Sentenza 4 dicembre 2002
Massime • 1
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida comporta per l'interessato la preclusione a condurre qualsiasi veicolo per il quale sia richiesta un'abilitazione attestata dal rilascio di patente, quale che sia il tipo e l'efficacia del documento prescritto, con la conseguenza che, nel caso della disponibilità di più abilitazioni diverse, la sospensione non può essere limitata alla sola patente utile per la guida del tipo di mezzo condotto in occasione del fatto cui si connette la sanzione (Nella fattispecie la Corte ha disatteso la tesi che, scaturendo la sanzione da un fatto di omicidio colposo commesso alla guida di un motociclo, dovesse essere sospesa la patente di tipo "A" e non anche quella di tipo "B", entrambe rilasciate all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2002, n. 7317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7317 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Mariano BATTISTINI Presidente
dott. Enzo COSTANZO Componente
dott. Arcangelo DE BIASE "
dott. Ruggero GALBIATI "
dott. Ettore PALMIERI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT CA nato il [...];
Avverso sentenza del 4/10/2001 Corte Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Costanzo Enzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22/9/2000 il Tribunale di Roma condannava AT RL, previa concessione delle attenuanti generiche e di- cui all'art-. 62 n. 6 C.P. ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all' art. 589 C.P.; concedeva i doppi benefici di legge e disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di mesi cinque.
Con la sentenza in epigrafe riportata veniva disposta la riduzione della pena a mesi quattro di reclusione e la conferma nel resto. Ricorre in Cassazione il AT per un duplice ordine di censure. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza in quanto non sussisterebbe, nella fattispecie, l'elemento psicologico del reato relativamente alla prevedibilità dell'evento.
Deduce, in particolare, che ben difficilmente avrebbe potuto prevedersi che una persona molto anziana attraversasse una strada trafficata, quale via Nomentana (in Roma) costituita da sei corsie di marcia, al di fuori delle strisce pedonali, scavalcando i cordoli spartitraffico, all'ora di punta e senza prestare attenzione ai veicoli in transito.
La censura è infondata avendo la Corte di merito rilevato, con congrue e corrette argomentazioni nella ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base delle deposizioni testimoniali di ER HE ed BR CO(che alla guida dei rispettivi ciclomotori seguivano quello del AT), del vigile urbano MELISSARI GIUSEPPE intervenuto sul posto nonché sulla scorta dell'esame della consulenza tecnica e dell'imputato: che l'incidente si era verificato sulla corsia centrale di via Nomentana, percorsa dall'imputato a bordo del proprio ciclomotore con direzione dal centro a Monte Sacro, seguito a breve distanza dalla ER e dalla BR;
che i ciclomotori erano appena ripartiti da un semaforo lasciandosi alle spalle le autovetture allorché, secondo la ricostruzione dell'imputato, alcuni ciclomotori che lo precedevano nella marcia "si erano aperti" e a brevissima distanza di circa mezzo metro, era comparsa la donna intenta ad attraversare lentamente la strada con i pacchi della spesa in mano;
per evitare l'impatto l' imputato assume che aveva suonato il clacson e contemporaneamente buttato a terra il motorino senza frenare per timore di essere investito dai mezzi che lo seguivano;
che l'attraversamento della strada da parte della donna (che data l'età avanzata camminava molto lentamente), era stato notato sia dalla ER che dall'BR, le quali avevano confermato che l'imputato aveva suonato il clacson ma che non essendosi la donna arrestata nella marcia era stata investita dal ciclomotore ("si sono scontrati");
che, pertanto, la condotta di guida dell'imputato aveva costituito comunque un'antecedente causale diretto rispetto alla caduta della parte lesa onde era in ogni caso sussistente il nesso di casualità;
che il mancato avvistamento della donna, in considerazione delle condizioni di normale visibilità, era da attribuirsi a una non adeguata attenzione in ordine alla presenza ravvicinata sia di altri mezzi che di pedoni;
che, pertanto, era addebitabile all'imputato di non aver posto in essere manovre idonee ad evitare l'investimento della donna, quali il cambio di traiettoria, la riduzione della velocità e la frenata in quanto dalla deposizione delle due testimoni era emerso che alle spalle del AT non sopraggiungevano autoveicoli a breve distanza ma un solo ciclomotore a velocità moderata, come era desumibile dalla circostanza che tutti avevano frenato o deviato, evitando così di rimanere coinvolti nel sinistro.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla applicata sanzione amministrativa accessoria. In particolare, il ricorrente assume che l'abilitazione conferita con il rilascio di diversi tipi di patente di guida non può ritenersi unica per ogni soggetto in quanto la patente A e la patente B, pur contenute nel medesimo supporto cartaceo, debbono ritenersi documenti diversi in quanto abilitano alla guida di veicoli diversi, una volta sostenuti e superati esami del tutto diversi fra loro.
Ne conseguirebbe che essendo il motociclo e l'autovettura mezzi diversi (e come tali considerati dal legislatore che prevede per la loro guida esami diversi e documenti diversi di abilitazione ) la sospensione di una patente non può comportare l'inefficacia di ogni altra patente di cui l'interessato è in possesso;
pertanto, ai sensi dell'art. 222/2 Cod. Strad. che si riferirebbe alla patente necessaria per la guida del veicolo coinvolto nel sinistro stradale, la sanzione amministrativa accessoria avrebbe dovuto comportare esclusivamente la sospensione della patente A e non già anche della patente B, abilitante alla guida di un diverso tipo di veicolo. La censura è infondata avendo la Corte di merito correttamente rilevato che, secondo l'indirizzo di questo S.C., la maggiore o minore ampiezza dell'abilitazione conferita mediante il rilascio di differenti tipi di patente di guida, non esclude che questa sia da considerarsi unica per ogni soggetto in base al dettato normativo sicché la revoca o la sospensione di una patente comporta per l'interessato l'inefficacia di ogni altra patente di cui lo stesso sia in possesso (Cass. sez. 4^ 24/2/1986 n. 1649 RV 171971; Cass.13/6/1986 n. 5487 RV 173115).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4/12/2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2003.