Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2017, n. 841
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Sentenza 8 novembre 2017

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Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario, può liquidare una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2017, n. 841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 841
    Data del deposito : 8 novembre 2017

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