Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice intervenuta nel giudizio contro di essa promosso con azione risarcitoria dal danneggiato non osta alla prosecuzione del giudizio di cognizione pendente dinanzi il giudice ordinario. Infatti in tal caso gli artt. 51 e 201 legge fallimentare impediscono solo ed esclusivamente l'inizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale, ma non la condanna in via diretta della compagnia assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9357 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, in persona del suo Commissario Liquidatore Avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OB IO, UR ES nella sua qualità di procuratrice del figlio UR AR, NORDITALIA ASSIC SPA, LA PE, OB FILIPPO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 02861/99 proposto da:
UR ES, quale procuratrice generale di UR AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato PE TARANTO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO LO GIUDICE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LEVANTE NORDITALIA ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Pietro Bidone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO PANEPINTO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, in persona del suo Commissario Liquidatore Avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata in ROMA VLE POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
OB IO, LA PE, SAI IN NOME DEL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 54/98 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, emessa il 22/04/98 e depositata il 17/06/98 (R.G. 132/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Stefano STELLACCI;
udito l'Avvocato PP TARANTO;
udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.
Svolgimento del processo
In data 25.2.79 nei pressi del bivio Sant'Anna, in territorio di Enna, restavano coinvolte in un incidente stradale quattro automezzi e precisamente l'auto di AN CE, condotta da CU MA, l'autocarro condotto dal proprietario TI PP, l'auto condotta dal proprietario ER IO, l'autotreno di proprietà di OR PP, condotta da OR GO. A seguito dell'incidente riportavano lesioni CU MA e RD GA. Quest'ultimi, il primo rappresentato dalla madre CU SU, convenivano dinanzi il Tribunale di Enna con citazione del 6.7.89 TI PP, OR PP e GO e le rispettive compagnie di assicurazione al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti.
All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 14.5.93 dichiarava cessata la materia del contendere sia in ordine alla domanda del RD, per avere transatto, sia in ordine alla chiamata in garanzia operata dalla LI. Dichiarava, poi, che la responsabilità delle lesioni subite da CU MA era per il 25% a carico di TI PP e per il 75% a carico di OR GO. Quantificava il danno in lire 487.542.050, oltre rivalutazione ed interessi. Precisava, ancora, il Tribunale che poiché il pagamento era avvenuto molto dopo l'evento, sussisteva a carico degli assicuratori RS e LI l'obbligazione di corrispondere al CU gli interessi ed il maggior danno da svalutazione.
Avverso detta sentenza proponevano appello la LI, in via principale, e la RS in via incidentale. Resisteva la CU. La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 17.6.99 dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da CU SU nei confronti della LI SS.ni. Condannava la RS a corrispondere alla CU, nella qualità, solo gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria dal 25.10.79 all'1.12.80 sulla somma di lire 9.370.500 e fino al 20.12.89 sulla somma di lire 5.682.839, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal sinistro sino al saldo.
Confermava la condanna del TI e di OR PP e GO in solido, e nei rapporti interni in ragione del 25% a carico del primo e del 75% a carico degli altri due, al risarcimento dei danni sofferti dal CU come liquidati dal Tribunale in lire 487.542.050, detratti i massimali già corrisposti dalla RS e LI, lire 25 e 50 milioni rispettivamente.
Osservava, tra l'altro, la Corte che doveva ritenersi sussistente il nesso causale tra il comportamento imprudente del TI e le lesioni subite dal CU, atteso che la presenza dell'autocarro sulla carreggiata costituì la causa dell'incidente che altrimenti non si sarebbe verificato o, comunque, non si sarebbe verificato con gli effetti disastrosi che in realtà ebbe, atteso che il tamponamento anche violento da parte del OR non avrebbe portato la Renault condotta dal CU ad essere schiacciata tra i due mezzi pesanti se non vi fosse stato l'autocarro del TI posto di traverso sulla corsia stradale. Confermava, pertanto, la Corte il concorso di colpa del TI nella misura del 25%. I secondi giudici ritenevano che le modalità del sinistro fossero state chiare sin dall'inizio per cui non si giustificava il comportamento dilatorio delle compagnie di assicurazione. Da ultimo, la Corte provvedeva a determinare il "quantum" dovuto dalle due compagnie considerati i pagamenti effettuati fino al raggiungimento dei rispettivi massimali. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la. soc. RS SS.ni sulla base di tre motivi sostenuti da memoria. Hanno resistito con controricorso la LI SS.ni che ha presentato memoria e la CU, nella qualità, quest'ultima ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi sostenuti da memoria ai quali ha resistito con controricorso la RS. Non hanno svolto difese OR GO e PP, nonché TI PP.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
Con il primo mezzo di annullamento la soc. RS, denunziata la violazione dell'art. 2054 cc e 116 cpc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto la corresponsabilità nel sinistro (25%) del suo assicurato TI dovendo l'incidente attribuirsi al solo OR che era sopraggiunto a velocità eccessiva provocando la collisione con la vettura del CU. SSume, altresì, la ricorrente che la deposizione del teste SC PP andava diversamente valutata.
La doglianza non ha fondamento.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ( 10550/98), gli apprezzamenti del giudice del merito circa lo svolgimento del sinistro e la efficienza causale del comportamento delle persone coinvolte si concretano in un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità purché la motivazione sia adeguata e coerente. Nella specie, non è, ora, censurabile la valutazione della Corte territoriale che ha proceduto alla stregua degli elementi probatori in atti alla ricostruzione del sinistro con diligente analisi delle circostanze accertate dando esauriente giustificazione del proprio convincimento in ordine alla responsabilità concorsuale del TI il cui autocarro, se non avesse ostruito la strada non sarebbe stato causa dell'incidente. Tale incidente comunque avrebbe potuto verificarsi con conseguenze meno disastrose in quanto il tamponamento da parte del OR non avrebbe portato la Renault ad essere schiacciata tra i due mezzi pesanti se come si è detto avanti non vi fosse stato l'autocarro del TI posto di traverso sulla carreggiata (dettagliatamente sulla dinamica del sinistro pag. 13 e ss della sentenza impugnata).
Con il secondo mezzo di annullamento la RS, denunziata la violazione degli artt. 1218, 1219 e 1224 cc, degli artt. 18, 21, 25 della l. 1990/69, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente condannato essa ricorrente al pagamento degli interessi e del maggior danno sul presupposto che l'adempimento della sua obbligazione fosse stato ritardato senza valide giustificazioni.
Si osserva in contrario che i secondi giudici hanno ritenuto con insindacabile valutazione di merito perché congruamente motivata che le modalità del sinistro furono assolutamente chiare dopo pochi giorni sulla base delle dichiarazioni delle stesse persone coinvolte, onde non poteva ritenersi giustificato il ritardo nel pagamento dei massimali da parte delle compagnie che dovevano porre a disposizione del danneggiato le somme assicurate senza attendere l'ordine del giudice penale o la notifica dell'atto di citazione. Con il terzo mezzo di annullamento la soc. RS, denunziata la violazione degli artt. 51 e 201 legge fallimentare, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente emesso condanna in via diretta di essa ricorrente nonostante posta in stato di liquidazione coatta amministrativa.
Si osserva in contrario che gli articoli richiamati impediscono solo ed esclusivamente l'inizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale e non la prosecuzione del giudizio di cognizione già pendente dinanzi il giudice ordinario (Cass. 5220/84). Va, pertanto, respinto anche il terzo mezzo e con esso l'intero ricorso principale.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la CU, denunziata la violazione degli artt. 1176, 1219, 1223, 1224 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello non avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere non essendo stati pagati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull'importo del massimale. Si osserva in contrario che i giudici del merito hanno valutato sia l'importo della rivalutazione che degli interessi sul capitale versato ed attesa la corrispondenza con quanto pagato dalla LI hanno dichiarato - cessata la materia del contendere. Peraltro, la ricorrente incidentale contesta i conteggi alla stregua di una relazione contabile irritualmente prodotta in questa sede il che rende irricevibile per novità della questione la doglianza prospettata. Parimenti inammissibile la censura avente ad oggetto la compensazione delle spese del grado di appello essendo il relativo provvedimento riservato all'insindacabile giudizio dei giudici del merito.
Con il secondo mezzo di impugnazione la CU, denunziata la violazione degli artt. 1219, 1223, 1916 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente non riconosciuto ad essa ricorrente il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione sulle somme pagate dalle compagnie di assicurazioni alle Unità sanitarie. Si osserva in contrario che il diritto di surroga previsto dall'art. 1916 cc consente il subentro dell'assicuratore che ha pagato l'indennizzo nella stessa posizione dell'assicurato. Il danneggiato perde, pertanto, la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento spettante all'ente previdenziale.
Essendo incontroverso che sia avvenuto con effetto liberatorio per gli assicuratori il rimborso a favore della U.S.L., il danneggiato non ha ne' la legittimazione, ne tantomeno l'interesse ad ottenere una condanna per il pagamento degli accessori della obbligazione principale già adempiuta. Da ciò segue che la ricorrente CU non ha alcun interesse e diritto a chiedere gli accessori sulle somme pagate alle USI, e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura della CU. Anche il ricorso incidentale va quindi respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002