Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
0 1 8 7 8 / 0 1 CANCELLERIA CG066689 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.13512/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3981 Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 23/11/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Luciano VIGOLO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Attilio Consigliere CELENTANO PICONE Consigliere per diritti L. 3000 1-9 FEB. 2001 Dott. Pasquale IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UI CO in proprio e quale legale rappresentante della AR. CO di VA TU, elettivamente domiciliato in Roma Pzza RisocoiMENTO 59 alla via B. Corletti,31 presso l'avv. Piero Petrillo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce;
ricorrente
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona + 1 4827 L : del Presidente ing. Massimo Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Fabrizio Correra, Clementina Pulli e Antonietta Coretti e essi elettivamente con Centrale domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 339 del 26.5.1998 reg. gen. n.915/97; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Giancarlo Viola per delega dell'avv. Petrillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25.5.1998 il Tribunale di Viterbo, decidendo sull'appello proposto da TU VA, in proprio e quale legale rappresentante della società AR. CO di VA TU e C., nei confronti dell'INPS e sull'appello incidentale dell'Istituto, rigettava, per quello che ancora interessa, l'appello incidentale, avverso sentenza del Pretore della -2- medesima città, confermando, per la parte non prescritta, la condanna degli appellanti al pagamento di contributi previdenziali e sanzioni civili su differenze retributive dovute al dipendente PI RE. Osservava in motivazione che la sentenza di primo grado non era basata sulla efficacia del giudicato costituito da sentenza intervenuta tra gli appellanti e il PI, ma dall'accertamento dell'INPS che assumeva detta sentenza quale presupposto di fatto costituito dall'accertamento della circostanza che il lavoratore era stato retribuito in misura inferiore al dovuto per la sua qualifica. Osservava che questo accertamento non era stato in alcun modo contestato, essendosi limitata la difesa degli appellanti a contestare l'efficacia riflessa del giudicato costituito da detta sentenza, mentre oggetto della contestazione avrebbe dovuto essere l'esistenza del debito retributivo da essa accertato, confermato, sia pure in modo indiretto, dalla intervenuta transazione. Quanto alle somme aggiuntive osservava che il motivo soggettivo dell'inadempimento non aveva rilevanza, limitando lettera C della legge n.48 del 1988, la rilevanza di l'art. 4 , limitata ad una minor misura delle sanzioni, ad esso, -3- ° oggettive incertezza connessa a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, che nella specie non erano dedotti. Propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi il TU e la società da lui rappresentata;
resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perché connessi, i ricorrenti, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 e 2967 c.c. e dell'art.12 della legge n.153 del 1969 ed il vizio di motivazione, i ricorrenti lamentano che il Tribunale, pur avendo escluso che la sentenza intervenuta tra essi ed il PI costituisse un giudicato da far valere nel presente processo, ha nel contempo affermato che esso basava validamente l'accertamento dell'INPS solo su di esso formato, malgrado che la sentenza fosse stata superata da transazione avvenuta tra le parti, facendo in tal modo rivivere la già negata efficacia riflessa del giudicato. Rilevava quindi che, esclusa l'efficacia riflessa del dell'INPS era privo di supporto giudicato, l'accertamento -4- probatorio e non avrebbe potuto fondare l'accoglimento della domanda dell'INPS, attore sostanziale del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con violazione del principio di cui all'art. 2697 c.o.. Escludeva, con il secondo motivo, che la somma di £.90 la transazione fosse milioni, versata al PI con imponibile ai fini previdenziali secondo la previsione dell'art.12 della legge n.169 del 1969, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Osserva il Collegio che il Tribunale ha ritenuto assoggettabili a contribuzione le differenze retributive dovute al PI non prescritte e non il corrispettivo della transazione, sicchè la questione della assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme versate con la transazione esula dall'oggetto del presente giudizio. Inoltre il Tribunale ha escluso che il giudicato, costituito dalla sentenza emessa nel giudizio tra i ricorrenti ed il PI avesse efficacia nel presente giudizio. На ritenuto, invece, che quella sentenza costituisse affermazione oggettiva di verità che ha legittimamente fondato l'accertamento amministrativo dell'INPS della sussistenza di -5- un debito retributivo. Ha quindi condiviso l'accertamento del Pretore, fondato su quello amministrativo, in considerazione anche del fatto che la sussistenza del debito retributivo, su cui si fonda quello contributivo azionato dall'INPS, sussistenza che era confermata sia pure in via indiretta dalla transazione e, soprattutto, dalla mancanza di contestazione sul merito dell'accertamento. L'accertamento dei fatti, contenuto in una sentenza della sussistenza di un debito retributivo, può fondare l'azione dell'INPS per la connessa obbligazione contributiva anche se la sentenza non sia passata in giudicato o questo non sia opponibile dall'INPS per non essere stata parte del giudizio in cui si è formato. Infatti per il principio della unità della giurisdizione l'INPS può valersi delle prove acquisite in quel processo per far valere la sua pretesa, cfr. Cass. nn. 3981 del 1984, 7473 del 1990, 2839 del 1997, 8595 del 1999, e 5126 del 2000. L'accertamento amministrativo fondato sulla sentenza richiama, non solo il giudizio conclusivo, ma anche le prove su cui tale giudizio si fonda. L'osservazione del Tribunale che incombeva all'opponente contestare Hel merito -6- l'accertamento amministrativo, non stabilisce una regola in contrasto con il principio del riparto dell'onere della prova, atteso che 1'INPS હૈ attore nel presente giudizio, ma il rilievo che senza la contestazione delle valenza delle prove l'accertamento amministrativo si basa, ovvero senza su cui opporne altre, doveva condividersi il giudizio del Pretore fondato sulle medesime prove su cui si fonda l'accertamento amministrativo. Aggiunge il Tribunale che l'accertamento confortato in via indiretta dalla transazione e dalla mancata contestazione del debito, motivazione immune da vizi logici e giuridici in quanto la stipula di una onerosa transazione costituisce indizio di fondatezza della pretesa ed dal comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova ex art.116 c.p.c.. Si deve concludere che la sentenza impugnata non ha violato, come denunziato, i principi sull'estensione soggettiva del giudicato e sull'onere della prova e che non sussistono i denunziati vizi di motivazione. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art.4 del d.l. n.536 del 1987 convertito con modificazione dalla legge n.88 del 1988, contestando l'interpretazione della norma -7- non ad che collega le sanzioni civili al mero inadempimento e comportamento riprovevole, prospettando anche vizi di un costituzionalità di tale interpretazione in relazione agli artt.3 e 24 Cost.. Osserva il Collegio che l'interpretazione adottata dal Tribunale è conforme all'insegnamento di questa Corte, cfr. Cass. n. 679 del 1995, 10964 del 1972 • Il fatto che il ricorrente abbia transatto la lite con il PI, non incide sulla sussistenza di inadempimento all'obbligo contributivo. Quanto alla denunciata incostituzionalità della norma si osserva che non sono state esposte le ragioni, né il Collegio le ravvisa, per le quali il collegamento della sanzione al mero inadempimento sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e con il diritto di difesa. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
-8- La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in £. 13.000, oltre £ 3.000.000- 'di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000 Il Consigliere est. Il Presidente Popis be mis Femando uli shill EL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 9 FEB. 2001 oggi, A OLC IL COLLABORATORE M E R DICANCELLERA AP 3 0 3 1 A 5 I . S D . S T , R A N O T A ' L , 3 L L A 7 L S O - E E B 8 P - D I S 1 I D I 1 S N A N T G E E S S O G O I A G P A D E M L I E O , T A O T A I D R L R T L I E S E T I D G N D O E E S R E -9-