Sentenza 8 novembre 2017
Massime • 1
Nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario, può liquidare una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2017, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2017 |
Testo completo
AER 00841-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Sent. n. sez. 1725 /17 VINCENZO ROMIS - Presidente - CC-08/11/2017 GABRIELLA CAPPELLO ANTONIO LEONARDO TANGA R.G.N. 36172/2017 MARIAROSARIA BRUNO - Rel. Consigliere - FRANCESCA COSTANTINI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RI, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;
sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del dott.ssa Mariella De Masellis. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con ordinanza del 20 aprile 2017, ha accolto l'istanza avanzata da RI RI, volta ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere subita per 78 giorni ed ha liquidato un indennizzo pari a euro 18.392,00. La Corte ha rilevato, in particolare, che il RI, tratto in arresto per il delitto di tentata estorsione, era stato assolto con sentenza del 20.3.2013, divenuta irrevocabile il 16.12.2015, per non aver commesso il fatto. Escludendo che nella vicenda processuale oggetto di esame il ricorrente avesse dato causa o concorso a dare causa, per dolo o colpa grave, alla custodia cautelare subita, i giudici della riparazione hanno accolto l'istanza di riparazione liquidando la somma sopra indicata.
2. Ricorre per cassazione il RI deducendo la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di corresponsione di una provvisionale a titolo di alimenti. Osserva il ricorrente che con la domanda di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. era stato richiesto alla Corte di Appello di L'Aquila di provvedere all'assegnazione di una provvisionale a titolo di alimenti in ragione delle precarie condizioni economiche e dello stato di bisogno in cui versava l'istante. A tal fine si era, infatti, rappresentato e documentato che il RI era disoccupato e titolare nell'anno di riferimento di appena euro 2.000,00 per lavori saltuari, doveva provvedere al mantenimento della sua numerosa famiglia (una moglie e sei figli minori) con la quale conviveva in una abitazione popolare di proprietà del Comune di Lanciano, con canone di locazione mensile pari ad euro 14,37 e il suo nucleo familiare era beneficiario di esigui contributi economici erogati dai Servizi Sociali del Comune di Lanciano. Avendo l'ordinanza impugnata del tutto omesso di provvedere su tale richiesta, se ne chiede l'annullamento con rinvio ai fini della valutazione, secondo i parametri di cui all'art. 438 cod. civ., della sussistenza dei presupposti per la corresponsione di una provvisionale a titolo di alimenti in favore dell'istante.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla provvisionale con rinvio alla Corte di appello distrettuale.
4. Con memoria del 24 ottobre 2017, l'Avvocatura Generale dello Stato costituitasi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 5. Il proposto ricorso è fondato e merita accoglimento.
6. La Corte di appello, pur avendo provveduto alla liquidazione dell'indennizzo in favore del RI, ha del tutto omesso di argomentare sulla richiesta di concessione della provvisionale sia per quanto attiene alle ragioni che la giustificano in concreto, sia per quanto attiene alla determinazione della sua entità.
7. Sulla questione ha già avuto modo di pronunciarsi la Corte regolatrice osservando che nel riconoscere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, atteso il rinvio operato dall'art. 315, comma terzo, cod. proc. pen., alle disposizioni dettate per la riparazione dell'errore giudiziario che la contemplano, può liquidare in favore del richiedente una provvisionale a titolo alimentare, ma esclusivamente qualora accerti che il medesimo versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al suo mantenimento. L'art. 315 cod. proc. pen., invero, rende applicabili alla procedura di riparazione per l'ingiusta detenzione le norme che riguardano la riparazione dell'errore giudiziario, e conseguentemente l'art. 646, comma 6, cod. proc. pen. che consente l'assegnazione all'interessato "quando ne ricorrano le condizioni" di una "provvisionale a titolo alimentare". La natura alimentare della detta provvisionale consente di attingere all'art. 438 cod. proc. pen., per coglierne la natura ed i criteri per la sua quantificazione, discendendone, quindi, che il beneficio può essere concesso solo quando il richiedente dimostri di versare in uno stato di bisogno cui non sia in grado di porre rimedio (Sez. 4, n. 30063 del 18/06/2008, Ministero Economia Finanze, Rv. 240384). Proprio in considerazione della riconosciuta possibilità di assegnare una provvisionale si è altresì escluso che il provvedimento che riconosca il diritto alla riparazione possa ritenersi immediatamente esecutivo (Sez. 4, n. 1422 del 30/11/1993, Geretti, Rv. 197481).
8. L'ordinanza impugnata si è discostata da tali principi omettendo del tutto di pronunciarsi sul punto e deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila.
P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza limitatamente alla questione concernente la richiesta provvisionale e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte di appello 3 di L'Aquila cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio. Così deciso il 08 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Haus Vincenzo Romis Francesca Costantini Depositata in Cancelleria/ 11 GEN. 2018 Oggi, DICAS Il Funzionario Ciudiziario Patrizia Corra 4