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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13386 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Europeo Delegato – Ufficio di Palermo nel procedimento a carico di: IA IA EL nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 06/05/2025 udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato lette le memorie dell’avv. Davide Anzalone difensore di IA IA EL, in data 20/08/2025 e in data 20/01/2026. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento del riesame proposto IA IA EL, ha annullato il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del denaro profitto del reato di cui al capo b) (art. 648-ter.1 cod. pen.) ritenendo insussistente il fumus dei reati presupposto di cui al capo a) ( art. 640-bis cod. pen. ) e cioè la truffa in danno dell’GE per un importo di euro 590.320,08 e quella in danno dell’ME per un importo di euro 40.000,00, posti in essere in concorso da NA VA e CH OS, attraverso un complesso meccanismo di cessioni societarie, giacchè gli artifici e raggiri, consistiti in operazioni commerciali poco trasparenti “non possono ritenersi causa efficiente dei vantaggi patrimoniali”, individuati nel riconoscimento dei contributi predetti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13386 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 03/02/2026 In particolare, il Tribunale, in sede di riesame ha ritenuto che, in relazione al momento della erogazione del contributo in data 13/04/2018 da parte di GE, quest’ultima avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che DI s.r.l., società che aveva ottenuto il contributo, per effetto di successive cessioni, non era più proprietaria del terreno oggetto del progetto finanziato, e che pendeva sulla stesso terreno un parallelo progetto, incompatibile con il primo (cfr. pag. 10 dell’ordinanza), sicchè le condotte poste in essere dagli indagati, non risulterebbero penalmente rilevanti ai fini dell’erogazione dei contributi, dovuti, in realtà, a “cause ulteriori e diverse non oggetto di approfondimento alcuno”. Sottolinea il Tribunale che, in ogni caso, l’esistenza dei due distinti progetti, tra loro incompatibili, sullo stesso terreno avrebbe un rilievo marginale poiché il progetto finanziato dall’GE risultava realizzato sicchè mancherebbe l’elemento dell’ingiusto profitto. Rispetto, poi, al delitto di reimpiego le operazioni infragruppo poste in essere successivamente al 13/04/2018, mancando un “vincolo di destinazione delle somme”, rispetto a quelle ricevute a titolo di contribuzione, non presenterebbero carattere di illiceità. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Europeo Delegato il quale, con un unico articolato motivo, ha dedotto: erronea e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente, dopo una ampia ricostruzione della attività di indagine espletata, delle circostanze di fatto emerse ed indicative di una complessa attività di triangolazione negoziale posta in essere da IA IA SA, socia della DI s.r.l., in concorso con NA VA e CH OS, (specificamente enucleate ai capi a) e b) della rubrica, ha evidenziato l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale laddove ha escluso la sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., quale presupposto del delitto di autoriciclaggio, evidenziando come tale valutazione si fosse sostanziata nel non ritenere le condotte, pur riconosciute nei loro contorni fattuali come connotate da opacità, causa efficiente dell’ingiusto vantaggio conseguito mediante l’erogazione del contributo in conto capitale in favore della ditta individuale Primula di CH OS di euro 590.320,08 euro, somma poi distratta con una serie di operazioni contrattuali e bancarie verso altri soggetti fisici e giuridici, tutti riconducibili a NA e IA;
contributo che veniva concesso nonostante sui terreni in questione ed oggetto della valutazione GE gravasse il patto di riservato dominio a favore della ME, che a sua volta aveva concesso un contributo agevolativo (per finalità diverse) con dilazione trentennale del prezzo di cessione in favore, sempre, della ditta Primula di CH OS. La parte ricorrente ha sottolineato come, nel complesso delle operazioni economiche descritte, la valutazione del fumus in ordine alla truffa contestata dovesse prendere in considerazione ex ante la portata dei raggiri, e tale valutazione non poteva essere condizionata da una eventuale negligenza, invece valorizzata dal provvedimento impugnato (con particolare riferimento alla condotta posta in essere dai funzionari addetti ME e 2 GE), della persona offesa dalla condotta posta in essere. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta. 4. L’avv. Davide Anzalone, difensore di IA IA EL con memorie in data 20/08/2025 e in data 20/01/2026 ha chiesto il rigetto e/o l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale rilevando che il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto il dissequestro di somme di denaro. A seguito della richiesta del Collegio sono pervenute informazioni integrative che riguardano: il dissequestro in data 21/07/2025, di euro 130,00,00 in favore della SARIA s.r.l. (amministrata Miagalagiu); la revoca del sequestro in data 08/07/2025, con riferimento ai capi 22, 23, 24, 25 dell’incolpazione, con restituzione di quanto in sequestro alla Asso soc. coop. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2. In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01). 3. Invero, in tema di sequestro preventivo si è costantemente affermato che “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato” (così Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279-01; nello stesso 3 senso, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01) correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 4. Il Tribunale, nel caso di specie, ha reso una motivazione di carattere eccentrico ed ambiguo rispetto al tema devoluto, sostanzialmente apparente, e, dunque, in violazione di legge, senza tener conto del complesso delle ragioni argomentative esposte nel corposo provvedimento genetico, concentrandosi su elementi marginali, in evidente violazione di legge.
4.1. In tal senso è bene evidenziare come la motivazione del provvedimento impugnato abbia valutato esclusivamente elementi relativi al fumus della condotta di cui al capo a) della imputazione provvisoria, senza esaminare il capo b) e il necessario collegamento tra le due fattispecie per come formulate, rappresentando la condotta di cui al capo a) il necessario presupposto della condotta di cui al capo b) che aveva condotto alla apposizione del sequestro preventivo, oggetto di impugnazione da parte di IA IA innanzi al Tribunale del riesame. E, in questa stessa prospettiva, va rilevato come l’elemento risolutivo della valutazione del Tribunale è rappresentato dalla considerazione, ritenuta decisiva, secondo la quale le condotte prodromiche e cioè le operazioni commerciali tra la DI s.r.l. di cui è socia la IA e la ditta individuale Primula di CH OS, relative alla vendita del complesso aziendale ubicato in Mazzarone (CT) oggetto del finanziamento da parte di GE, nonostante vengano definite dal Tribunale “opache”, non sono state ritenute “causa efficiente” dell’asserito indebito arricchimento patrimoniale costituito dalla contribuzione GE.
4.2. Tale concetto di “causa efficiente” (cfr. pag. 10 dell’ordinanza), senza che effettivamente siano stati valutati gli elementi posti a base del sequestro preventivo, è stato correlato ad una ulteriore considerazione, a sua volta parimenti ambigua e connotata da eccentricità rispetto alla imputazione provvisoria, che omette di considerare la correlazione tra capo a) e capo b) e che fa leva sulla “decisiva” mancanza di diligenza della persona offesa, con particolare riferimento al ruolo dei funzionari coinvolti nelle pratiche avviate da DI (società riconducibile ai coniugi NA e IA) e da Primula di CH OS, dopo la cessione del terreno da parte della prima che aveva chiesto il finanziamento da GE e dopo che la ditta della CH aveva ottenuto da ME, altro finanziamento per un progetto in chiaro rapporto di incompatibilità con il primo.
4.3. In sostanza, il Tribunale ha omesso di effettuare la verifica in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di truffa quanto al profilo della idoneità della omissione consapevole ad indurre in errore, elemento questo da correlare ad alcune successive considerazioni contenute nel provvedimento impugnato che hanno oggettivamente evidenziato la presenza di una serie di rilevanti attività trasformative, sintomatiche ed 4 indicative degli elementi integrativi del fumus del delitto di cui al capo b) d’incolpazione (pagg. 9 e 10), con chiara emersione del vantaggio ingiusto perseguito, rappresentato, nel provvedimento impugnato, dalla definizione da parte della DI S.r.l. dei propri rapporti debitori con l’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena. Il Tribunale, nel giungere a tali conclusioni, non ha considerato il costante principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre il delitto di truffa anche per effetto di una condotta omissiva che induca in errore la persona offesa e produca danno in capo alla vittima (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Bedino, Rv. 242649-01; Sez. 5, n. 33796 del 11/05/2023, Morandi, Rv. 285199-01): situazione - questa - chiaramente ricostruita dal provvedimento impugnato dove è stato evidenziato che nulla veniva dichiarato in ordine alla pendenza di un parallelo incompatibile progetto diretto ad ottenere il contributo GE (pag. 10). Ciò posto, occorre considerare che appare rispettoso degli approdi ermeneutici di questa Corte il richiamo effettuato dalla parte ricorrente (nello stesso senso le conclusioni del Procuratore generale) al principio secondo il quale in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Sez. 1, n. 31897 del 12/07/2023, Basile, Rv. 285048-01); di tal che, come già evidenziato, il Tribunale ha fatto ricorso ad un concetto eccentrico, con argomentazioni in parte contraddittorie e in parte apodittiche (pur definendo sospette le operazioni negoziali e incompatibili i due progetti pendenti) e non ha tenuto conto dell’ulteriore principio di diritto secondo il quale non rileva la mancanza di diligenza da parte dell’ente erogatore, anche nell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino che determina l’attivazione del procedimento al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Sassano, Rv. 280178-01; Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 283525- 01, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 1031 del 28/05/2025, Mambe, non mass.; Sez. 2, n. 52318 del 27/09/2016, Riva, Rv. 288960-01). 5. La motivazione risulta poi apparente, e dunque omessa, anche in relazione al delitto di cui al capo b) della imputazione provvisoria. In tal senso, si deve osservare che sono stati esplicitamente richiamati, senza considerarne la effettiva portata, quanto al riscontro del fumus del delitto di autoriciclaggio, i contratti preliminari stipulati;
contratti a cui hanno fatto seguito condotte che sono state descritte, ma che non sono state conseguentemente valutate quali veri e propri illeciti trasformativi, risultando di fatto omessa qualsiasi effettiva considerazione e motivazione sul punto. Invero, è principio costantemente affermato in giurisprudenza che, in tema di 5 autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01). 6. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, ricorrendo la violazione di legge nel senso di un vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, assunto in violazione di legge (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656- 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01). In sede di rinvio, il Tribunale dovrà nuovamente valutare nell’ambito delle coordinate ermeneutiche appena richiamate la sussistenza di elementi adeguati a riscontrare il fumus commissi delicti quanto alla imputazione provvisoria di cui alle lettere a) e b).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato lette le memorie dell’avv. Davide Anzalone difensore di IA IA EL, in data 20/08/2025 e in data 20/01/2026. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento del riesame proposto IA IA EL, ha annullato il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del denaro profitto del reato di cui al capo b) (art. 648-ter.1 cod. pen.) ritenendo insussistente il fumus dei reati presupposto di cui al capo a) ( art. 640-bis cod. pen. ) e cioè la truffa in danno dell’GE per un importo di euro 590.320,08 e quella in danno dell’ME per un importo di euro 40.000,00, posti in essere in concorso da NA VA e CH OS, attraverso un complesso meccanismo di cessioni societarie, giacchè gli artifici e raggiri, consistiti in operazioni commerciali poco trasparenti “non possono ritenersi causa efficiente dei vantaggi patrimoniali”, individuati nel riconoscimento dei contributi predetti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13386 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 03/02/2026 In particolare, il Tribunale, in sede di riesame ha ritenuto che, in relazione al momento della erogazione del contributo in data 13/04/2018 da parte di GE, quest’ultima avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che DI s.r.l., società che aveva ottenuto il contributo, per effetto di successive cessioni, non era più proprietaria del terreno oggetto del progetto finanziato, e che pendeva sulla stesso terreno un parallelo progetto, incompatibile con il primo (cfr. pag. 10 dell’ordinanza), sicchè le condotte poste in essere dagli indagati, non risulterebbero penalmente rilevanti ai fini dell’erogazione dei contributi, dovuti, in realtà, a “cause ulteriori e diverse non oggetto di approfondimento alcuno”. Sottolinea il Tribunale che, in ogni caso, l’esistenza dei due distinti progetti, tra loro incompatibili, sullo stesso terreno avrebbe un rilievo marginale poiché il progetto finanziato dall’GE risultava realizzato sicchè mancherebbe l’elemento dell’ingiusto profitto. Rispetto, poi, al delitto di reimpiego le operazioni infragruppo poste in essere successivamente al 13/04/2018, mancando un “vincolo di destinazione delle somme”, rispetto a quelle ricevute a titolo di contribuzione, non presenterebbero carattere di illiceità. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Europeo Delegato il quale, con un unico articolato motivo, ha dedotto: erronea e falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 640-bis cod. pen. Il ricorrente, dopo una ampia ricostruzione della attività di indagine espletata, delle circostanze di fatto emerse ed indicative di una complessa attività di triangolazione negoziale posta in essere da IA IA SA, socia della DI s.r.l., in concorso con NA VA e CH OS, (specificamente enucleate ai capi a) e b) della rubrica, ha evidenziato l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale laddove ha escluso la sussistenza del fumus del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen., quale presupposto del delitto di autoriciclaggio, evidenziando come tale valutazione si fosse sostanziata nel non ritenere le condotte, pur riconosciute nei loro contorni fattuali come connotate da opacità, causa efficiente dell’ingiusto vantaggio conseguito mediante l’erogazione del contributo in conto capitale in favore della ditta individuale Primula di CH OS di euro 590.320,08 euro, somma poi distratta con una serie di operazioni contrattuali e bancarie verso altri soggetti fisici e giuridici, tutti riconducibili a NA e IA;
contributo che veniva concesso nonostante sui terreni in questione ed oggetto della valutazione GE gravasse il patto di riservato dominio a favore della ME, che a sua volta aveva concesso un contributo agevolativo (per finalità diverse) con dilazione trentennale del prezzo di cessione in favore, sempre, della ditta Primula di CH OS. La parte ricorrente ha sottolineato come, nel complesso delle operazioni economiche descritte, la valutazione del fumus in ordine alla truffa contestata dovesse prendere in considerazione ex ante la portata dei raggiri, e tale valutazione non poteva essere condizionata da una eventuale negligenza, invece valorizzata dal provvedimento impugnato (con particolare riferimento alla condotta posta in essere dai funzionari addetti ME e 2 GE), della persona offesa dalla condotta posta in essere. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta. 4. L’avv. Davide Anzalone, difensore di IA IA EL con memorie in data 20/08/2025 e in data 20/01/2026 ha chiesto il rigetto e/o l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale rilevando che il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto il dissequestro di somme di denaro. A seguito della richiesta del Collegio sono pervenute informazioni integrative che riguardano: il dissequestro in data 21/07/2025, di euro 130,00,00 in favore della SARIA s.r.l. (amministrata Miagalagiu); la revoca del sequestro in data 08/07/2025, con riferimento ai capi 22, 23, 24, 25 dell’incolpazione, con restituzione di quanto in sequestro alla Asso soc. coop. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2. In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass.; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01). 3. Invero, in tema di sequestro preventivo si è costantemente affermato che “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato” (così Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279-01; nello stesso 3 senso, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01) correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 4. Il Tribunale, nel caso di specie, ha reso una motivazione di carattere eccentrico ed ambiguo rispetto al tema devoluto, sostanzialmente apparente, e, dunque, in violazione di legge, senza tener conto del complesso delle ragioni argomentative esposte nel corposo provvedimento genetico, concentrandosi su elementi marginali, in evidente violazione di legge.
4.1. In tal senso è bene evidenziare come la motivazione del provvedimento impugnato abbia valutato esclusivamente elementi relativi al fumus della condotta di cui al capo a) della imputazione provvisoria, senza esaminare il capo b) e il necessario collegamento tra le due fattispecie per come formulate, rappresentando la condotta di cui al capo a) il necessario presupposto della condotta di cui al capo b) che aveva condotto alla apposizione del sequestro preventivo, oggetto di impugnazione da parte di IA IA innanzi al Tribunale del riesame. E, in questa stessa prospettiva, va rilevato come l’elemento risolutivo della valutazione del Tribunale è rappresentato dalla considerazione, ritenuta decisiva, secondo la quale le condotte prodromiche e cioè le operazioni commerciali tra la DI s.r.l. di cui è socia la IA e la ditta individuale Primula di CH OS, relative alla vendita del complesso aziendale ubicato in Mazzarone (CT) oggetto del finanziamento da parte di GE, nonostante vengano definite dal Tribunale “opache”, non sono state ritenute “causa efficiente” dell’asserito indebito arricchimento patrimoniale costituito dalla contribuzione GE.
4.2. Tale concetto di “causa efficiente” (cfr. pag. 10 dell’ordinanza), senza che effettivamente siano stati valutati gli elementi posti a base del sequestro preventivo, è stato correlato ad una ulteriore considerazione, a sua volta parimenti ambigua e connotata da eccentricità rispetto alla imputazione provvisoria, che omette di considerare la correlazione tra capo a) e capo b) e che fa leva sulla “decisiva” mancanza di diligenza della persona offesa, con particolare riferimento al ruolo dei funzionari coinvolti nelle pratiche avviate da DI (società riconducibile ai coniugi NA e IA) e da Primula di CH OS, dopo la cessione del terreno da parte della prima che aveva chiesto il finanziamento da GE e dopo che la ditta della CH aveva ottenuto da ME, altro finanziamento per un progetto in chiaro rapporto di incompatibilità con il primo.
4.3. In sostanza, il Tribunale ha omesso di effettuare la verifica in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di truffa quanto al profilo della idoneità della omissione consapevole ad indurre in errore, elemento questo da correlare ad alcune successive considerazioni contenute nel provvedimento impugnato che hanno oggettivamente evidenziato la presenza di una serie di rilevanti attività trasformative, sintomatiche ed 4 indicative degli elementi integrativi del fumus del delitto di cui al capo b) d’incolpazione (pagg. 9 e 10), con chiara emersione del vantaggio ingiusto perseguito, rappresentato, nel provvedimento impugnato, dalla definizione da parte della DI S.r.l. dei propri rapporti debitori con l’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena. Il Tribunale, nel giungere a tali conclusioni, non ha considerato il costante principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre il delitto di truffa anche per effetto di una condotta omissiva che induca in errore la persona offesa e produca danno in capo alla vittima (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Bedino, Rv. 242649-01; Sez. 5, n. 33796 del 11/05/2023, Morandi, Rv. 285199-01): situazione - questa - chiaramente ricostruita dal provvedimento impugnato dove è stato evidenziato che nulla veniva dichiarato in ordine alla pendenza di un parallelo incompatibile progetto diretto ad ottenere il contributo GE (pag. 10). Ciò posto, occorre considerare che appare rispettoso degli approdi ermeneutici di questa Corte il richiamo effettuato dalla parte ricorrente (nello stesso senso le conclusioni del Procuratore generale) al principio secondo il quale in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Sez. 1, n. 31897 del 12/07/2023, Basile, Rv. 285048-01); di tal che, come già evidenziato, il Tribunale ha fatto ricorso ad un concetto eccentrico, con argomentazioni in parte contraddittorie e in parte apodittiche (pur definendo sospette le operazioni negoziali e incompatibili i due progetti pendenti) e non ha tenuto conto dell’ulteriore principio di diritto secondo il quale non rileva la mancanza di diligenza da parte dell’ente erogatore, anche nell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino che determina l’attivazione del procedimento al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Sassano, Rv. 280178-01; Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 283525- 01, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 1031 del 28/05/2025, Mambe, non mass.; Sez. 2, n. 52318 del 27/09/2016, Riva, Rv. 288960-01). 5. La motivazione risulta poi apparente, e dunque omessa, anche in relazione al delitto di cui al capo b) della imputazione provvisoria. In tal senso, si deve osservare che sono stati esplicitamente richiamati, senza considerarne la effettiva portata, quanto al riscontro del fumus del delitto di autoriciclaggio, i contratti preliminari stipulati;
contratti a cui hanno fatto seguito condotte che sono state descritte, ma che non sono state conseguentemente valutate quali veri e propri illeciti trasformativi, risultando di fatto omessa qualsiasi effettiva considerazione e motivazione sul punto. Invero, è principio costantemente affermato in giurisprudenza che, in tema di 5 autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01). 6. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, ricorrendo la violazione di legge nel senso di un vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, assunto in violazione di legge (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656- 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01). In sede di rinvio, il Tribunale dovrà nuovamente valutare nell’ambito delle coordinate ermeneutiche appena richiamate la sussistenza di elementi adeguati a riscontrare il fumus commissi delicti quanto alla imputazione provvisoria di cui alle lettere a) e b).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6