Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPRE01 2 66 /02 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAVIOLE Oggetto SEZIONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 20607/99 Consigliere Cron. 3077 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 12/11/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FFSS S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SA RL;
intimato 2001 avverso la sentenza n. 20476/98 del NA di ROMA, 4352 depositata il 18/11/98 R.G.N. 74940/94; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato GARLATTI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G.20607/99 Svolgimento del processo Con sentenza del 18 novembre 1998, il NA di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 29 ottobre 1993 che aveva condannato la Società a pagare ad OR AR la somma di £ 734.409, oltre accessori. x Riteneva, infatti, condividendo i rilievi svolti dalla pronuncia di questa Corte n.3463 del 22 aprile 1997, che il mandato ad litem per la proposizione del gravame fosse stato conferito da soggetto (dr. Raffaele Ruggiero Rubino) privo del potere di rappresentanza della Società. Avverso la decisione del NA la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e seguito da memoria, nella quale si premette che la suindicata società, a seguito di atto di scissione del 21 giugno 2001, ha assunto la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Le censure proposte dalla società ricorrente possono riassumersi come segue: I) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 77 cod. рез 3 proc. civ., nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., per aver il NA erroneamente escluso la validità della procura al dr. Rubino, per contro attributiva -come poi riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.4666 dell'8 maggio 1998 di poteri sia processuali che sostanziali;
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 d.p.r. 1971/n.1372, 32 legge 1970/n.34 e 2 legge 1974/n.77 e vizi di motivazione, per aver il NA omesso di esaminare il merito della controversia, concernente il riconoscimento di compensi per prestazioni lavorative rese in giorni destinati al riposo settimanale. Il primo motivo di ricorso dev'essere accolto. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n.4666 dell'8 maggio 1998, hanne ritenuto, alla stregua di un diretto esame dell'atto attributivo del potere rappresentativo al dr. Rubino, che con esso (in data 26 maggio 1993) sia stato conferito il potere di rappresentare in giudizio le Ferrovie dello Stato, con l'attribuzione dei necessari poteri di rappresentanza anche sostanziale. Non potendo non prestarsi ossequio a tale pronuncia, deve quindi considerarsi erronea la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello della Società. Il secondo motivo di ricorso, invece che Massorbito, va dichiarato inammissibile, in quanto la рец 4 questione di merito da esso proposta non fu affatto esaminata dal NA (coerentemente limitatosi alla pronuncia d'inammissibilità del gravame). In conclusione, acogliendo il primo motivo di ricorso e dichiarando inammissibile il secondo, il Collegio -che, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione della validità della procura, ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione- deve cassare l'impugnata sentenza e rinviare la causa alla Corte d'appello di Roma.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e ne dichiara inammissibile il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2001 IC eficiatinello Il Cons.-est. Il Presidente humini Ravagnami Pull ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositato in Cancelleria DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi30 GEN. 2002 IL CANCELLIERE 5