Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 337
CASS
Sentenza 29 gennaio 1998

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In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è "in re ipsa", onde il decreto di sequestro è sempre legittimo quando abbia ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo necessario e sufficiente, a tal fine, che risulti giustificata detta qualificazione. (Fattispecie riguardante il sequestro di un "computer", che, secondo la prospettazione accusatoria, costituiva il mezzo di documentazione dei corrispettivi e delle operazioni alberghiere che l'imprenditore doveva per legge effettuare e sul quale era stata operata una cancellazione della memorizzazione di tali dati al fine di evasione fiscale). (Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 103, c.c. 20 gennaio 1998, Gulino, rv. 210821).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 337
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 337
    Data del deposito : 29 gennaio 1998

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