Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 1
In caso di scarcerazione dell'imputato per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, è legittima l'adozione, con un successivo provvedimento, di misure sostitutive non custodiali a condizione che sussistano nuove e comprovate esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, sopravvenute successivamente alla scarcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2013, n. 15598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15598 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 22/03/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 732
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 42175/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES OB, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, del 25.06.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Eduardo Vittorio Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da ES OB contro la ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 23.5.2012 di applicazione della misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla PG.
2. Contro detta pronunzia ricorre, assistito da difensore, l'indagato contestando violazione di legge per avere il Tribunale confermato una ordinanza illegittima. Lamenta infatti l'indagato che il Tribunale del Riesame, con precedente provvedimento, lo aveva scarcerato per decorrenza dei termini custodiali senza provvedere all'applicazione della misura in essere;
senonché la Corte di Appello provvedeva alla applicazione della stessa: e ciò pur in assenza di elementi nuovi o sopravvenuti e non valutati dal Tribunale nel provvedimento di scarcerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come si legge a pagina 2 del provvedimento impugnato il Tribunale, disponendo la scarcerazione, provvedeva su appello proposto dall'indagato sullo specifico motivo dell'intervenuta scadenza dei termini custodiali, senza pronunciarsi su questioni ulteriori e non sottoposte.
Cosicché la Corte di Appello, a seguito di apposita richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, ritenendone i presupposti ha disposto l'applicazione della misura in essere pur non rinvenendo esigenze cautelari ulteriori e successive rispetto a quelle già esistenti e vagliate.
Ebbene, tale decisione contrasta con un consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui in caso di scarcerazione dell'imputato per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, anche in assenza della contestuale richiesta del p.m. delle misure sostitutive intese a salvaguardare le stesse esigenze che è divenuto impossibile fronteggiare con la più grave misura, ne è consentita l'adozione con provvedimento successivo alla scarcerazione, a condizione tuttavia che sussistano nuove e comprovate esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, sopravvenute successivamente alla scarcerazione (Cass, sez. 1, 10.1.2005, n. 3035; sez. &, 6.3.2003, n. 15736; sez, 1, 20.6.1997, n. 4238).
2. Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con eliminazione della misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla PG.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con eliminazione della misura dell'obbligo di presentazione giornaliera alla PG. Si provveda a norma dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013