Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2026, n. 15019
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Errore revocatorio sulla legittimazione ad causam

    La Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di revocazione per il primo motivo, poiché la sentenza revocanda ha esaminato la questione della legittimazione ad agire dei soci, evidenziando che il soggetto destinatario dell'avviso di accertamento era la società, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale. La Corte ha specificato che la notifica dell'atto impositivo ai soci non li rendeva titolari del rapporto impositivo societario e che le loro doglianze erano state espressamente trattate e ritenute infondate.

  • Rigettato
    Errore revocatorio sulla questione di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale

    La Corte ha ritenuto infondato questo motivo, affermando che la sollecitazione alla rimessione di questioni dinanzi alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia non costituiscono propriamente dei 'motivi' di ricorso per revocazione, poiché si basano su un errore di giudizio e non su un errore percettivo. Inoltre, ha chiarito che la sentenza impugnata ha ritenuto superate tali questioni in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso erariale, ovvero per la carenza di legittimazione attiva dei soci. Infine, ha sottolineato che, trattandosi di società dichiarata fallita, la legittimazione processuale spettava alla curatela, rendendo inammissibili le questioni sollecitate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2026, n. 15019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15019
    Data del deposito : 19 maggio 2026

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