CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2026, n. 16508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16508 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 22341-2025 proposto da: OL AN, rappresentato e difeso dagli avvocati SE RU, RA RU;
- ricorrente -
contro COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 415/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2025 R.G.N. 1636/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati SE RU, RA RU;
udito l'avvocato GIUSEPPE FERRARO. Fatti di causa Oggetto Licenziamento Rapporto pubblico impiego R.G.N.22341/2025 Cron. Rep. Ud. 18/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 16508 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 27/05/2026 1. La gravata sentenza ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la impugnativa dl licenziamento, intimato dal Comune di Pozzuoli al dipendente NT OP, inquadrato nel profilo professionale di Operatore, categoria A, posizione economica A6, con mansioni di operaio interratore, il 24.2.2023, a seguito di contestazione disciplinare del 27.1.2023 relativa all’Avviso di conclusione delle indagini preliminari, precedentemente notificato all’Ente locale dalla competente Procura della Repubblica, riguardante un procedimento penale promosso nei confronti di alcuni dipendenti, fra i quali il OP, per reati commessi in danno della P.A., di cui agli artt. 110, 640 co. 1 e 2 c.p., in ragione di un ripetuto scambio di cartellini marcatempo, per l’ingresso e l’uscita dal lavoro, tra dipendenti addetti al medesimo settore cimiteriale. 2. L’impugnato provvedimento ha osservato, richiamando pronunce di primo grado emesse per fattispecie sovrapponibili alla presente, che il procedimento disciplinare era stato tempestivo;
la contestazione disciplinare non era generica;
il fatto contestato integrava la fattispecie di cui all’art. 55 quater D.lgs. n. 165/2001 che legittimava il licenziamento del dipendente. 3. Avverso tale decisione NT OP ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso il Comune di Pozzuoli. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso. 5. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Il primo motivo addebita alla gravata sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce al riguardo che, da due documenti (doc. 6 e 7 alla memoria difensiva in primo grado), prodotti dal Comune di Pozzuoli all’atto della costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, emergeva la piena conoscenza delle condotte illecite, fatte oggetto solo dopo tre anni della contestazione disciplinare;
eccepiva, pertanto, la decadenza e la tardività dell’azione disciplinare tenuto conto che, ad avviso di parte ricorrente, già a far data già dal dicembre 2019 (giorni 2 e 4), e/o al massimo dal 28.05.2020 (doc. 6 alla memoria difensiva di primo grado), data del rapporto della Polizia Municipale – Direzione I di P.G., inviato, unitamente agli atti di indagine, alla Procura della Repubblica di Napoli, l’Amministrazione avrebbe avuto conoscenza dei fatti accertati;
chiede, pertanto, il OP dichiararsi la nullità dell’intero procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento illegittimo, intimato il 24.02.2023. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Sono inammissibili le doglianze formulate ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. In particolare, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive;
b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti;
c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa;
d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022). Orbene, gli aspetti di cui la ricorrente assume l’omesso esame nel motivo in esame non costituiscono assolutamente fatti storici, principali o secondari. È, invece, infondato il motivo lì dove si censura la tardività dell’avvio del procedimento penale perché l’Ente locale, datore di lavoro, era già a conoscenza delle condotte illecite tre anni prima della contestazione disciplinare. La sentenza è in linea con l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Invero, con la modifica della disposizione sopra richiamata, contenuta nel D.lgs. n. 75/2017, il richiamo alla “piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare vale a sottolineare che il termine per l’avvio del procedimento può decorrere solo qualora la segnalazione pervenuta all’UPD, per il tramite del responsabile della struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia “circostanziata”, sulla base della quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento. Nella fattispecie, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che solo con l’avviso di chiusura delle indagini preliminari a carico del lavoratore del 26.1.2023 era stata acquisita la conoscenza piena dei fatti a lui ascrivibili, per cui la attivazione del procedimento disciplinare il successivo 27.1.2023 e la conclusione del relativo procedimento (con l’intimazione del 24.2.2023) erano tempestive. 3. Il secondo motivo ascrive alla impugnata decisione la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si obietta l’assenza di atti istruttori a supporto del provvedimento espulsivo inferto in quanto, sulla base delle sole trascrizioni del rapporto redatto dall’organo di P.G. trasfuse nell’Avviso di conclusione delle indagini, ovvero senza il contestuale e fondamentale ausilio delle immagini delle videoregistrazioni, dei tabulati elettronici delle presenze, estratti dall’orologio marcatempo, non allegati all’avviso citato, nessuno (non solo il citato capo struttura) sarebbe stato in grado di accertare ed attribuire, con precisione e puntualità, le condotte contestate al dipendente, ed agli altri colleghi coinvolti nell’indagine, mancando, a conferma delle trascrizioni, le immagini dei soggetti sottoposti ad indagini ed i relativi numeri di matricola dei predetti. Il motivo è inammissibile perché che la Corte di merito ha ampiamente motivato il proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge, risolvendosi ogni ulteriore censura in una inammissibile diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella resa nella sentenza impugnata (Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. Sez. 3, 03/05/2022, n. 13918). 4. Il terzo motivo contesta alla pronuncia di secondo grado la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché dell’art. 64, comma 2, CCNL 2016/2018 – Funzioni Centrali, recepito nel vigente CCNL Enti Locali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non si erano pronunciati sull’eccezione di decadenza dall’azione disciplinare sollevata dal ricorrente ed assume che “il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura al giudice di primo grado”. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (per tutte, Cass. n. 28038/2017). Nel caso de quo, per quanto sopra detto in relazione all’esame del primo motivo, i giudici di seconde cure si sono, in sostanza, pronunciati sulla eccezione di decadenza dall’azione disciplinare. Quanto alle doglianze ex art. 115 e 116 cpc, deve precisarsi che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 -, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). Si è, infatti, chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021). In ordine, poi, alle censure circa la mancata ammissione delle prove articolate e richieste, va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass., sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n. 3284; Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2, 10/09/2004, n. 18222; Cass., sez. L, 21/11/2022, n. 34189). Tanto non si è verificato nel caso di specie in cui la Corte territoriale, non ammettendo le chieste prove testimoniali articolate dagli originari, ha ritenuto che esse non erano necessarie alla stregua delle prove documentali già in atti. In relazione a tale profilo va anche ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). Inammissibili, infine, sono anche le doglianze riguardanti la contestazione del giudizio di proporzionalità della sanzione espresso dal giudice di merito, valutazione incensurabile nel giudizio di legittimità («In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che ‒ anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente ‒ è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità»: Cass. Sez. L, 17/10/2018, n. 26010). Nella specie, la Corte d’appello, dopo aver analiticamente ricostruito i fatti ed i comportamenti addebitati, ha svolto un’ampia e motivata valutazione in ordine alla gravità delle condotte, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, giungendo a formulare un giudizio prognostico negativo, posto a fondamento della ritenuta proporzionalità del recesso senza preavviso irrogato al lavoratore, non apprezzandosi ‒ di conseguenza ‒ margini per il sindacato di questa Corte, rimanendo escluso, peraltro, che i giudici di merito siano incorsi in un automatismo sanzionatorio. 5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Il cons. est. Dott. Guglielmo Cinque
- ricorrente -
contro COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 415/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2025 R.G.N. 1636/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati SE RU, RA RU;
udito l'avvocato GIUSEPPE FERRARO. Fatti di causa Oggetto Licenziamento Rapporto pubblico impiego R.G.N.22341/2025 Cron. Rep. Ud. 18/03/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 16508 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 27/05/2026 1. La gravata sentenza ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la impugnativa dl licenziamento, intimato dal Comune di Pozzuoli al dipendente NT OP, inquadrato nel profilo professionale di Operatore, categoria A, posizione economica A6, con mansioni di operaio interratore, il 24.2.2023, a seguito di contestazione disciplinare del 27.1.2023 relativa all’Avviso di conclusione delle indagini preliminari, precedentemente notificato all’Ente locale dalla competente Procura della Repubblica, riguardante un procedimento penale promosso nei confronti di alcuni dipendenti, fra i quali il OP, per reati commessi in danno della P.A., di cui agli artt. 110, 640 co. 1 e 2 c.p., in ragione di un ripetuto scambio di cartellini marcatempo, per l’ingresso e l’uscita dal lavoro, tra dipendenti addetti al medesimo settore cimiteriale. 2. L’impugnato provvedimento ha osservato, richiamando pronunce di primo grado emesse per fattispecie sovrapponibili alla presente, che il procedimento disciplinare era stato tempestivo;
la contestazione disciplinare non era generica;
il fatto contestato integrava la fattispecie di cui all’art. 55 quater D.lgs. n. 165/2001 che legittimava il licenziamento del dipendente. 3. Avverso tale decisione NT OP ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso il Comune di Pozzuoli. 4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità del ricorso. 5. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Il primo motivo addebita alla gravata sentenza la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce al riguardo che, da due documenti (doc. 6 e 7 alla memoria difensiva in primo grado), prodotti dal Comune di Pozzuoli all’atto della costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, emergeva la piena conoscenza delle condotte illecite, fatte oggetto solo dopo tre anni della contestazione disciplinare;
eccepiva, pertanto, la decadenza e la tardività dell’azione disciplinare tenuto conto che, ad avviso di parte ricorrente, già a far data già dal dicembre 2019 (giorni 2 e 4), e/o al massimo dal 28.05.2020 (doc. 6 alla memoria difensiva di primo grado), data del rapporto della Polizia Municipale – Direzione I di P.G., inviato, unitamente agli atti di indagine, alla Procura della Repubblica di Napoli, l’Amministrazione avrebbe avuto conoscenza dei fatti accertati;
chiede, pertanto, il OP dichiararsi la nullità dell’intero procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento illegittimo, intimato il 24.02.2023. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Sono inammissibili le doglianze formulate ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. In particolare, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive;
b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti;
c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa;
d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022). Orbene, gli aspetti di cui la ricorrente assume l’omesso esame nel motivo in esame non costituiscono assolutamente fatti storici, principali o secondari. È, invece, infondato il motivo lì dove si censura la tardività dell’avvio del procedimento penale perché l’Ente locale, datore di lavoro, era già a conoscenza delle condotte illecite tre anni prima della contestazione disciplinare. La sentenza è in linea con l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Invero, con la modifica della disposizione sopra richiamata, contenuta nel D.lgs. n. 75/2017, il richiamo alla “piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare vale a sottolineare che il termine per l’avvio del procedimento può decorrere solo qualora la segnalazione pervenuta all’UPD, per il tramite del responsabile della struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia “circostanziata”, sulla base della quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento. Nella fattispecie, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto che solo con l’avviso di chiusura delle indagini preliminari a carico del lavoratore del 26.1.2023 era stata acquisita la conoscenza piena dei fatti a lui ascrivibili, per cui la attivazione del procedimento disciplinare il successivo 27.1.2023 e la conclusione del relativo procedimento (con l’intimazione del 24.2.2023) erano tempestive. 3. Il secondo motivo ascrive alla impugnata decisione la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si obietta l’assenza di atti istruttori a supporto del provvedimento espulsivo inferto in quanto, sulla base delle sole trascrizioni del rapporto redatto dall’organo di P.G. trasfuse nell’Avviso di conclusione delle indagini, ovvero senza il contestuale e fondamentale ausilio delle immagini delle videoregistrazioni, dei tabulati elettronici delle presenze, estratti dall’orologio marcatempo, non allegati all’avviso citato, nessuno (non solo il citato capo struttura) sarebbe stato in grado di accertare ed attribuire, con precisione e puntualità, le condotte contestate al dipendente, ed agli altri colleghi coinvolti nell’indagine, mancando, a conferma delle trascrizioni, le immagini dei soggetti sottoposti ad indagini ed i relativi numeri di matricola dei predetti. Il motivo è inammissibile perché che la Corte di merito ha ampiamente motivato il proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge, risolvendosi ogni ulteriore censura in una inammissibile diversa lettura delle risultanze istruttorie rispetto a quella resa nella sentenza impugnata (Cass. Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. Sez. 3, 03/05/2022, n. 13918). 4. Il terzo motivo contesta alla pronuncia di secondo grado la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché dell’art. 64, comma 2, CCNL 2016/2018 – Funzioni Centrali, recepito nel vigente CCNL Enti Locali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non si erano pronunciati sull’eccezione di decadenza dall’azione disciplinare sollevata dal ricorrente ed assume che “il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura al giudice di primo grado”. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (per tutte, Cass. n. 28038/2017). Nel caso de quo, per quanto sopra detto in relazione all’esame del primo motivo, i giudici di seconde cure si sono, in sostanza, pronunciati sulla eccezione di decadenza dall’azione disciplinare. Quanto alle doglianze ex art. 115 e 116 cpc, deve precisarsi che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 -, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). Si è, infatti, chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021). In ordine, poi, alle censure circa la mancata ammissione delle prove articolate e richieste, va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass., sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n. 3284; Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2, 10/09/2004, n. 18222; Cass., sez. L, 21/11/2022, n. 34189). Tanto non si è verificato nel caso di specie in cui la Corte territoriale, non ammettendo le chieste prove testimoniali articolate dagli originari, ha ritenuto che esse non erano necessarie alla stregua delle prove documentali già in atti. In relazione a tale profilo va anche ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). Inammissibili, infine, sono anche le doglianze riguardanti la contestazione del giudizio di proporzionalità della sanzione espresso dal giudice di merito, valutazione incensurabile nel giudizio di legittimità («In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che ‒ anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente ‒ è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità»: Cass. Sez. L, 17/10/2018, n. 26010). Nella specie, la Corte d’appello, dopo aver analiticamente ricostruito i fatti ed i comportamenti addebitati, ha svolto un’ampia e motivata valutazione in ordine alla gravità delle condotte, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, giungendo a formulare un giudizio prognostico negativo, posto a fondamento della ritenuta proporzionalità del recesso senza preavviso irrogato al lavoratore, non apprezzandosi ‒ di conseguenza ‒ margini per il sindacato di questa Corte, rimanendo escluso, peraltro, che i giudici di merito siano incorsi in un automatismo sanzionatorio. 5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Il cons. est. Dott. Guglielmo Cinque