Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa", onde il decreto di sequestro è sempre legittimo quando abbia ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata detta qualificazione. (Fattispecie riguardante il sequestro di un "computer", che, secondo la prospettazione accusatoria, costituiva il mezzo di documentazione dei corrispettivi e delle operazioni alberghiere che l'imprenditore doveva per legge effettuare e sul quale era stata operata una cancellazione della memorizzazione di tali dati al fine di evasione fiscale). (Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 103, c.c. 20 gennaio 1998, Gulino, rv. 210821).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29.1.1998
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " IL Martella " N. 337
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " NI LO " N. 33424/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara nei confronti di GE RN avverso la ordinanza del tribunale di Pescara in data 6 agosto 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. G. Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
Dato atto che nessun difensore è comparso per GE AT;
Osserva in
Fatto e diritto
Nell'ambito del procedimento a carico di GE RN - persona sottoposta ad indagini per i reati di truffa, calunnia ed evasione continuata in materia di imposte sui redditi in relazione ad asserito ingiusto profitto patrimoniale ottenuto in danno di RN RO FL e falsa accusa di omessa annotazione dallo stesso compiuto di corrispettivi percepiti, il tutto in rapporto alle prestazioni professionali richieste alla indagata e da costei infedelmente eseguite --il P.M., con decreto emesso in data 12 luglio 1997 - ed eseguito il 20 luglio 1997, disponeva il sequestro, ex art.250 c.p.p., dai documenti, dischetti e "computer" tipo Compaq, a fini probatori.
Sulla istanza di riesame, presentata nell'interesse di GE RN, il tribunale di Pescara, con ordinanza deliberata il 6 agosto 1997 e depositata il 9 agosto 1997, revocava parzialmente il provvedimento di sequestro con riguardo al materiale cartaceo ed al "computer" - dei quali disponeva la restituzione all'istante con facoltà per il P.M. di estrarre copia dei documenti medesimi ai fini delle ulteriori indagini - e manteneva il sequestro dei cd. floppy - disk, motivando a riguardo che il materiale cartaceo era suscettibile di riproduzione e che il "computer" non conteneva memorizzazione di dati diversi ed ulteriori rispetto a quelli ricavabili dai cd. floppy - disk, siccome risultava enunciato nella querela prodotta dalla parte offesa.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M., il quale denuncia la erronea applicazione degli artt. 253. 1^ comma, e 309, 9^ comma, c.p.p. per non avere il giudice di merito - con riferimento al dissequestro del computer "Compaq" per il quale l'accusa ipotizzava una avvenuta cancellazione di dati, in esso prima inseriti, effettuata al fine di omettere le annotazioni di corrispettivi percepiti nell'esercizio dell'attività alberghiera - considerato che il sequestro probatorio era destinato ad assicurare il corpo del reato o le cose pertinenti a reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento di revoca del sequestro del computer.
In tema di sequestro probatorio, secondo il pacifico indirizzo di questo giudice di legittimità (Cass. pen., Sez. Un., 15 marzo 1994, n. 2, ric. P.M. in proc. Carella e altri, n. CED 196.261), in relazione alle cose che assumono la qualifica di corpo di reato non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è in "re ipsa", onde i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di sequestro o di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata detta qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza, nel concreto, delle finalità proprie del sequestro probatorio.
Attesa, perciò, la definizione di "corpo di reato" contenuta nel secondo comma dell'art. 253 c.p.p. - secondo la quale in essa sono ricomprese le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto e il prezzo - doveva ritenersi tale da parte del giudice di merito il suddetto computer, che, secondo la prospettazione accusatoria, costituiva il mezzo di documentazione dei corrispettivi e delle operazioni alberghiere che l'imprenditore doveva per legge effettuare, sicché la supposta cancellazione della memorizzazione dei medesimi dati, idonea a concretare il contestato reato omissivo, venendo ad interessare immediatamente il suddetto mezzo alterandone la integrità, ad esso conferiva espressamente la qualifica di cosa mediante la quale il reato era stato commesso.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la impugnata ordinanza limitatamente alla disposta restituzione del computer.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998