CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI URBINO nel procedimento a carico di: OU MO nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di URBINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP EL, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
dato atto che, ad integrazione della requisitoria scritta già depositata, il Pubblico Ministero ha chiesto che il giudice di rinvio fosse invitato a verificare l'eventuale proposizione della querela entro il termine previsto dall' 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; Penale Sent. Sez. 4 Num. 4180 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30 settembre 2021 il Tribunale di Urbino, esclusa la sussistenza della contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. ascritto a Modou Mboup. Il reato, accertato in data 11 novembre 2015, è stato contestato all'imputato quale conduttore di un monolocale che usufruiva di un allaccio abusivo alla rete idrica. Dalla sentenza di merito risulta che tale allaccio, insieme ad altri collegamenti idraulici abusivi, era posto a valle di un contatore dal quale erano stati rimossi i sigilli. Il Tribunale ha ritenuto che questa manomissione non potesse essere ascritta con certezza a Mboup, atteso che il contatore era stato sigillato nel 20-10 e l'imputato aveva preso in locazione l'immobile nel 2013 succedendo ad altri inquilini. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino. Il ricorrente deduce violazione di legge con particolare riguardo all'art. 59 cod. pen. Sostiene che, «essendo evidente ictu °culi la rottura dei sigilli», l'imputato ne era certamente consapevole sicché il furto deve ritenersi aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche se tale violenza è compiuta da altri. 3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. 5. La prevalente giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, ritiene che nei casi di furto di energia elettrica o di altre forniture di servizi, sussista l'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente e questi si limiti a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 27843; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745). Si è osservato che l'utilizzazione dell'energia elettrica, del gas, oppure (come nel caso di specie) dell'acqua, se avviene nella consapevolezza della manomissione del contatore, comporta adesione e partecipazione alla condotta violenta, per mezzo della quale avviene un impossessamento che si protrae nel tempo, del quale l'utilizzatore della fornitura si giova non pagandone il prezzo. Si è sottolineato, inoltre, che la circostanza aggravante della violenza sulle cose ha natura oggettiva sicché, in 2 applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., è attribuita all'agente se a lui nota o da lui ritenuta inesistente per errore e si comunica anche ai compartecipi del reato (Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv.250192). Non rileva in contrario che il furto di acqua potabile non sia stato ascritto a Mboup a titolo di concorso, la distinzione tra il beneficiario dell'energia elettrica e l'autore della manomissione del contatore, infatti, rileva, ai fini della possibile insussistenza del reato o dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., soltanto laddove possa incidere non sull'elemento soggettivo dell'aggravante bensì sulla esistenza stessa dell'elemento soggettivo del reato (in tal senso Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 27843, già citata). 6. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. è procedibile a querela di parte. Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà anche verificare se il fatto possa essere ricondotto ad ipotesi di furto procedibili d'ufficio ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. Il termine previsto dall'art. 85 del citato decreto, per consentire la proposizione della querela da parte della persona offesa (nel caso di specie la «Marche multiservizi s.p.a.»), peraltro, non è ancora decorso. 7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino in diversa composizione monocratica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino in diversa composizione monocratica. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Conslgliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP EL, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
dato atto che, ad integrazione della requisitoria scritta già depositata, il Pubblico Ministero ha chiesto che il giudice di rinvio fosse invitato a verificare l'eventuale proposizione della querela entro il termine previsto dall' 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; Penale Sent. Sez. 4 Num. 4180 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30 settembre 2021 il Tribunale di Urbino, esclusa la sussistenza della contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. ascritto a Modou Mboup. Il reato, accertato in data 11 novembre 2015, è stato contestato all'imputato quale conduttore di un monolocale che usufruiva di un allaccio abusivo alla rete idrica. Dalla sentenza di merito risulta che tale allaccio, insieme ad altri collegamenti idraulici abusivi, era posto a valle di un contatore dal quale erano stati rimossi i sigilli. Il Tribunale ha ritenuto che questa manomissione non potesse essere ascritta con certezza a Mboup, atteso che il contatore era stato sigillato nel 20-10 e l'imputato aveva preso in locazione l'immobile nel 2013 succedendo ad altri inquilini. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino. Il ricorrente deduce violazione di legge con particolare riguardo all'art. 59 cod. pen. Sostiene che, «essendo evidente ictu °culi la rottura dei sigilli», l'imputato ne era certamente consapevole sicché il furto deve ritenersi aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche se tale violenza è compiuta da altri. 3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. 5. La prevalente giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, ritiene che nei casi di furto di energia elettrica o di altre forniture di servizi, sussista l'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente e questi si limiti a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 27843; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745). Si è osservato che l'utilizzazione dell'energia elettrica, del gas, oppure (come nel caso di specie) dell'acqua, se avviene nella consapevolezza della manomissione del contatore, comporta adesione e partecipazione alla condotta violenta, per mezzo della quale avviene un impossessamento che si protrae nel tempo, del quale l'utilizzatore della fornitura si giova non pagandone il prezzo. Si è sottolineato, inoltre, che la circostanza aggravante della violenza sulle cose ha natura oggettiva sicché, in 2 applicazione dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., è attribuita all'agente se a lui nota o da lui ritenuta inesistente per errore e si comunica anche ai compartecipi del reato (Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv.250192). Non rileva in contrario che il furto di acqua potabile non sia stato ascritto a Mboup a titolo di concorso, la distinzione tra il beneficiario dell'energia elettrica e l'autore della manomissione del contatore, infatti, rileva, ai fini della possibile insussistenza del reato o dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen., soltanto laddove possa incidere non sull'elemento soggettivo dell'aggravante bensì sulla esistenza stessa dell'elemento soggettivo del reato (in tal senso Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 27843, già citata). 6. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. è procedibile a querela di parte. Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà anche verificare se il fatto possa essere ricondotto ad ipotesi di furto procedibili d'ufficio ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. Il termine previsto dall'art. 85 del citato decreto, per consentire la proposizione della querela da parte della persona offesa (nel caso di specie la «Marche multiservizi s.p.a.»), peraltro, non è ancora decorso. 7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino in diversa composizione monocratica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino in diversa composizione monocratica. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Conslgliere estensore Il Presidente