Sentenza 20 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di c.d. concorso anomalo, il fondamento della responsabilità del concorrente, quale che sia il suo grado di partecipazione al fatto, si rinviene nella situazione di necessario affidamento nei confronti della condotta e della volontà dei correi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che i correi, o taluno di loro, abbiano a deviare dall'azione esecutiva concordata, assumendo iniziative autonome per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute e così realizzando un reato diverso da quello inizialmente previsto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2005, n. 42328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42328 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/10/2005
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1544
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 024473/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PA IO N. IL 21/07/1962;
avverso ORDINANZA del 19/04/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martuciello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 19 aprile 2005, il Tribunale di Napoli, Sezione 10^ Penale, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di PA NI, perché gravemente indiziato di concorso nei delitti di lesioni personali volontarie gravi aggravate a norma dell'art. 585 c.p. in danno di SS VA e di porto e detenzione abusiva di una pistola, delitti entrambi aggravati dalla L. 203/1991, ex art. 7, fatti commessi in Rotondi il 30 luglio 2004. Il Tribunale riteneva che la prova del concorso scaturiva dalle coincidenti delle dichiarazioni dei chiamanti in correità TA IN (che si era autoaccusato di essere l'organizzatore dell'agguato, che originariamente prevedeva l'uccisione di LO GI detto "Peppe i lena", e di essersi avvalso della collaborazione di PA, che aveva il ruolo di specchiettista, nonché di SS NI con il ruolo di esecutore materiale) e di SS NI (che confermava le circostanze indicate da TA, incluso il suo ordine di sparare a SS VA non avendo trovato sul luogo LO GI, e che aggiungeva di essere stato poi rimproverato da PA per avere obbedito all'ordine di sparare a persona diversa, assecondando un movente che era solo del TA per questioni personali con la vittima del ferimento). Nonostante la repentinità del cambiamento di obiettivo il Tribunale riteneva rilevante e consapevole il contributo causale prestato da PA perché diretto a realizzare gli obiettivi del clan e quindi comprendeva anche le eventuali variazioni sul tema, tanto che dopo il delitto l'indagato prestava il concordato aiuto ai due complici, senza discutere dell'avvenuto mutamento dell'obiettivo.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione (recte: a norma) dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110, 582, 583, 585 c.p. per erronea applicazione della legge penale ed omessa o manifesta illogicità della motivazione sui punto in quanto la decisione del ferimento di SS VA era stata assunta autonomamente da TA allorché si avvide che sul luogo concordato per portare a segno l'agguato non si trovavano ne' LO GI ne' suo cognato. Per poter ritenere il concorso di PA nel reato diverso da quello voluto sarebbe stato necessario dimostrare che questi aveva previsto ed accettato il diverso reato ovvero, per ritenere la sussistenza del concorso anomalo ex art. 116 c.p., la prevedibilità del reato non voluto in quanto logico sviluppo di quello concordato. Nel caso il Tribunale, per ritenere la sussistenza del concorso ha, con ragionamento manifestamente illogico, affermato che avendo l'indagato agito per il perseguimento degli obiettivi dell'associazione camorristica, aveva accettato "le eventuali variazioni sul tema" e cioè "tutto quanto poteva essere compiuto dai suoi complici", tanto che subito dopo seguitava a prestare la sua collaborazione "senza discutere neanche circa l'avvenuto mutamento di obiettivo" in contraddizione con quanto aveva dato conto poco prima in ordine al rimprovero mosso a SS NI per aver partecipato al ferimento di persona che non aveva nulla a che vedere con i motivi che avevano determinato l'agguato e che era relativo a problemi esclusivi dei fratelli TA. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La motivazione adottata appare manifestamente illogica, come rilevato dal ricorrente, laddove ritiene sussistente il concorso di PA in relazione al diverso delitto posto in essere, in quanto il contributo causale da lui fornito (perché diretto a realizzare gli obiettivi del clan) "comprendeva anche le eventuali variazioni sul tema e conteneva tutto quanto poteva essere compiuto dai suoi complici". Tale proposizione è infatti contraddetta dal precedente passaggio motivazionale della sentenza impugnata, che riporta le dichiarazioni di SS GI in ordine a quanto da questi appreso, dopo la commissione del reato, da PA NI (e dallo stesso TA IN) in ordine alla causale personale del ferimento (un litigio tra TA IN, fratello di IN, e la persona offesa) e della estraneità dai loro interessi del delitto compiuto perché riguardava "problemi solo dei fratelli TA".
Precisato che la disciplina del c.d. "concorso anomalo", contenuta nell'art. 116 c.p., può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta ("aberratio ictus"), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato. (Cass. Sez. 1^, Sent. N. 35386 del 05/06 - 27/09/2001), è principio giurisprudenziale condiviso da questo Collegio quello secondo il quale il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 c.p., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso da quello inizialmente previsto. (Cass. Sez. 1, sent. N. 10793 del 25/06 - 22/09/1999). Deve cioè essere accertata anche l'esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato concordato e l'evento diverso, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 0 3465 del 19/01 - 17/03/1999; Cass. Sez. 1^ sent. N. 0 9323 del 15/06 - 12/08/1998). Ed invero non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all'art. 110 c.p., solo quando il soggetto si rappresenta l'evento e lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato, (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. N. 0 3756 20/12/1996 - 22/04/1997). La sentenza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, perché, eliminata la rilevata contraddizione motivazionale, proceda a nuovo esame, nella pienezza dei poteri valutativi proprio del giudizio di merito, attenendosi ai principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005