Sentenza 4 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di custodia cautelare nei confronti di imputati minorenni, l'art.23 D.P.R. n.448 del 1988 non prevede tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare l'ipotesi di cui all'art.380, comma 2, lett.e-bis (delitti di furto in abitazione e con strappo ex art.624 bis), tuttavia, l'art.23 succitato richiama l'art.380 comma 2 lett.e) che prevede l'ipotesi del reato di furto aggravato ex art.625, comma 1, n.2, prima parte cod. pen. e che corrisponde esattamente all'ipotesi di cui all'art.624 bis, comma 3, cod. pen. (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art.625, comma 1, cod. pen.). Ne consegue che nell'ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione è applicabile nei confronti di indagati minorenni l'arresto in flagranza e la custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2002, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Mariano BATTISTI Presidente
dott. Enzo COSTANZO Componente
dott. Arcangelo DE BIASE "
dott. Ruggero GALBIATI "
dott. Ettore PALMIERI "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso GIP Trib. Minorenni di Firenze;
nei confronti di
1) DO NI n. il 28/09/1987;
2) DO AR n. il 20/12/1987;
avverso ordinanza del 17/08/2001 GIP Trib. Minorenni di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Costanzo Enzo;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Frasso Antonio. OSSERVA
Rilevato che il procedimento in epigrafe riportato, il GIP del Tribunale per i minorenni non convalidava l'arresto dei minori sedicenti DO NI alias AN CO e DO AR in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato in abitazione (ex artt. 110, 56, 624, bis 1 e 3 c., 625 n.2 e 5 C.P.), che, in particolare, il GIP rilevava, in seguito alla richiesta avanzata dal P.M.: la sussistenza della flagranza per essere stati i due giovani colti nelle immediate vicinanze dell'abitazione forzata nonché alla luce della confessione resa da AN CO;
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, quali il presupposto normativo trattandosi di reato con pena massima superiore a cinque anni;
il presupposto probatorio in considerazione di quanto già osservato in punto di flagranza;
il presupposto cautelare, dovendosi ritenere che la condotta dei giovani manifestava pericolo di reiterazione sia per i precedenti riferiti dal ragazzo, sia per la inaffidabilità evidente di quanto dagli stessi dichiarato in ordine alle generalità; che, peraltro, la flagranza del tentativo di furto pluriaggravato in abitazione non consentita, in base al combinato disposto degli artt.16-23 DPR 448/88 e 278 C.P.P., l'arresto in flagranza in quanto non era applicabile la custodia cautelare;
che il mancato coordinamento delle norme suddette non poteva essere corretto in sede applicativa trattandosi di norme processuali penalistiche da interpretarsi strictu sensu;
considerato che
il Procuratore della Repubblica per i minorenni competente ratione loci ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando violazione degli artt. 16 e 23 DPR n. 448/88 e 624 bis C.P.; che, in particolare, il P.M. censura il provvedimento impugnato rilevando che, essendo stata contestata l'aggravante della violenza sulle cose, sarebbe consentito l'arresto dei minorenni anche nell'ipotesi del tentativo, come peraltro era consentito ancor prima della riforma legislativa apportata dalle novelle di cui alla legge n. 128/2001 che ha introdotto, fra l'altro, il nuovo art. 624 bis C.P.; che il P.G. presso questa S.C. si è riportato integralmente ai motivi formulati dal P.M. ricorrente, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento;
rilevato che la censura proposta deve ritenersi fondata;
che, invero, l'art. 16 DPR del 22/9/1988 n. 448 richiama il successivo art. 23 per l'arresto in flagranza del minorenne da parte della Polizia Giudiziaria, in ordine ai delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare;
che, se è pur vero che l'art. 23 cit. non richiama l'art. 380 e bis) c.p.p., non ne consegue la soluzione cui è pervenuto il provvedimento impugnato, ove si consideri che l'art. 380 lett. e) cit. contempla il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625/1 n. 2 prima parte C.P.; che, pertanto, va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto, ai sensi dell'art. 23 cit., la custodia cautelare può essere applicata anche nell'ipotesi di arresto in flagranza in ordine al tentativo di furto aggravato in abitazione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con il rinvio al Tribunale per i minorenni di Firenze.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 FEBBRAIO 2003.