Sentenza 23 marzo 2004
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1. Con l'ordinanza qui pubblicata in allegato (clicca sotto su downoload documento per scaricarla), la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha dovuto affrontare un annoso problema interpretativo, in merito al termine ultimo per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato. Nel caso di specie, il giudice dell'udienza preliminare - con decisione poi ritenuta corretta dal Tribunale e dalla Corte d'appello - aveva ritenuto tardiva la richiesta di rito speciale, presentata dall'imputato, dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero (art. 421, comma 3, c.p.p.). La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, assumendo che la decisione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 15982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15982 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 23/03/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1546
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 023901/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE MILANO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIB MILANO nel corso del processo a carico di CA IO + altri;
SENTENZA del 04/06/2003 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.U.P. del Tribunale di Milano e quelle dei difensori avv.ti Paolo Dandina e Alessandro Giorgetti, Fabrizio Gobbi, Luca Troyer, che si sono associati alla richiesta del P.G.. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso del procedimento a carico di CA IO + altri, con ordinanze 5 e 8/3/2003 il G.U.P. del Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibili le richieste di rito abbreviato avanzate dagli imputati sull'assunto che tali richieste dovevano considerarsi tardive, in quanto presentate dopo che il Pubblico Ministero aveva preso le proprie conclusioni.
Con ordinanza 04/06/2003 il Tribunale di Milano - ritenuto che, ai sensi dell'art. 438 co. 2 c.p.p., la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata anche dopo le conclusioni del P.M., di guisa che nel caso di specie ricorreva una ipotesi di conflitto previsto dall'art. 28 co. 2 c.p.p. - sollevava conflitto negativo di competenza e ordinava la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione in relazione alle posizioni degli imputati IO CA, IN RN, SA IN, AR TR, LE PE, ON AV e VA NZ GR.
In via preliminare occorre stabilire se il rilevato conflitto sia ammissibile in rito.
Invero il contrasto insorto tra il Tribunale e il G.U.P., pur non rientrando nei casi specifici di conflitto previsti dal primo comma dell'art. 28 c.p.p., deve essere, comunque, risolto, in quanto la sua mancata risoluzione comporterebbe una stasi del processo, tanto più che nel caso di specie, in mancanza di un provvedimento del Tribunale di trasmissione degli atti al G.U.P., non trova applicazione nemmeno la seconda parte del secondo comma dell'art. 28 c.p.p., secondo cui, in caso di contrasto tra G.U.P. e Giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. Pertanto il caso di specie ben può essere inquadrato nella ipotesi anomala di conflitto, prevista dal secondo comma dell'art. 28 c.p.p.. In tal senso (e non vi è motivo di discostarsi da tale indirizzo) si è già pronunciata questa Suprema Corte, che ha ravvisato la possibilità di configurare un caso analogo di conflitto qualora ci si trovi in presenza di un contrasto tra giudici da cui derivi un blocco della attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giudiziari in ordine alla competenza ad emettere provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (vedi sentenze sez. 1^ n. 2787/97 proc. Vanoni, rv. 207.656, e n. 2799/97 proc. Zuccotti, rv. 207.742). A sostegno della fondatezza di tale tesi va anche rilevato che con la norma suddetta il Legislatore - ritenendo praticamente impossibile "prevedere a priori ogni situazione di contrasto tra i vari organi giudiziari" (vedi rei. prel. al c.p.p.) - non ha inteso disciplinare in modo specifico i casi analoghi di conflitto proprio al fine di evitare che una tassativa casistica potesse limitare l'estensione analogica a casi di conflitto non specificamente previsti con conseguente pericolo di stasi del procedimento.
Pertanto, qualora ricorra un contemporaneo rifiuto da parte di due giudici ad emettere provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale con conseguente pericolo di stasi del procedimento, in mancanza di altri strumenti processuali esperibili per la risoluzione del contrasto, non vi è dubbio che ci si trovi in presenza di un caso analogo di conflitto previsto dall'art. 28 co. 2 c.p.p., la cui risoluzione non può che essere di competenza di questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 32 c.p.p.. Ne consegue che il rilevato conflitto deve ritenersi pienamente ammissibile in rito, rientrando lo stesso nella ipotesi dei casi analoghi prevista dall'art. 28 co. 2 c.p.p.. Ciò premesso, il confitto va risolto nel senso prospettato dal Tribunale di Milano, che si è adeguato all'indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa Suprema Corte (vedi Cass. sez. 1^ sentenza n. 755 del 13/01/2003, rv. 223.251), secondo cui deve considerarsi tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta nel corso dell'udienza preliminare dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto l'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 438 c.p.p. ("fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422") si riferisce all'intera fase della discussione fino al suo epilogo, di guisa che il termine finale per la rituale proposizione della richiesta è rappresentato dal momento in cui si esaurisce tale discussione.
Tale indirizzo va condiviso in quanto più aderente all'interpretazione letterale della norma, che indica come termine finale per la proposizione della richiesta il momento della discussione nel suo complesso, e non l'inizio della discussione o particolari momenti della discussione riferibili a ciascuna parte. D'altra parte va rilevato che la riforma introdotta con la L. 479/1999 è ispirata ad un vero e proprio "favor" per il rito abbreviato, in quanto è stata prevista in modo evidente la possibilità di ampliare gli spazi temporali concessi all'imputato per valutare la propria posizione processuale e scegliere strategie difensive alternative.
Per le suesposte considerazioni va dichiarata la competenza del G.U.P. del Tribunale di Milano, cui gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004