Sentenza 25 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL ITA04208/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR Oggetto Clausola compromissoria SEZIONE TERZA CIVILE per arbitrato irrituale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N. 21947/99 Dott. Vittorio Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron. 98th Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere 975 TRIFONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 20/09/01ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE per diritti € 310 dal Sig. sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA 25 MAR. 2002. OR MATTEO, elettivamente IL CANCELLIERE PREVESA 11, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO', che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato ALBERTO PUGNO VANONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FONDIARIA ASSIC SPA, con sede in Firenze, in persona del suo direttore e legale rappresentante dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA 2001 LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27, presso lo studio 16 8 dell'avvo cato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la difende fm anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO MONTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 5173/99 del Tribunale di MILANO, Sezione 12° Civile, emessa il 16/04/99 e depositata il 27/05/99 (R.G. 10540/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Giordano Tommaso SPINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23.10.1996 TE OR conveni- va in giudizio innanzi al Giudice di pace di Milano la società La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. per ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 4.273.290 a titolo di indennizzo in virtù di polizza stipulata a garanzia dei danni cagionati dalla fuoriuscita di li- quidi ed altri danni alle cose nel suo appartamento. Esponeva l'attore che nel dicembre del 1995 aveva denunciato al suo assicuratore di avere riscontrato una perdita d'acqua nel bagno dell'appartamento di sua pro- prietà a seguito delle lamentele dell'inquilino 2 ры з dell'abitazione sottostante;
che lo stesso assicuratore era stato costantemente aggiornato delle modalità di ricerca del guasto e dei lavori eseguiti;
che per ef- fettuarli era occorsa la somma indicata, della quale la società di assicurazione non lo aveva indennizzato. La convenuta società contrastava la domanda, della quale eccepiva la improponibilità, in virtù di clausola contrattuale di arbitrato irrituale, e, comunque, la infondatezza. L'adito giudice, con sentenza pubblicata il 10.6.1997, condannava la società di assicurazione a ri- sarcire all'attore i danni, di cui alla denuncia del sinistro, nella misura che sarebbe stata quantificata dal collegio peritale a norma dell'art. 8 delle condi- zioni generali di polizza. Sull'appello proposto dalla s.p.a. La Fondiaria As- sicurazioni il tribunale di Milano, con sentenza depo- sitata il 27.5.1999, dichiarava inammissibile la doman- da di TE OR e compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. I giudici di appello consideravano che la clausola 8 delle condizioni generali di polizza demandava in n. via esclusiva ad arbitri irrituali sia la questione re- lativa all'accertamento di un danno indennizzabile;
che quella concernente la quantificazione dell'indennizzo зиг dovuto. Detta interpretazione della clausola il tribunale ricavava dal fatto che non poteva attribuirsi signifi- cato diverso a quella parte del patto secondo cui ai periti era conferito anche "l'incarico di riferire sul- le circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonchè sulla corrispondenza effettiva del ri- schio con la descrizione e con le dichiarazioni risul- tanti dalla polizza" Dall'accertata situazione di devoluzione ad arbitri di qualsiasi controversia, relativa sia all' "an" che al "quantum" della avanzata pretesa, il tribunale face- va discendere la improponibilità dell'azione introdotta da TE OR e la inammissibilità della domanda di condanna della società al pagamento dell'indennizzo. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so TE OR, che affida la impugnazione a tre mez- controricorso zi di doglianza, cui resiste con la s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso deducendo, in re- - lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle norme in tema di interpreta- zione dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1370 cod. civ. in rapporto alla clausola n. 8 delle condizioni 4 ри generali di polizza il ricorrente assume che il giu- - dice di appello non avrebbe assegnato corretto signifi- cato alla clausola suddetta, la quale, piuttosto che stabilire la devoluzione della controversia allo stru- mento negoziale dell'arbitrato irrituale, aveva, inve- ce, previsto soltanto che i periti dovessero procedere soltanto alla determinazione del danno indennizzabile secondo una tipica attività tecnica, esulando assoluta- mente dall'incarico ad essi affidabile ogni diverso compito, relativo alla sussistenza stessa di un danno indennizzabile ai sensi di legge o di polizza, consi- stente in attività di accertamento e di decisione in ordine all'obbligazione dell'assicuratore. Specifica il ricorrente che a detta diversa conclu- sione il giudice di secondo grado doveva pervenire nel- la considerazione che la clausola in questione risulta- va inserita nelle condizioni generali di polizza unila- teralmente predisposte dall'assicuratore, per cui, non essendovi spazio per la individuazione di una comune intenzione delle parti, occorreva limitare l'indagine al senso letterale delle parole e, quindi, ad una in- terpretazione sistematica-oggettiva, senza prescindere dal canone esegetico fornito dall'art. 1370 cod.civ., in base al quale, per il caso d'ulteriore dubbio, le clausole contrattuali predisposte unilateralmente vanno 5 ри interpretate contro il loro autore. La censura non fondata. Premesso che la indagine relativa alla distinzione, nella specie, tra arbitrato irrituale (quale ritenuto sussistente dal giudice di merito) e perizia contrat- tuale (quale ravvisabile secondo la prospettazione del ricorrente, che limita il contenuto della clausola al conferimento а terzi del compito di svolgere accerta- menti in ordine alla sola entità del danno) si concreta in una "quaestio voluntatis", nella quale la valutazio- ne del giudice di merito è sindacabile in sede di le- gittimità soltanto se essa è inficiata da difetto di motivazione o da errori di diritto, rileva questa Corte che, nella interpretazione della clausola in oggetto, non vi è stata la denunziata violazione della norma di cui all'art. 1362 cod.civ. quanto alla accertata comune volontà delle parti di definire le insorgenti
contro
- versie mediante arbitrato irrituale. Il giudice di appello, infatti, non solo ha tenuto. conto del tenore letterale delle parole usate, ma ha anche considerato, nel complesso della clausola e delle ulteriori specificazioni che in essa si facevano circa i compiti dei periti, come al collegio dei tecnici i contraenti avverso inteso demandare la definizione del- la controversia medesima circa le esistenza di un danno 6 zu indennizzabile e la quantificazione di esso. Ne deriva, non essendo censurabile per incoerenza o per illogicità la motivazione circa la inequivoca VO- lontà delle parti in tal senso, che deve anche essere esclusa la pretesa violazione della norma di cui all'art. 1370 cod. civ., circa il principio della in- terpretazione delle clausole contrattuali contro costitui-l'autore, giacchè detto criterio ermeneutico sce, secondo affermazione costante di questo giudice di legittimità (da ultimo: Cass., n. 3392/2001), uno stru- mento sussidiario di definizione della volontà contrat- tuale, inutilizzabile qualora non si ravvisi, da parte del giudice, alcuna incertezza sul reale significato della dichiarazione negoziale. -Con il secondo motivo della impugnazione denun- ciando, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la vio- lazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1469 bis, 1469 ter e 1469 quinquies cod. civ. assume il ricorrente che il giudice di appello, impli- citamente assegnando valore di vessatorietà alla clau- sola contrattuale così intesa nella parte in cui veniva ravvisata una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria, non ne avrebbe rilevato la inefficacia, a favore del consumatore istante, usando il potere offi- cioso all'uopo conferitogli dalla norma. 7 фи Anche detta censura non può essere accolta. -Considera questa Corte che ove anche la locuzione "deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria", di cui all'art. 1469 bis cod.civ., debba essere interpre- tata in modo estensivo, nel senso di ricomprendervi, oltre le deroghe alle regole di competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, le clausole compromissorie che prevedano la risoluzione delle eventuali controver- sie con il ricorso all'arbitrato rituale o irrituale - la regola della irretroattività della legge impedisce la operatività della sanzione di inefficacia (introdot- ta con la legge 6 febbraio 1996, n. 52) per le clausole perfettamente valide ed efficaci alla stregua della legge anteriore, vigente al tempo in cui esse vennero concluse con la stipulazione del contratto, cui accedo- no. Nella specie, infatti, secondo quanto la sentenza impugnata espressamente dichiara, il contratto di assi- curazione risulta stipulato in data 22.5.1995, in epoca anteriore all' "ius novum" di cui alla successiva legge n. 52 del 1996, nel rispetto dell'allora vigente disci- plina. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su 8 un punto decisivo della controversia e deduce, in pro- posito, le seguenti circostanze: a) la dichiarazione di inammissibilità della doman- da, contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, non è aderente alla regola di diritto affermata in mo- tivazione;
b) l'accertamento compiuto dal giuice di merito, circa la sussistenza di un danno subito dal terzo, Co- stituisce questione del tutto irrilevante, giacchè l'oggetto della polizza concerne qualsiasi ipotesi di danno alle cose, siano esse dell'assicurato ovvero del terzo;
c) il significato che il tribunale attribuisce al termine "riferire" non è compatibile con il tenore ul- teriore della clausola n. 8 del contratto;
d) il giudice di appello non ha rilevato la contraddittorietà dell'atteggiamento della società di assicurazione nell'intera vicenda, dato che essa, per un verso, dichiara di volersi avvalere della clausola arbitrale e, d'altro canto, nel procedimento già defe- rito ai periti rifiuta di costituirsi. Anche la suddetta complessa censura non trova fon- damento, dovendosi, innanzitutto, rilevare che l'accertamento circa la sussistenza di danni di terzi, quale supposta condizione di operatività della polizza, zur 9 1 costituisce argomento che non influenza la adottata de- cisione nella conclusione relativa alla sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordina- rio;
che la argomentazione di cui sub c) integra una mera "quaestio facti", in quanto si sollecita a questo giudice di legittimità una inammissibile interpretazio- ne della clausola contrattuale, diversa da quella resa dal giudice di merito in base ad un “iter" logico inec- cepibile;
che la pretesa contraddittorietà, quale de- nunciata sub d), in realtà non è tale e, comunque, non integra un comportamento posteriore alla conclusione del contratto, che possa venire in rilievo ai sensi del secondo comma dell'art. 1362 cod. civ.. Infine, quanto alla dedotta dissonanza tra disposi- tivo e motivazione (per cui in questa la azione viene qualificata improponibile mentre nel dispositivo la do- manda viene dichiarata inammissibile), osserva questa Corte che il preteso contrasto non è irriducibile e ta- le da non consentire di cogliere la portata precettiva del provvedimento, attraverso un esame congiunto e re- ciprocamente ragguagliato dei contenuti delle due parti costitutive della impugnata sentenza. A ben vedere, infatti, il dispositivo dichiara la domanda inammissibile quale conclusione finale di quan- to il giudice di appello ha compiutamente esposto in 10 зи motivazione, laddove espressamente si indica che dalla ritenuta competenza arbitrale sia sull' "an" che sul "quantum" discende "la improponibilità dell'azione di TE OR e la inammissibilità della sua domanda di condanna all'indennizzo", sicchè la portata precettiva della sentenza non può che essere intesa secondo af- - fermazione in diritto che trova concordi i precedenti di questo giudice di legittimità (da ultimo: Cass., n. 109T 129,11 4845/2000; Cass., n. 8429/2000) nel senso che la pati 456T 3088 tuizione di un arbitrato irrituale non determina alcuna 160,10 incompetenza del giudice ordinario a conoscere della TOT. domanda, ma soltanto la improponibilità della domanda 6,00 8067 38173 medesima (per avere i contraenti scelto la risoluzione 6715 204,83 negoziale della controversia con rinuncia alla tutela giuridisdizionale), qualora la parte sollevi la relati- va eccezione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con to- tale compensazione tra le parti delle spese del giudi- zio di legittimità sussistendone i giusti motivi. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 20 Settembre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente führu Viñonio fuva IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 11