Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10483 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
104 83 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA O L ) L 4 O E 7 3 IN NOME DEL POPO C . 1 1 A , P 1 I 9 A CORTE SUPRI MALI D 9 1 Oggetto - E 1 D Respouse silite 1 - C O SEZIONE TERZA CIVILE O P A ad vittore D E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N E S E R.G.N. 14470/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron.23101 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Ud. 29/05/01 - Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSALONE LA SCALA SRL, con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. TR NE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, difesa dall'avvocato ARTURO GUIDI con studio in 50121 FIRENZE VIA VENEZIA 10, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TAVONI AEROMERCI VERONA SRL;
2001 intimata 1195 avversO la sentenza n. 846/98 del Giudice di pace di FIRENZE, emessa il 22/04/98 e depositata il 04/05/99 (R.G. 7684/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 846 del 1998 il giudice di pace di Firenze ha rigettato la domanda della s.r.l. Autosalone La Scala volta al risarcimento del danno, indicato in L. 1.353.209, subito a seguito di avaria della merce trasportata dal vettore Tavoni Aeromerci Verona s.r.l., costituita da parabrezza spediti dalla Bmw Italia s.p.a., tre dei quali risultarono danneggiati al momen- to della consegna. Ha ritenuto il giudice di pace che il credito fosse prescritto per essere decorso, in difetto di atti in- terruttivi tra il novembre del 1994 ed il dicembre 1996, il termine annuale di cui all'art. 2951 c.c.. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la s.r.l. Autosalone La Scala sulla base di un unico moti- vo. L'intimata Tavoni Aeromerci Verona s.r.l. non ha 2 svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente deducendo "motivazione contrad- dittoria e/o insufficiente" in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. si duole che il giudice di pace, pur avendo ritenuto attendibile la teste AN IG, abbia concluso che era stato solo provata la sollecita- zione ad effettuare il pagamento rivolta alla società convenuta, ma non anche l'intervenuta ricognizione del debito da parte della stessa. Sostiene che, "esaminando le circostanze articolate nei due capitoli di prova nel verbale di udienza del 7.11.1997, fra loro in stretta correlazione, e le ri- sposte date dalla teste IG all'udienza del 25.2.1998, che confermano tali circostanze", "appare evidente la illogica e contraddittoria motivazione" in ordine alla circostanza ritenuta non provata. Afferma che tra le persone che nei contatti telefo- nici avevano riconosciuto il diritto di credito della ricorrente v'era lo stesso legale rappresentante della società convenuta, sicché la motivazione era connotata da "un evidente ed irriducibile contrasto fra le affer- mazioni che la sostengono, ravvisandosi in ciò la ca- renza di una struttura logica e quindi la manifesta sua assoluta contraddittorietà, incidente sulla ratio deci- 3 dendi".
2. La motivazione della sentenza impugnata è del tutto lineare e niente affatto contraddittoria nella parte in cui il giudice di pace afferma che era stata provata la sollecitazione rivolta al debitore ma non anche la ricognizione del debito da parte sua, sicché va radicalmente escluso che sussistano i presupposti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., come fis- sati dalle sezioni unite di questa corte (con sentenza 15 ottobre 1999, n. 716) in ordine alle sentenze equi- tative del giudice di pace. Si tratta, all'evidenza, di un apprezzamento delle risultanze della prova, che la ricorrente sostiene es- sere stato inadeguato alla luce delle risposte offerte dalla teste, lette in correlazione con le circostanze di cui ai capitoli di prova. Ma né delle une né delle altre dà conto, come sarebbe stato suo preciso onere in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricor- so per cassazione. Il ricorso va dunque respinto per tale assorbente ragione, prim'ancora del rilievo che la valutazione delle prove compete esclusivamente al giudice del meri- to e che non è reiterabile in sede di legittimità solo perché non conforme alle aspettative della parte ove, come nella specie, il controllo dell'iter logico me- 4 diante il quale il giudice è pervenuto alla propria de- cisione offra risultati del tutto appaganti.
3. In difetto di costituzione dell'intimata non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Roma, 29 maggio 2001 Il presidente L'estensore вытали осиби IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì - 1 AGO, 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista тни T R O C O L L O 5