Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 2
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili.
In materia di appalto di opere pubbliche, in caso di rescissione, da parte dell'ente pubblico, del contratto, che ne determina "ipso iure" la risoluzione con effetto retroattivo, il danno risarcibile, ai sensi dell'art. 340, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, applicabile "ratione temporis", consiste nella maggiore spesa sostenuta al fine di garantire la realizzazione dell'opera o la continuità del servizio, tramite l'esecuzione d'ufficio o la stipulazione di un nuovo contratto.
Commentari • 25
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3119 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 02/02/2022), n.3119 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5156-2021 proposto da: C.C., rappresentato e difeso dall'Avvocato ANTONIO COSTA, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro C.P., rappresentato e difeso dall'Avvocato GIOVANNI MERLO, e dall'Avvocato PAOLO PANARITI, per procura in calce al …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 3117 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 02/02/2022), n.3117 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1936-2021 proposto da: C.A., rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE LOMBARDO, per procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro RAG S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato FRANCESCO ETTORE, per procura a margine del controricorso; – …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 5835 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5835 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23075-2020 proposto da: PANORAMICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Laura Mantegazza n. 16, presso lo studio dell'avvocato Sabina Lorenzelli, che la rappresenta e difende – ricorrente – …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 1103 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 14/01/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 14/01/2022), n.1103 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17625-2016 proposto da: AZIENDA AGRICOLA MINI DI I.O. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE TAVAZZI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 24980 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24980 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25405-2019 proposto da: LDR RISTORAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO n. 13, presso lo studio dell'avvocato DANIELE BERARDI, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro C.L., …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2014, n. 11511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11511 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
11511/14 CONTRIBUTO UNIFICATO Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Opere pubbliche. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Appalto. Inadempimento PRIMA SEZIONE CIVILE dell appaltatore. Accertamento. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rescissione della Presidente Dott. SALVATORE SALVAGO amministrazione. Conseguenze Dott. SERGIO DI AMATO Consigliere - economiche. Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI R.G.N. 15033/2007 - Cron. 1511 - Rel. Consigliere Dott. STEFANO BENINI - Consigliere - Rep. 1894 Dott. GUIDO MERCOLINO Ud. 27/03/2014 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 15033-2007 proposto da: ENECOL SERVIZI S.R.L. (c. f. 10768400151), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35- B, presso l'avvocato DI PAOLO GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COPPINI CARLO LUCA, giusta procura a margine del 2014 ricorso;
709 - ricorrente
contro
A. M.S.A. S.P.A. (C.F./P.I. 97196760157), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato DELLA VALLE GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVADORI DEL PRATO GUIDO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1932/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO BENINI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato G. DI PAOLO che si riporta;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato G. DELLA VALLE che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10.6.1998, la Enecol Servizi s. r.
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano l'Azienda milanese servizi ambientali (A.m.s.a.) chiedendo dichiararsi l'illegittimità della s.p.a., risoluzione del contratto di appalto, avente ad oggetto il trasporto di rifiuti ingombranti da scarichi abusivi urbani, corrente tra le parti, con decorrenza dal 1.10.1997 al 30.9.1999, illegittimamente operata dalla committente il 10.4.1998, e conseguentemente condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno pari alla somma ancora dovuta per il periodo rimanente nonché al rimborso della polizza fideiussoria. Si costituiva in giudizio l'A.m.s.a. s.p.a., contestando che l'appaltatore aveva eseguito trasporti non richiesti al fine di incrementare i propri compensi, e per questo spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del inadempimento Enecol e condanna al contratto per risarcimento del danno. Avverso la sentenza di primo grado, depositata nel 2002, riconvenzionale, che rigettava le domande, principale e proponevano appello Enecol Servizi s.r.l., e incidentale A.m.s.a. s.p.a. Con sentenza depositata il 18.7.2006, la Corte d'appello di Milano, attribuendo la responsabilità della risoluzione ad Enecol, ne rigettava le domande, condannandola al risarcimento danni in favore di A.m.s.a., liquidati in euro 3 23.928,19, oltre interessi dal 28.10.1998, corrispondenti ai maggiori oneri per l'espletamento del servizio con altro operatore fino alla scadenza del contratto: nei fatti accaduti il 31.3.1998, allorché l'autista incaricato dalla Enecol, presentandosi a ritirare i rifiuti, aveva fatto pressione e infine ottenuto che il carico venisse integrare il pesocompletato con terra al fine di necessario a giustificare il trasporto, era ravvisabile un palese inadempimento contrattuale, ascrivibile totalmente all'appaltatore, di importanza tale da giustificare la risoluzione, presumendosi una condotta sistematica volta a massimizzare i ricavi dell'appalto, in cui il dipendente aziendale una squallida politicaaveva espresso dell'impresa. Ricorre per cassazione l'Enecol Servizi s.r.l., affidandosi a nove motivi, al cui accoglimento si oppone con s.p.a.controricorso A.m.s.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, l'Enecol Servizi s.r.l., denunciando omessa, errata e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 impugnata per aver n. 5 c.p.c., censura la sentenza pronunciarsi sulla rigettato la propria domanda, senza limiti della propria eccedendofondatezza, discrezionalità. Con il secondo motivo di ricorso, l'Enecol Servizi s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 1453 c.c. e art. 6, comma 1, lett. a d.lgs. 22/97, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver escluso che la terra derivante dalle operazioni di bonifica dell'area pubblica rientrasse nella nozione di rifiuto. Con un altro secondo motivo di ricorso (con il numero d'ordine 2 la ricorrente contraddistingue due mezzi d'impugnazione), Enecol Servizi s.r.l., denunciando omessa, insufficiente ○ contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver deciso senza una prova certa in ordine alla non appartenenza del materiale trasportato alla categoria dei rifiuti, accreditando il comportamento dell'ispettore nominato dalla stazione appaltante per il controllo dello smaltimento rifiuti, tanto più che l'invio dell'autotreno Enecol, in data 31.3.1998, alla stazione di pesatura e controllo, non approdava a rilievi di sorta, posto che il formulario di identificazione rifiuti veniva compilato in modo conforme a tutti quelli precedenti. Con il terzo motivo di ricorso, Enecol Servizi s.r.l., contraddittoria motivazione su unomessa, insufficiente о fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver disatteso la decisione del Tribunale di non riconoscere attendibilità 5 alle dichiarazioni del teste Zambaldo, in quanto dipendente di altra impresa legata ad A.m.s.a. da altro contratto, e per non aver fornito alcun valutazione del grado di incidenza che l'inadempimento ha avuto nel contesto del complessivo rapporto contrattuale, tenendo conto che il vantaggio ottenuto mediante l'inadempimento (trasporto di g. 250 di terra, con beneficio di lire 360.000, con incidenza dello 0.088%) sarebbe stato inferiore rispetto a quello derivante dall'esatta esecuzione del contratto, da cui sarebbe conseguito un utile di lire 400.000.000. Con il quarto motivo di ricorso, l'Enecol Servizi s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione di norma di in relazione all'art. 360 n. 3 diritto (art. 1455 C.C., c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare gli atteggiamenti degli ausiliari delle parti il compimento delle operazioni di raccolta edurante carico dei rifiuti. Con il quinto motivo di ricorso, l'Enecol Servizi s.r.l., denunciando omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver enfatizzato le dichiarazioni del teste Zambaldo, le cui risposte furono solo generiche, e idonee a dimostrare l'esclusiva responsabilità dell'accaduto alla ditta Bonanno dalla quale lo stesso dipendeva. Con il sesto motivo di ricorso, l'Enecol Servizi s.r.l., " denunciando violazione e falsa applicazione di norma di " diritto (art. 1223 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fatto carico ad essa dei maggiori costi dell'espletamento del servizio, aggiudicato ad altra ditta dopo l'unilaterale risoluzione del contratto, secondo emergenze ambientali sopravvenute, non costituenti conseguenza immediata e diretta del preteso inadempimento Enecol. Con il settimo motivo di ricorso, l'Enecol Servizi s.r.l., denunciando omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, in c.p.c., censura la sentenzarelazione all'art. 360 n. 5 impugnata per aver trascurato che le clausole del nuovo contratto stipulato da A.m.s.a. con diverso appaltatore furono del tutto indipendenti dal preteso inadempimento di Enecol. Con l'ottavo motivo, l'Enecol Servizi s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), censura1453 c.C., la sentenza impugnata per aver fatto carico ad essa dei maggiori costi mentre il rapporto sarebbe dovuto continuare sentenza di secondo grado, in mancanza di unafino alla clausola risolutiva espressa e atteso il carattere costitutivo della sentenza che pronuncia la risoluzione.
2.1. Il primo motivo è inammissibile. Viene censurata, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'omessa pronuncia sulle domanda della ricorrente, tanto che nell'esposizione del mezzo si fa riferimento all'art. 7 112 c.p.c. La doglianza è confusa e generica: dalla prospettazione dell'omessa pronuncia sulle proprie domande passa, nella parte finale del mezzo, a riassumere la censura nell'imputabilità della risoluzione del contratto Corte d'appello ha ben di appalto. Che invece la analizzato, attribuendo l'iniziativa dell'illecito 31.3.1998, all'autista della contrattuale perpetrato il Enecol, e per esso, al datore di lavoro. Non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., che prescrive l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che la decisione difetti di motivazione sostanziale, occorrendo ai fini dell'illustrazione del motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa 10 insufficiente contraddittoria) su un punto decisivo della controversia (Cass. 29.5.2002, n. 7820; 25.7.2002, n. 10945).
2.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Con tale mezzo di doglianza la ricorrente muta radicalmente i termini della questione controversa. Dopo aver svolto, nel giudizio di merito, difese volte a far valere la non imputabilità a sé stessa dell'inadempimento e la non importanza dello stesso, sembra ora contestare che sussista l'inadempimento, sostenendo che la terra aggiunta ai rifiuti ingombranti ai fini dell'integrazione del carico, rientrasse nell'oggetto del contratto. 8 Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al non giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18.10.2013, n. 23675). I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass.
6.6.2000 n. 7579). È domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da su integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema d'indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell'atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, sostegno di una nuova pretesa, siano stati richiamati a determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema d'indagine (Cass. 10.10.2008, n. 24996). 2.2-bis. Il motivo 2-bis del ricorso (il ricorrente ha dato lo stesso numero d'ordine a due mezzi d'impugnazione) è parimenti inammissibile. Da ribadire ancora la confusione nell'esposizione del mezzo, che nella parte iniziale si ricollega al motivo precedentemente esposto, per ascrivere alla sentenza un insufficiente accertamento dei fatti nel considerare abusivo 1'85% del carico, fatto di terra, e solo il restante 15% di rifiuti, e nella seconda parte sembra screditare il comportamento dell'Ispettore A.m.s.a., alla cui iniziativa di inviare il carico alla pesatura, non fece riscontro la rilevazione di irregolarità in quella sede, in cui venne compilato il formulario di identificazione rifiuti, attribuendo agli stessi lo stesso codice di rifiuto impiegato in tutti i precedenti trasporti. La farraginosità degli aspetti asseritamente critici della motivazione, in cui pare impossibile individuare il fatto controverso e decisivo del giudizio, induce qui a la mancanza di un momento di sintesi cheriscontrare abiliti il giudice di legittimità a focalizzare il vero oggetto della censura. 10 In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avversO i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs.
2.2.2006 n. 40 ed impugnati per vizio di motivazione, poiché secondo l'art. 366-bis c.p.c., nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di chiara indicazione del fattoinammissibilità, la controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di puntualmente i limiti, in diritto) che ne circoscriva ingenerare incertezze in sede di maniera da non formulazione del ricorso e di valutazione della sua (Cass. 1.10.2007, n. 20603; 8.3.2013, n. ammissibilità 5858).
2.3. Anche con il terzo motivo di ricorso la Enecol cumula aspetti, che pur utilizzati al fine di smentire il proprio inadempimento, appaiono tra loro slegati ed eterogenei. Sembra potersi individuare una doglianza relativa all'attendibilità del teste Zambaldo, e di seguito altra censura per non avere la sentenza valutato il grado di incidenza di quello specifico inadempimento nel contesto del complessivo rapporto contrattuale, e infine una sorta dell'avente diritto alla prestazione,di consenso attraverso la tolleranza dell'ispettore A.m.s.a. 11 Sotto il primo profilo, la ricorrente si limita ad escludere l'attendibilità di quel teste sulla sola base della contraria valutazione del Tribunale, per il fatto che si trattava di dipendente di altra impresa legata ad A.m. s. a. da altro contratto: in realtà la Corte d'appello illustra chiaramente le ragioni per cui va dato credito allo Zambaldo, sia riguardo alla genuinità delle dichiarazioni, per un'iniziale accondiscendenza e una decisione di ribellarsi alle pressioni successiva Enecol, sia per l'assenza di un interesse dell'autista della ditta Bonanno, da cui il teste dipendeva, riguardo alle modalità di esecuzione del rapporto. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. 7.1.2009, n. 42). Sotto il secondo profilo, la ricorrente, nel semplificare i termini della questione alla trascurabile incidenza quantitativa del surplus di quel carico nell'economia complessiva dell'esecuzione del contratto, oblitera il ragionamento complessivo svolto dalla Corte d'appello, che attribuisce al fatto specifico del 31.3.1998 la rilevazione di un malvezzo endemico rivelante una scelta sistematica dell'appaltatore, volta a massimizzare i ricavi 12 d'appalto alle spalle del committente. La censura finisce per incorrere nello stesso difetto di "parziarietà" che la ricorrente ha inteso attribuire alla sentenza impugnata. Ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza,ricorso per l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla utilizzati dalelementi complessivamente stregua degli giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio di motivazione sul decisum, non potendo limitarsi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione (Cass. 11.7.2011, n. 15156). Non va dimenticato infatti che l'importanza dell'inadempimento non va commisurata alla sola incidenza economica di quella sola vicenda nella proiezione del valore economico complessivo dei ricavi dell'appaltatore, bensì all'elemento della fiducia che costituisce la causa del contratto. La 1. 20.3.1865 n. 2248, all. F, i cui principi sono applicabili in tema di appalti pubblici e con riferimento ai contratti stipulati da aziende di servizi dipendenti dagli enti locali (Cass. 17.4.2007, n. 9139), prevede quale ipotesi specifica di rescissione, la frode dell'appaltatore (art. 340). Nella motivazione del giudice di merito di un fatto, che per come si è svolto, rappresenta una gravità tale da scuotere la fiducia del 13 committente, in relazione alla natura del contratto, e agli interessi che vi sono connessi, tale da creare il ragionevole timore di nuove frodi, e quindi il pericolo per il buon fine dell'appalto. Sotto il terzo profilo, non sembra proprio potersi riscontrare nel giudizio della Corte d'appello una tolleranza del creditore attraverso il contegno del proprio il giudice di merito spiegaispettore Centamore: adeguatamente il contegno di quest'ultimo, nell'aver voluto documentare adeguatamente l'accaduto, anche nei suoi termini quantitativi.
2.4. L'inammissibilità del quarto motivo, prospettato come violazione dell'art. 1455 C.C., sotto il profilo della scarsa importanza dell'inadempimento, deriva dal presentare l'argomentazione della doglianza, ancora una volta, una critica all'apprezzamento del giudice sulle risultanze testimoniali. Non è consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell'errore di diritto, in relazione alla denuncia di vizio di violazione di legge, non pertinente rispetto al motivo di censura in concreto rivolto alla sentenza, concernente invece doglianze riferite alla motivazione ed al valore probatorio attribuito agli elementi posti a base della decisione (Cass. 18.11.2011, n. 24253).
2.5. L'inammissibilità del quinto motivo di ricorso deriva ? dal volersi trarre dalle dichiarazioni del teste Zambaldo, 14 del quale coglie l'implausibilità dei comportamenti, deduzioni diverse da quelle che hanno formato il convincimento della Corte d'appello. Il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l'individuazione del criterio logico posto а fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l'attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti (Cass. 22.2.2006, n. 3881; 26.1.2007, n. 1754).
2.6. Il sesto motivo è infondato. La ricorrente assume che al più può essere addebitabile il maggior costo del servizio fino al settembre 1998, non anche per il successivo anno contrattuale, fino al 30.9.1999, per il quale è stato stipulato un nuovo contratto. La sentenza impugnata, statuendo che la condanna dell'appaltatore va determinata in base ai maggiori costi affrontati per sopperire alle mancate prestazioni del contraente inadempiente per assicurare la continuità del servizio di smaltimento rifiuti, con un affidamento provvisorio dell'incarico, prima, e con il bando di un nuovo concorso per l'anno residuo, va esente da censure. 15 Va rammentato che in materia di appalto di opere pubbliche, in caso di rescissione del contratto da parte dell'ente pubblico, e dell'opera, il danno successivo riappalto risarcibile, ai sensi dell'art. 340, secondo comma, della legge 20.3.1865 n. 2248, all. F, non può che consistere anche nella maggiore spesa determinata dai maggiori oneri contrattuali affrontati al fine di garantire la continuità del servizio, anche sotto il profilo dell'incremento del del secondo contratto, conseguentecorrispettivo all'adeguamento ai prezzi di mercato (Cass. 8.8.2013, n. 18958). La norma ora citata dispone che la p.a., nel caso di dell'appaltatore, può rescindereinadempimento il contratto, attribuendole, in considerazione delle connotazioni pubblicistiche del contratto, un potere di autotutela in forza del quale può risolverlo con determinazione unilaterale: il secondo comma disciplina gli effetti della risoluzione, stabilendo che, qualora la P.A. "l'appaltatore...sarà eserciti il potere di autotutela, passibile del danno che provenisse all'amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio". quelloIl danno oggetto della previsione normativa è costituito dai maggiori costi sopportati nella stipulazione del nuovo contratto per la realizzazione dell'opera pubblica, ovvero per l'esecuzione d'ufficio (Cass. 15.10.2004, n. 20324; 4.11.2005, n. 21407). 16 2.7. Il settimo motivo, nel censurare la sentenza per il vizio di motivazione insito nel non aver considerato che le clausole del nuovo contratto stipulato con altro imprenditore erano del tutto autonome, si lega in gran parte al motivo che si è testé disatteso, posto che proprio il maggior onere per l'aggiudicazione di un nuovo appalto l'inadempimento costituisce la misura del danno per condizioni di fatto appaltatore. Quanto alle mutate (maggior produzione di rifiuti e conseguente incremento degli interventi di prelievo e trasposto dei rifiuti), si tratta comunque di un costo che l'amministrazione ha dovuto affrontare mediante la stipulazione di un nuovo contratto, а causa della risoluzione del primo. La non ascrivibilità del relativo costo all'appaltatore inadempiente potrebbe esser considerata nella misura in cui il rapporto risolto prevedesse limiti quantitativi al prelievo dei rifiuti, revisioni del prezzo per eventuali maggiori oneri. Circostanze che la ricorrente, nel formulare un vizio nella ricostruzione dei fatti limitandosi a riportare il testo del nuovo contratto contenuto in un documento di parte avversa, si guarda bene dall'allegare, sicché la censura risulta priva di decisività. L'esercizio del diritto di impugnazione non può prescindere dall'esistenza, in capo a chi se ne avvale, di un interesse che, dovendo essere concreto e attuale e configurandosi come condizione dell'azione, deve desumersi dal raffronto fra il contenuto della sentenza ed il gravame, ei in caso 17 di ricorso per cassazione con cui si censuri la titolarità di un diritto, deve estrinsecarsi secondo il requisito dell'autosufficienza, che impone, tra l'altro, che sia stato fatto specifico riferimento ad un eventuale esito più favorevole mercé l'applicazione dei criteri e della normativa di cui si invochi l'applicazione in sede di legittimità (Cass. 6.10.2005, n. 19510). In particolare, riguardo all'efficacia del materiale probatorio (nella specie, il testo del nuovo contratto), è necessario che il ricorrente indichi le ragioni del carattere decisivo del mezzo in ordine alla risoluzione della controversia giacché, per il principio di autosufficienza del ricorso, il controllo della decisività della prova deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto impugnatorio, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 31.1.2007, n. 2201; 17.11.2009, n. 24221).
2.8. L'ottavo motivo è palesemente infondato. La risoluzione del contratto, pur connessa ad una pronuncia avente natura costitutiva, ha effetto retroattivo, dal momento in cui si è verificato l'inadempienza (Cass. 10.3.2010, n. 5771; 30.8.2012, n. 14714). A maggior ragione ove si tratti di accertare la legittimità di un recessO unilaterale: sia nel contratto di appalto pubblico, in cui la rescissione del contratto adottata dalla stazione n. 2248, appaltante ai sensi dell'art. 340 1. 20.3.1865 all. F, produce ipso iure la risoluzione del contratto 18 (Cass. 23.7.1997, n. 6904), che nel contratto di appalto, in cui il recessO unilaterale del committente previsto dall'art. 1671 C.C. costituisce esercizio di un diritto potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta causa (Cass. 2.5.2011, n. 9645), in ogni caso si pone fine al rapporto, non essendo configurabile, da un canto, un nell'esecuzione diritto dell'appaltatore a proseguire dell'opera (avendo egli diritto solo, se non inadempiente, all'indennizzo previsto dalla norma sopra citata), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente.
3. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in E. 18.200, di cui E. 18.000 per compensi. Così deciso in Roma, il 27.3.2014 Il Presidente Il Consigliere estensore Joh an 怀 ན DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso IL 23 MAG 2014 l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. 42785 versate IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO € 217,50 // 11.25/8/2017. Andrad BIANCHI IL FUNZIONARIO 19