Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 1
I delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di certi documenti e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale non riveste perciò la qualità di persona offesa dal reato e non è perciò legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2005, n. 11669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11669 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/02/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 265
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 010324/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IC N. IL 14/04/1923;
nel procedimento
contro
:
DA IL N. IL 19/11/1963;
avverso Decreto del 13/01/2004 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Il provvedimento impugnato, nel disporre l'archiviazione degli atti, ha dichiarato inammissibile l'op posizione della persona offesa in quanto essa indica va temi di indagine irrilevanti o non pertinenti, tali cioè da non incidere sulla "notitia criminis" e sull'attività già svolta dal pubblico ministero.
COrre per Cassazione il difensore della persona offesa, osservando che l'opposizione doveva ritenersi ammissibile, perché indicava uno specifico tema di indagine e la relativa fonte di prova. Infatti, dell'opposizione, oltre a dolersi della mancata audizione del la persona offesa, si richiedeva l'audizione di Di CO MA EP, volta a confutare la presenza al momento dei fatti di RD Marilena, le cui dichiarazioni sono state ritenute fondamentali dal p.m. ai fini della richiesta di archiviazione.
Il ricorso è inammissibile:
perché l'impugnazione è proposta in proprio dal difensore della persona offesa, on munito di procura speciale (v. S.U. 16.12.1998, Messina);
perché il presente procedimento non riguarda il delitto di ingiuria (già archiviato), ma il delitto di cui all'art. 483 c.p. a carico di RD Marilena. E in ordine a tale reato,il ricorrente non riveste il ruolo di persona offesa: ha invero chiarito la giurisprudenza di questa Corte che i delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di determina ti documenti, e solo mediatamente e di riflesso ledono l'interesse del singolo il quale, pertanto, non riveste la qualità di persona offesa dal reato (cfr. Sez. 5^, 13 luglio 2001, rv. 219639; Sez. 5^, 18 ottobre 2002, rv. 222981).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2005