Sentenza 23 marzo 2001
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- 1. quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all’incasso con patto di compensazione. – Diritto del RisparmioDi Donato Giovenzana · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
04205 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORT S R MA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G. N. 10551/99 Cron. 3045 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Rep. 1415 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 24/10/00 Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA BANCA DI ROMA SpA, già denominata BANCO DI SANTO SPIRITO SpA, risultante dalla fusione per incorporazione del BANCO DI ROMA SpA nel BANCO DI SANTO SPIRITO SpA, quest'ultimo già conferitario dell'azienda bancaria CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, in SAZIONE persona dei legali rappresentanti pro tempore, Richiesta copia studio dal Sig. E 24- ORF--- elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 6, per diritti L 6000 23 MAR. 2001 presso l'avvocato ALESSI GIUSEPPE, che la rappresenta IL CANCELLIGNE e difende, giusta procura speciale per Notaio Antonio Maria Zappone di OM rep. n. 64374 del 20.5.1999; 3000 ricorrente CANCELLERIA contro 2000 IMTAP SpA in amministrazione straordinaria, in persona 1933 -1- 00663324 dell'ufficio commissariale pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso Rilasciata copia legale al Sig... MẠNH l'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende Мнооотн per diritti L. unitamente all'avvocato EUGENIO ROTINI, giusta delega il 10 MAG-2001- IL CANCELLIERE a margine del controricorso;
controricorrente LIRE 2000 CANCELLERIA avverso la sentenza n. 288/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica BB905263 udienza del 24/10/2000 dal Consigliere Dott. Walter BB905268 CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Alessi, che ha BB905273 chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Coglitore, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VARIE DEV Rilasciate Ropia legale LIRE 2000 Ales a! Sig. 16000+4 2.5 MAG. 2001 per diritti CANCELLIERE LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 10000 BB905254 BB305258 BE148365 BB905253 AT363638 2- BB305272 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.7.1983 il AN di OM (poi opposizione AN di OM S.p.a.) propose allo Imtap stato passivo della S.p.a. in amministrazione straordinaria, chiedendo di essere ammessa al passivo con prelazione pignoratizia per la somma di lire 776.696.571. Il Commissario della amministrazione straordinaria contrastò l'opposizione e, con citazione del 4.5.1984, convenne in giudizio la NC suddetta, dinanzi allo stesso tribunale di Grosseto, per sentir dichiarare inefficaci gli accreditamenti effettuati sul C.C. intrattenuto dall'Imtap con saldo passivo ed altresì, comunque, inefficaci tutti i versamenti effettuati dalla NC о da terzi in favore dell'Imtap dopo il 17.3.1982, data d'inizio della procedura di amministrazione controllata, cui la società era stata in precedenza sottoposta. Riunite le cause, il tribunale, con sentenza emessa il 20.04.1996, così provvide: a) ammise la NC di OM allo stato passivo dell'a.s. Imtap per la somma di lire 890.145.981 in via chirografaria;
b) condannò la stessa banca al pagamento in 3 favore dell'a.s. della somma di lire 723.161.158 oltre interessi legali con decorrenza dalla data in cui la banca aveva percepito le singole somme. Avverso la sentenza propose appello la banca, che la Corte fiorentina, con sentenza emessa il 22.2.1999 rigettò, con la seguente motivazione: a) confermò il diniego, per inopponibilità al -1 Commissario straordinario della terzo garanzia pignoratizia, ai sensi dell'art. 2014 C.C.. c) rilevò la natura "piena" della girata apposta sui titoli di credito (cambiali) ceduti dalla SOC. Imtap alla NC ma, sulla base delle convenzioni intervenute tra le parti, accertò che il negozio stipulato dalle stesse rientrava nel contratto di anticipazione bancaria", nel caso di specie costituito da una combinazione giuridica ed economica fra negozio di credito e negozio di garanzia con mandato all'incasso, collegati tra di loro, di talchè alla banca "non era stata trasferita la disponibilità dei titoli di credito, ma soltanto la legittimazione ad esercitare in modo autonomo il diritto d'incasso, con obbligo di accredito sul C.C. in favore del girante delle somme incassata, ferma restando in capo a colui che 4 concesSO la garanzia la titolarità del aveva diritto incorporato nei titoli ed in capo al cessionario la limitazione del suo potere di disposizione all'operazione all'incasso". d) giudicò infondate le pretese avanzate dalla NC di compensazione e di limitazione della revocatoria alle somme incassate dopo l'apertura dell'a.s., osservando sul primo punto che alla stregua della disciplina della compensazione, di cui all'art. 56 1.f., "non potevano essere oggetto di compensazione i crediti di terzi sorti anteriormente all'amministrazione controllata con crediti maturati nel corso della procedura, nell'ipotesi in cui a questa fosse subentrata l'amministrazione straordinaria" e per l'altro che "nell'ipotesi di successione della procedura di fallimento a quella di amministrazione controllata (ma il principio era applicabile anche all'a.s. in virtù dell'art. 1 della legge n.95 del 1979) il computo а ritroso del periodo sospetto previsto dall'art. 67 comma 2° 1.f., ai fini della revoca di un pagamento, iniziava dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata". e) confermò la decorrenza degli interessi stabilita dal primo giudice. 5 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la NC di OM. Resiste l'ufficio commissariale dell'Imtap, costituitosi con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è articolato in tre motivi, come segue rubricati e svolti. 1°) violazione di legge e mancanza di motivazione, ex art. 360 n.3 e n.5 c.p.c., in 2011 c.c. e 15 e 18 del r.d. relazione agli artt. n. 1669 del 1933. Sul punto della revocabilità dei pagamenti dei titoli eseguiti dai terzi debitori e ricevuti da essa NC. 2°) violazione di legge, in relazione agli artt. 1241, 1243 e 1723 C.C., e mancanza di motivazione sulla natura del negozio intercorso tra le parti, come era stato dedotto con il quartotale che motivo di gravame trattandosi di "mandato all'incasso in rem propriam con patto di compensazione", ne conseguiva il diritto di essa riscosse e di utilizzare le somme banca di compensare il suo debito per il versamento all'Imtap delle somme riscosse con il proprio credito per le anticipazioni eseguite, а nulla 6 rilevando che il suo credito fosse anteriore alla procedura di amministrazione controllata, secondo quanto discendeva dalla prosecuzione del rapporto di conto corrente nella procedura minore. 3°) violazione di legge, in relazione agli artt. 1282 e 2033 C.C. per la decorrenza degli interessi fissata alla data dei singoli pagamenti e non dalla domanda giudiziale. Giova promettere che, secondo quanto dagli atti di parte e dalla sentenza impugnata si ricava, il Tribunale di Grosseto, con decreto emesso in data 17.03.1982, ammise la Imtap S.p.a. alla procedura di amministrazione controllata, ed, ancora, che, dopo la dichiarazione d'insolvenza intervenuta con sentenza del 19.07.1982, la stessa società Imtap, con decreto del Ministro per l'Industria in data 31.08.1982 (in G.U. n.429 del 1982) fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della legge n.95 del 1979. Il primo motivo di ricorso è infondato. La NC ricorrente, dopo aver espressamente dichiarato di non voler proporre censure contro il саро della sentenza che aveva riconosciuto il carattere (forma) "pieno" della girata dei titoli cambiari, e conseguentemente negato che la girata 7 stessa fosse idonea (ex artt. 1997 e 2014 comma 1' ° C.C.) a costituire un pegno, deduce che la Corte di merito ha del tutto ignorato, omettendo di pronunciarsi sul punto, la prospettazione di essa appellante, enunciata nel terzo motivo del gravame, "1secondo la quale dal carattere pieno della girata discendeva che i crediti incorporati nei titoli erano stati immediatamente trasferiti ad essa NC, che ne aveva acquisito la proprietà e la titolarità, così che pagamenti eseguiti dagli emittenti dei titoli stessi, i debitori ceduti, non sarebbero stati revocabili". L'assunto della ricorrente non trova riscontro nella sentenza impugnata (v. pag. da 9 a 13). Se è vero, infatti, che la Corte di merito ha riconosciuto alla girata dei titoli il suddetto carattere di "girata piena", ciò ha fatto, da un lato, richiamando la separata convenzione con la quale la Imtap S.p.a. aveva dichiarato di costituire i titoli girati "in pegno, a garanzia per escludere, delle anticipazioni", e dall'altro, opponibilità ai mancando le condizioni legali di terzi, che la NC potesse vantare il privilegio pignoratizio che essa rivendicava. Fondato è, invece, per la parte che censura il 8 disconoscimento della c.d. 'compensazione", il secondo, subordinato, motivo di ricorso. Sulla base delle "lettere scritte dall'amministratore delegato dell'Imtap su moduli a stampa predisposti dalla banca" e costituenti le intercorse tra dette "convenzioni contrattuali" parti il cui tenore, nel senso che la SOC. Imtap - "rimetteva, allegati alla presente e girati in vostro favore, gli effetti elencati in calce e/o a tergo della presente per £ Che costituiamo in pegno a garanzia dell'anticipazione in conto corrente...... Gli effetti potranno essere passati allo sconto in ogni momento;
degli effetti non scontati l'incasso a scadenza e ad incasso curerete utilizzerete l'importo, al netto delle effettuato vostre spese, a diminuzione dell'esposizione debitoria verso di voi", è trascritto nella sentenza (pag.12) la Corte di appello ha ricostruito il complesso rapporto intercorso tra la soc. Imtap e la NC di OM nei seguenti termini: "un contratto di anticipazione bancaria, costituito combinazione giuridico-economica frada una negozio di credito e negozio di garanzia con all'incasso, collegati sulla base di unmandato e proporzionalità rapporto di interdipendenza 9 riconducibile ad un unico rapporto, atteso che alla banca non era stata trasferita la disponibilità dei titoli di credito bensì soltanto la legittimazione ad esercitare in modo autonomo il diritto di incasso, con l'obbligo di accredito, in favore del girante, delle somme incassate sul c.c...". Ebbene, da tale ricostruzione, e sul presupposto della continuità di svolgimento del suddetto rapporto in costanza dell'amministrazione controllata che si deduceva dalla circostanza (v. pag. 14 e 15 della sentenza) che oggetto della domanda giudiziale (dichiarazione d'inefficacia ex artt. 44 e/o 42, о revocatoria ex art. 67 l.f.) promossa dall'amministrazione straordinaria della anche "gli incassi, e/o SOC. Imtap erano accreditamenti e/o compensazioni effettuate dalla NC di OM sui conti bancari della società Imtap tra il 17.03. (data dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata) e il 31.08.1982 (data dell'ammissione della stessa società alla procedura di amministrazione straordinaria)” - la Corte stessa avrebbe dovuto trarre quelle diverse conseguenze nel senso ora dedotto dalla ricorrente enunciate da questa Corte di legittimità in numerose pronunce (v. n.6870 del 10 è1994, n.7194 del 1997, cui la ricorrente si richiamata, e n.2539 del 1998), che sono tratte dalla correlazione diretta tra il principio che l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata non determina lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario, e di quelli di volta in volta in esso confluenti, e la conseguenza necessaria che la prosecuzione attenga al rapporto nella sua interezza e, dunque si estenda a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella con la quale le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di "incamerare le somme riscosse" (v. in termini la sentenza n.7194 del 1997 nella motivazione). Il principio di diritto enunciato dalle suddette pronunce è nel senso che: "in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in ероса antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute 11 regolata in conto corrente contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare> le somme riscosse in favore della banca (c.d. patto di compensazione O, secondo altra definizione, patto di annotazione e di elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto а compensare> il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate in conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale minore e il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti>, con la conseguenza che né l'imprenditore durante la procedura di amministrazione ove allacontrollata, né il curatore fallimentare procedura sia conseguito il fallimentoprima hanno diritto а che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)". In parte qua, riconosciuto fondato il motivo di ricorso, la sentenza va dunque cassata. Il giudice del rinvio si atterrà, nuovamente 12 decidendo sul punto, al principio di diritto dinanzi enunciato. I1 terzo motivo resta, conseguentemente, assorbito per quanto riguarda le somme riscosse ed incamerate dalla NC durante la procedura di amministrazione controllata e sino al termine della stessa. Il motivo stesso è fondato per quanto attiene incamerate dopoalle somme riscosse ed l'ammissione della S.p.a. Imtap all'amministrazione straordinaria, atteso che sulle somme dovute in base all'accoglimento di un'azione revocatoria fallimentare spettano gli interessi con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (Cass. n. 699 del 1997, n.8703 del 1998), in considerazione della natura costitutiva, dell'azione e della relativa pronuncia del giudice. Anche in suddetta parte la sentenza va dunque cassata con rinvio, per l'applicazione al caso di specie del richiamato principio di diritto. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo;
dichiara assorbito in parte il 13 terzo motivo e per altra parte lo accoglie;
cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso addì 24 ottobre 2000 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. IL RELATORERELATORE IL PRESIDENTE 2 2001 88000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Regis to APR 2001 4. 18840 Gn. 330°0 4 (Be Trecentohentomle P. 30) Resp 14