420, comma 2, cod. proc. pen). 2.2. Nel caso di specie, ai fini della validità della notificazione, rileva la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia la cui nomina è stata revocata. L'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018, T., Rv. 274169, che ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado in quanto la notificazione del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso il nuovo difensore di ufficio nominato ex art. 91, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'elezione di domicilio, mai revocata, risultava effettuata presso lo studio del primo difensore di ufficio nominato in sede di identificazione). Essendo la notifica avvenuta presso il domiciliatario, non può ravvisarsi 5 alcun profilo di nullità. 2.3. Quanto alla conoscenza del processo ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato, deve osservarsi che il CU, revocando il suo precedente difensore, ha nominato altro legale di fiducia e nel ricorso neppure si allega che tra il nuovo difensore e l'imputato non vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale in virtù del quale l'imputato abbia potuto tempestivamente apprendere del processo a suo carico. Ne deriva che sotto tale profilo il motivo di ricorso appare inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché ai fini della dichiarazione di assenza, una volta che sia stata accertata la ritualità della notifica, rileva la conoscenza del processo, che può prescindere dalla ricezione, da parte dell'imputato, dell'atto notificato. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto affermato dai Giudici del merito ed ammesso dallo stesso ricorrente nel suo atto introduttivo, il teste RE AG non ha deposto sul contenuto delle dichiarazioni rese dal CU all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, ma sul contenuto delle dichiarazioni rese dall'odierno imputato ai tecnici dell'ENI che si trovavano sul posto allo scopo di individuare il punto in cui l'oleodotto era stato danneggiato e porre fine alla fuoriuscita del gasolio. I tecnici dell'ENI s.p.a. si trovavano sul posto per tutelare i beni di proprietà della società di cui erano dipendenti e anche per prevenire l'inquinamento del suolo conseguente alla fuoriuscita di gasolio. Essi non rivestivano la qualifica di agenti o ausiliari della polizia giudiziaria. Deve, allora, osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione (Sez. 2, n. 52539 del 03/11/2016, Venneri, Rv. 268708; Sez. 3, Sentenza n. 34760 del 25/05/2011, Maremmani, Rv. 251237). In applicazione del principio sopra esposto, la deposizione del teste AG è pienamente utilizzabile. Nel resto, il motivo di ricorso è inammissibile per genericità, non esplicitando il ricorrente nel suo atto introduttivo la rilevanza del sequestro ai fini dell'accertamento del reato ed apparendo, anzi, lo stesso irrilevante a fronte della pregnanza delle sue dichiarazioni autoaccusatorie. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, sia perché estremamente 6 generico, non specificando quali sarebbero i rilievi formulati con l'atto di appello ai quali non sarebbe stata fornita risposta, sia perché, per come formulato, appare teso ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Non può, invece, essere accolta la domanda della parte civile volta ad ottenere la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, atteso che l'ENI s.p.a. ha fatto pervenire solo in data 14 marzo 2023, e quindi tardivamente, le sue conclusioni scritte, che pertanto non possono essere valutate in questa sede, neppure ai fini di cui all'art. 541 cod. proc. pen. Nel caso in cui si proceda a trattazione scritta ex art. 23-bis d.lgs. n. 137 del 2020, laddove una parte non provveda tempestivamente a far pervenire le sue conclusioni, la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa all'udienza pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso il 16/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore della parte civile ENI s.p.a., avv. Federico Maria Scaglia, che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire querela della persona offesa, conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 19 novembre 2019 del Tribunale di Pisa che aveva affermato la penale responsabilità di LI GD CU per il reato di concorso in tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione per necessità alla pubblica fede e per il reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 40 d.lgs. n. 504 del Penale Sent. Sez. 5 Num. 25035 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 16/03/2023 1995 e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa ENI s.p.a., costituitasi parte civile, alla quale era anche assegnata una provvisionale. In particolare, al CU si contesta di avere, allo scopo di profitto, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di gasolio sottraendolo da un oleodotto di proprietà dell'ENI s.p.a. inserendo un manicotto nella conduttura previo danneggiamento della stessa, esposta alla pubblica fede, e nel collocare un furgone di proprietà dello stesso CU in prossimità dell'innesto per caricarvi e poi portare via il carburante, nonché di avere tentato di sottrarre al pagamento dell'accisa il carburante oggetto di sottrazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LI GD CU, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., quanto al capo della sentenza relativa al tentato furto, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza o inammissibilità, in relazione alla mancanza di querela nel fascicolo processuale e al difetto di querela, anche in conseguenza della entrata in vigore della legge n. 134 del 2021. Sostiene il ricorrente che a seguito dell'entrata in vigore della legge sopra citata, il reato di tentato furto per il quale si procede deve ritenersi non più procedibile d'ufficio e, non essendo questa stata sporta e non essendo ND AS, dipendente dell'ENI s.p.a., legittimato a tal fine, in quanto privo di procura speciale, deve essere pronunciata sentenza che dichiari non doversi procedere per difetto di querela. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62, 63, 191, 350, commi, 5, 6 e 7, cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU. Il ricorrente segnala che la decisione si fonda essenzialmente sulla deposizione del teste RE AG, appartenente all'Arma dei Carabinieri, che aveva riferito in ordine alle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini in assenza del difensore e sostiene che tali dichiarazioni sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 350, commi 5, 6 e 7, cod. proc. pen. e che, dopo avere escluso tali prove dal novero di quelle utilizzabili per la decisione, il residuo materiale istruttorio non consente di affermare la sua penale responsabilità. Anche i sequestri erano avvenuti senza rispettare le garanzie difensive e senza avvisare il CU della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di 2 pì fiducia o dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico. 2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di primo grado all'imputato, in quanto effettuate presso il difensore domiciliatario sebbene la nomina fiduciaria allo stesso fosse stata revocata con la nomina di altro difensore. Sostiene il ricorrente che la revoca della nomina fiduciaria lascia intendere che anche il rapporto fiduciario sia venuto meno e che il difensore revocato non sarà più in grado di contattare l'imputato, il quale a sua volta non intenderà più avere alcun rapporto con il suo precedente difensore e, pertanto, l'imputato potrebbe non venire a conoscenza delle notifiche avvenute mediante consegna di atti al difensore domiciliatario revocato;
conseguentemente, nel caso di specie le notifiche avrebbero dovuto essere effettuate presso la residenza dell'imputato o presso il suo nuovo difensore e, in mancanza, dovrebbe ritenersi sussistente un difetto di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado che determinerebbe la nullità assoluta di tutti gli atti successivi. Il ricorrente segnala che la sola notifica presso il difensore di ufficio domiciliatario è stata da questa Corte di cassazione reiteratamente ritenuta inidonea ai fini della conoscenza del processo necessaria per la dichiarazione che può procedersi in assenza dell'imputato. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in conseguenza del travisamento di atti del processo. Sostiene che la Corte di appello non ha fornito risposta ai motivi di appello con i quali si deduceva l'assenza di riscontri in ordine alla sua partecipazione al delitto e che dagli atti del processo non emergeva la prova certa della sua penale responsabilità e che dalle deposizioni dei testi risultava che egli la sera del furto non si trovava sul luogo ove esso è stato commesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È ben vero che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha esteso la procedibilità a querela del furto ad ipotesi in cui, in precedenza, il reato era procedibile d'ufficio, tra le quali rientra il delitto per il quale si procede in questa sede, e che la norma che muta il regime di procedibilità, in quanto più favorevole per l'imputato, opera retroattivamente ai sensi dell'art. 2 cod. pen. Tuttavia, per i furti commessi prima della sua entrata in vigore e divenuti procedibili a querela il d.lgs. sopra citato prevede all'art. 85 una disciplina transitoria secondo la quale il termine per la presentazione della querela decorre 3 dalla data della sua entrata in vigore, laddove la persona offesa a tale data sia già a conoscenza del reato. Nel caso di specie, la persona offesa, l'ENI s.p.a., si è costituita in giudizio quale parte civile, cosicché possono trovare attuazione i principi già affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) in occasione del mutato regime di procedibilità di taluni reati per effetto del d.lgs. n. 36 del 2018. In particolare, con la sentenza sopra citata le Sezioni Unite, richiamando una loro precedente decisione (Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154076), hanno affermato che una formale proposizione della querela successiva alla entrata in vigore del mutato regime di procedibilità non occorre, oltre che nei casi in cui la querela sia stata già formalmente sporta in precedenza, anche quando la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo essa formule particolari, possa comunque essere evinta da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione e, in particolare, che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. Deve, quindi, ribadirsi in questa sede, anche in riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, che non occorre che la persona offesa, successivamente alla entrata in vigore di tale atto avente forza di legge, sporga formalmente querela laddove essa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432, che si è pronunciata in relazione ai reati divenuti procedibili a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36). In applicazione del principio sopra esposto, deve, quindi, concludersi che il delitto ascritto all'odierno ricorrente, per il quale l'ENI s.p.a. si è costituita parte civile, è tuttora procedibile. 2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente deduce sia la nullità della notificazione, sia la mancata conoscenza del processo da parte sua. Deve rilevarsi che ai sensi degli artt. 171 e 177 cod. proc. pen, la notificazione è nulla solo laddove siano state inosservate le norme processuali indicate nella prima delle disposizioni appena citate. Le forme stabilite per le notificazioni sono dirette ad assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, ma laddove tali forme siano state rispettate la notifica deve 4 ritenersi valida anche se il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto a lui diretto;
per il perfezionamento della notifica è sufficiente che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non occorrendo che esso sia stato effettivamente conosciuto. Una conferma in tal senso si ricava dagli art. 420, 420-bis e 420-ter cod. proc. pen. L'art. 420, comma 2, cod. proc. pen. impone al giudice di rinnovare gli avvisi, le citazioni, le comunicazioni e le notificazioni di cui dichiara la nullità. L'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. prevede i 4nc-O-u_ cl, ckov' 12 notificazioni non siano invalide e neppure ricorrano le ipotesi di cui all'art. 420-bis commi 1 e 2 cod. proc. pen. — e non risulti che l'imputato sia a conoscenza del processo o si sia sottratto a tale conoscenza —, il giudice rinvii l'udienza e disponga che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - o il decreto di citazione a giudizio - sia notificato all'imputato personalmente. Occorre quindi distinguere la validità delle notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione a giudizio dalla prova certa che l'imputato abbia conoscenza del procedimento, richiesta perché possa procedersi in sua assenza. Ne consegue che l'effettiva conoscenza dell'atto da notificare non è un requisito di validità della notificazione. Difatti, laddove manchi la prova certa della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, non potrà procedersi in sua assenza anche laddove le notifiche risultino tutte validamente eseguite. D'altra parte, la prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato non consente la celebrazione del processo in assenza se non vi sia la prova della rituale notifica dell'avviso di fissazione, dovendo il giudice procedere alla rinnovazione della notificazione nel caso in cui ne dichiari la nullità (art. 420, comma 2, cod. proc. pen). 2.2. Nel caso di specie, ai fini della validità della notificazione, rileva la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia la cui nomina è stata revocata. L'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse (Sez. 5, n. 55242 del 15/10/2018, T., Rv. 274169, che ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado in quanto la notificazione del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso il nuovo difensore di ufficio nominato ex art. 91, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'elezione di domicilio, mai revocata, risultava effettuata presso lo studio del primo difensore di ufficio nominato in sede di identificazione). Essendo la notifica avvenuta presso il domiciliatario, non può ravvisarsi 5 alcun profilo di nullità. 2.3. Quanto alla conoscenza del processo ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato, deve osservarsi che il CU, revocando il suo precedente difensore, ha nominato altro legale di fiducia e nel ricorso neppure si allega che tra il nuovo difensore e l'imputato non vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale in virtù del quale l'imputato abbia potuto tempestivamente apprendere del processo a suo carico. Ne deriva che sotto tale profilo il motivo di ricorso appare inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché ai fini della dichiarazione di assenza, una volta che sia stata accertata la ritualità della notifica, rileva la conoscenza del processo, che può prescindere dalla ricezione, da parte dell'imputato, dell'atto notificato. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo quanto affermato dai Giudici del merito ed ammesso dallo stesso ricorrente nel suo atto introduttivo, il teste RE AG non ha deposto sul contenuto delle dichiarazioni rese dal CU all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, ma sul contenuto delle dichiarazioni rese dall'odierno imputato ai tecnici dell'ENI che si trovavano sul posto allo scopo di individuare il punto in cui l'oleodotto era stato danneggiato e porre fine alla fuoriuscita del gasolio. I tecnici dell'ENI s.p.a. si trovavano sul posto per tutelare i beni di proprietà della società di cui erano dipendenti e anche per prevenire l'inquinamento del suolo conseguente alla fuoriuscita di gasolio. Essi non rivestivano la qualifica di agenti o ausiliari della polizia giudiziaria. Deve, allora, osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione (Sez. 2, n. 52539 del 03/11/2016, Venneri, Rv. 268708; Sez. 3, Sentenza n. 34760 del 25/05/2011, Maremmani, Rv. 251237). In applicazione del principio sopra esposto, la deposizione del teste AG è pienamente utilizzabile. Nel resto, il motivo di ricorso è inammissibile per genericità, non esplicitando il ricorrente nel suo atto introduttivo la rilevanza del sequestro ai fini dell'accertamento del reato ed apparendo, anzi, lo stesso irrilevante a fronte della pregnanza delle sue dichiarazioni autoaccusatorie. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, sia perché estremamente 6 generico, non specificando quali sarebbero i rilievi formulati con l'atto di appello ai quali non sarebbe stata fornita risposta, sia perché, per come formulato, appare teso ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Non può, invece, essere accolta la domanda della parte civile volta ad ottenere la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, atteso che l'ENI s.p.a. ha fatto pervenire solo in data 14 marzo 2023, e quindi tardivamente, le sue conclusioni scritte, che pertanto non possono essere valutate in questa sede, neppure ai fini di cui all'art. 541 cod. proc. pen. Nel caso in cui si proceda a trattazione scritta ex art. 23-bis d.lgs. n. 137 del 2020, laddove una parte non provveda tempestivamente a far pervenire le sue conclusioni, la sua posizione è assimilabile a quella della parte non comparsa all'udienza pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso il 16/03/2023.