CASS
Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2026, n. 15019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15019 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso n. 15003-2023, proposto da: CANTARINI RT, c.f. [...], CANTARINI AN, c.f. [...], rappresentati e difesi dall’avv. FR O- Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato – Controricorrente Avverso la sentenza n. 3568/2023 della Corte di cassazione, depositata il 6.02.2023; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17.04.2026 dal Consigliere FR Federici;
udita la Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale TI Orru’, che ha chiesto il rigetto del ricorso 391 bis c.p.c. - Revocazione della sentenza n. 3568/2023 della Corte di cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 15019 Anno 2026 Presidente: FU EL GIUSEPPE Relatore: FE FRANCESCO Data pubblicazione: 19/05/2026 2 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici udito l’Avvocato Mariano Cigliano per i ricorrenti che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l’Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Dalla sentenza revocanda e dagli atti difensivi si evince che, a seguito di verifica condotta sulla società 3C Computer Italia s.r.l., relativa all’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle entrate notificò alla contribuente, nelle more dichiarata fallita, e dunque per essa al curatore, nonché ai suoi soci nell’anno 2006 AN IN, RT IN e VI AL (i quali hanno successivamente ceduto le rispettive quote sociali), l’avviso di accertamento, con cui, disconoscendo i costi e le spese da questa dichiarati, rideterminò l’imponibile ai fini ES, RA e VA. Inoltre, in forza della presunzione di distribuzione di utili occulti percepiti dagli ex tre soci, notificò nei loro confronti altrettanti atti impositivi, con cui pretese il pagamento delle imposte a titolo di maggior reddito di partecipazione. Questi ultimi atti furono impugnati dai rispettivi destinatari ed oggetto di giudizio, ormai definito in senso sfavorevole ai ricorrenti con ordinanza n. 891/2022 della Corte di cassazione. I tre (ex) soci avevano proposto anche ricorso avverso l’avviso di accertamento che attingeva la società. La Commissione tributaria provinciale di Roma ne accolse le ragioni con sentenza n. 248/2012. L’appello, con cui l’Agenzia delle entrate instava nelle sue pretese, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 2614/2014. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che la Corte di legittimità accolse con sentenza n. 3568/2023, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Con la predetta decisione il giudice di legittimità ha accolto il primo motivo erariale, con il quale si lamentava l’assenza di legittimazione dei soci ad impugnare l’avviso d’accertamento indirizzato nei confronti della compagine sociale, dichiarando assorbiti gli altri motivi di censura. La medesima sentenza, con riferimento alla richiesta dei contribuenti, i quali, 3 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici per l’ipotesi di accoglimento del ricorso erariale, invocavano «questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 come introdotto dalla legge n. 130 del 2022 che ha imposto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere della prova dei fatti a fondamento delle sue pretese», ha rilevato che «in ragione dell’accoglimento del primo motivo, restano superate le questioni di legittimità costituzionale e l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia prospettate dai controricorrenti con riferimento all’imputazione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Dette ultime, infatti, non solo attengono al merito, ma riguardano il rapporto derivante dagli avvisi emessi nei confronti dei soci, fatti oggetto di separato ricorso». Avverso la sentenza della Corte di cassazione, gli ex soci RT IN e AN IN hanno proposto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. ricorso per revocazione affidato a due motivi, cui l’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. La causa, trattata in adunanza camerale il 19 marzo 2024, in vista della quale i ricorrenti avevano depositato memoria illustrativa, è stata rinviata in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 14682/2024 del 27.05.2024. All’esito della discussione in pubblica udienza, celebrata il 17 aprile 2026, la controversia è stata decisa. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Nullità della sentenza revocanda in relazione agli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso l’evidente errore revocatorio sulla legittimazione ad causam dei ricorrenti, ex soci della 3C Computer Italia S.r.L., risultante dall’avviso di accertamento e dalla relativa notificazione», i contribuenti lamentano l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha accertato il difetto di legittimazione ad causam degli ex soci sulla supposizione che avessero impugnato in proprio, in qualità di soci, un avviso di accertamento emesso nei confronti di società a r.l., unica 4 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici parte dal lato passivo del rapporto impositivo, dimenticando però che lo stesso era stato notificato personalmente agli ex soci e riportava, sulla prima pagina, i loro nomi come destinatari di effetti per aver percepito dividendi occulti (in conseguenza dell’accertamento di utili occulti in capo alla società). Con il secondo motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Nullità della sentenza revocanda in relazione agli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso l’evidente errore revocatorio in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale e di richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE del 13 dicembre 2007 aventi ad oggetto la legittimazione ad causam degli ex soci ricorrenti», i contribuenti lamentano l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha superato le questioni di legittimità costituzionale e l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendole prospettate solo con riferimento all’imputazione agli ex soci degli utili extracontabili accertati. Si sostiene che tali questioni, in realtà, erano state sollevate dagli stessi anche (e proprio) in relazione al loro difetto di legittimazione ad causam. I ricorrenti, peraltro, hanno riproposto -evidentemente per l’ipotesi che all’accoglimento della domanda di revocazione debba seguire il giudizio rescissorio- questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel ricorso per cassazione in via subordinata all’accoglimento della tesi dell’ufficio, aventi ad oggetto il difetto di legittimazione dei soci, a cui era stato notificato l’avviso impugnato, nonché l’automatica attribuzione di utili a soci di una società con personalità giuridica, peraltro fallita, in difetto di istruzione probatoria e acquisizione documentale nei confronti degli stessi da parte dell’ufficio, in relazione agli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 53 (divieto di duplicazione d’imposta) e 111 Cost., per mezzo del quale entrano nel nostro ordinamento i principi di cui agli artt. 6 CEDU del 4 novembre 1950 (diritto di difesa), 16 – 17 (diritti di proprietà e impresa) e 47 – 48 (rispettivamente, equo processo e diritto di difesa) Carta dei diritti fondamentali Ue del 18 dicembre 2000; hanno riproposto poi, con il medesimo oggetto e sempre in via subordinata, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE del 13 dicembre 2007, 5 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici in relazione agli artt. 12 (principio di non discriminazione), 43 ss. (libertà di stabilimento), 49 ss. (libertà di prestazione dei servizi) TFUE, come pure alla normativa sopranazionale testé richiamata. Occorre innanzitutto evidenziare che ai fini della domanda di revocazione proposta ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la norma circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato (Cass., 14 novembre 2014, n. 24334; 29 marzo 2022, n. 10040; 13 dicembre 2022, n. 36349). Si è anche affermato che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., 15 gennaio 2009, n. 844; 28 marzo 2018, n. 7617). Ciò che rileva dunque è che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione debba basarsi esclusivamente sull'errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo a quo, ovvero degli atti propri del giudizio di legittimità, consistendo l'errore revocatorio in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. Ciò esclude la sua configurabilità nell'ipotesi in cui l’errore riguardi norme giuridiche, ossia l’interpretazione di esse, riconducendosi la loro violazione o falsa applicazione nell’errore di diritto (Cass., 15 giugno 2009, n. 13367; 22 settembre 2017, n. 19926). L’errore percettivo deve avere inoltre i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli 6 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo;
deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali, oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non deve concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr. ex multis, Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181). Ed in tal senso si è ulteriormente affermato che in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (cfr. Sez. U, 19 luglio 2024, n. 20013, relativo ad una fattispecie nella quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione). Ebbene, nel caso controverso, e con riguardo al primo dei motivi per i quali è stata formulata domanda di revocazione, le doglianze dei ricorrenti sono indirizzate a denunciare che la sentenza rescindente aveva escluso la loro legittimazione processuale sull’assunto che l’atto impositivo era indirizzato alla società, e che pertanto era solo questa ad avere legittimazione, senza avvedersi che quell’atto impositivo era stato loro notificato ed i loro nomi campeggiavano nell’intestazione dell’avviso impugnato. 7 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici La domanda di revocazione, con riferimento al primo motivo, è inammissibile. Dalla lettura della sentenza revocanda si evince che quel Collegio ha esaminato la questione, evidenziando come della legittimazione ad agire i soci fossero carenti perché dalla mera prospettazione della vicenda era palese che soggetto destinatario dell’avviso d’accertamento fosse la società, peraltro già in stato di fallimento, dotata di personalità giuridica per essere una società a responsabilità limitata. Ha spiegato che le società di capitali sono dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, senza che possa riconoscersi al singolo socio la legittimazione ad assumere iniziative esterne, come appunto le azioni giudiziarie e l’impugnabilità di atti. Ciò doveva intendersi anche con riferimento alle società per le quali fosse stato dichiarato il fallimento, come nel caso di specie, rispetto alle quali dunque il socio non poteva agire in surrogatoria. Tanto più che per l’ipotesi di fallimento neppure la società poteva assumere legittimazione processuale, spettando questa al curatore. Ha trattato poi “espressamente” della questione, sollevata dalla difesa dei contribuenti, relativa alla notifica dell’atto impositivo nei confronti della società, di cui erano stati destinatari anche loro, e della conseguente considerazione secondo cui tale notifica li rendeva litisconsorti necessari. Ha ritenuto infondate tali difese, chiarendo che «Irrilevante, ai fini di ritenere i soci legittimati ad impugnare l’avviso societario, è la circostanza che il medesimo sia stato loro notificato, non potendosi condividere l’assunto secondo cui la notifica avrebbe determinato la costituzione del rapporto impositivo. Infatti, va tenuto distinto il profilo dell’opponibilità ai soci dell’accertamento societario dal profilo della titolarità del rapporto sorto con quest’ultimo. L’interesse ad agire, così come prospettato dagli stessi soci, attiene al rapporto impositivo costituitosi con gli avvisi di accertamento personali ed involge l’ulteriore questione, estranea a questo giudizio, della possibilità di far valere in quella sede vizi propri dell’accertamento societario». Il passaggio argomentativo della sentenza appena riportato esclude radicalmente i presupposti del ricorso per revocazione. Nessuno degli elementi necessari alla revocazione, tra quelli già individuati nelle pagine 8 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici precedenti, è presente nel caso di specie. Anzi, in modo conclamato, rispetto alla denuncia secondo cui la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti soffriva della mancata considerazione della circostanza che lo stesso era stato notificato personalmente agli ex soci e riportava, sulla prima pagina, i loro nomi come destinatari di effetti per aver percepito dividendi occulti, dimostra come della questione il collegio della sentenza revocanda se ne è espressamente occupato. Nessuna svista e nessun errore percettivo può pertanto essere attribuita alla pronuncia ai fini revocatori. In disparte, il passaggio argomentativo della sentenza revocanda richiamava, consapevolmente rispetto alle doglianze dei contribuenti, proprio tutte le tutele che i soci, a loro volta destinatari di atti specifici con cui l’ufficio aveva inteso contestare un maggior reddito di partecipazione al capitale sociale della compagine giuridica sottoposta ad accertamento. E tra le difese che il singolo socio può apprestare per contrastare gli addebiti erariali di distribuzione degli utili occulti della società, non vi sono solo quelle indirizzate a provare la mancata distribuzione degli utili sociali non dichiarati, ma anche quelle con cui è lo stesso socio che può allegare prova che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società (cfr. Cass., 16 aprile 2025, n. 10004; 24 luglio 2024, n. 21158). Il motivo in conclusione si rivela inammisssibile. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che nella pronuncia revocanda il collegio abbia respinto la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina, e comunque a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, in ordine alla mancata previsione di una legittimazione ad causam degli ex soci ricorrenti. Assumono che il giudice di legittimità avesse esaminato, e respinto le istanze, solo in riferimento all’imputazione agli ex soci degli utili extracontabili, laddove la difesa aveva sollevato la questione proprio con riguardo al loro difetto di legittimazione nella causa afferente all’avviso di accertamento relativo al maggior reddito imputato alla società. Questo profilo si rivela infondato. Intanto la sollecitazione alla rimessione di questioni dinanzi alla Corte Costituzionale, oppure al rinvio dinanzi alla Corte di Giustizia, non 9 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici costituiscono propriamente dei “motivi” di ricorso, ma con essi, sul presupposto di un contrasto della disciplina positiva nazionale con i parametri costituzionali o unionali, la parte processuale “invita” l’organo giudicante a valutare l’opportunità di investire il Giudice delle leggi, o in via pregiudiziale la Corte di Giustizia, perché si pronuncino in merito, pone già seri dubbi sulla identificazione di quell’errore percettivo, cioè di quella svista, nei termini già enunciati in tema di presupposti per il promovimento di un ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (cfr. Cass., 16 febbraio 2023, n. 4893); né può affermarsi che la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c. -nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione- violi il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri (cfr. Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181). Nel caso di specie nella sentenza impugnata per revocazione il giudice ha ritenuto superate le questioni di legittimità costituzionale, oltre che l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando sì l’imputazione ai soci degli utili extracontabili, ma, quale premessa logica, in ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso erariale per cassazione, ossia perché ha ritenuto i soci-contribuenti privi di legittimazione attiva ad impugnare l’atto impositivo indirizzato a società con personalità giuridica, peraltro dichiarata fallita. Ciò significa che le determinazioni sono state assunte considerando proprio la fondatezza della denunciata carenza di legittimazione dei soci, e dunque vagliando questo elemento ai fini della esclusione dei presupposti per sollevare questioni di legittimità costituzionale o di contrasti con la disciplina unionale. D’altronde è naturale che la medesima doglianza dei contribuenti, in ordine alla pretesa legittimazione ad agire avverso l’atto impositivo incidente 10 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici direttamente sulla società, avesse la finalità “mediata” di veder riconosciuta una posizione processuale attiva per la tutela “immediata” del proprio patrimonio, ossia della posizione giuridica soggettiva incisa dalla pretesa fiscale per distribuzione occulta degli utili illecitamente conseguiti dalla società. Ed infatti dalla lettura del ricorso per revocazione, laddove, dalle difese articolate con la memoria del 7.12.2022, in vista della decisione poi assunta con la sentenza ora revocanda, e qui riprodotte, si evince che la finalità immediata era proprio e solo quella di tutelarsi dalle pretese fiscali per presunta occulta distribuzione dei maggiori redditi conseguiti dalla società, ciò per cui si pretendeva di agire direttamente avverso l’atto impositivo notificato alla società. Risulta allora rigorosamente logico che, laddove nella sentenza revocanda si conclude per il superamento della necessità di proporre questioni di legittimità costituzionale o rinvii pregiudiziali alla Corte unionale, il riferimento agli utili extracontabili ed al loro addebito pro quota ai soci già scontava un giudizio non solo riferito alla considerazione che ormai nei confronti dei soci era divenuto definitivo l’accertamento del rispettivo debito d’imposta (per la conclusione, con sentenza n. 891/2022 di questa Corte, del contenzioso relativo agli atti impositivi indirizzati agli odierni ricorrenti - oltre che alla socia AL VI qui non ricorrente-), ma anche, e soprattutto, per il superamento, in senso recessivo per i ricorrenti, della pretesa legittimazione processuale ad agire direttamente contro l’avviso d’accertamento notificato alla società. A parte l’assenza del presupposto della svista, ossia dell’errore percettivo -in questa ipotesi e per quanto chiarito qui inesistente-, il contenuto della sentenza revocanda va interpretato proprio quale corretta individuazione dell’oggetto delle questioni controverse e della corretta percezione delle richieste difensive dei soci. Per mera completezza, deve aggiungersi che il ricorso per revocazione è inammissibile sotto un’ulteriore prospettiva. Esso non si confronta affatto con il contenuto della sentenza e non ne coglie il senso, laddove, lamentando un vuoto di tutela giurisdizionale nella normativa nazionale -per come interpretata dalla giurisprudenza- in tema di legittimazione processuale 11 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici attiva tra società e soci nelle ipotesi di accertamenti fiscali notificati alla società, non tiene conto che nel caso di specie si trattava di società dichiarata fallita, e, come chiarito esplicitamente nella revocanda sentenza, l’avviso d’accertamento, nel 2011, era stato notificato al curatore fallimentare. Ebbene, posto che in tal caso, per lo spossessamento dei beni subìto dalla società, la legittimazione processuale è pacificamente riconosciuta in capo alla sola curatela e neppure al legale rappresentante della società, salva l’ipotesi in cui quest’ultimo si sostituisca al curatore inerte, nei limiti comunque da ultimo indicati in giurisprudenza (cfr. Sez. U, 28 aprile 2023, n. 11287), le questioni sollecitate alla Corte costituzionale così come alla Corte di Giustizia non avrebbero potuto trovare ingresso. Le conclusioni appena illustrate spiegano l’inammissibilità, quanto l’inutilità, della reiterata sollecitazione, rivolta con il presente ricorso, alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte delle leggi, così come al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. In definitiva il ricorso per revocazione è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo, tenendo conto del valore della causa definita con la sentenza avverso la quale è stata proposta revocazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate controricorrente, che si liquidano nella misura di € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore FR FE Il Presidente SE FU EL
udita la Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale TI Orru’, che ha chiesto il rigetto del ricorso 391 bis c.p.c. - Revocazione della sentenza n. 3568/2023 della Corte di cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 15019 Anno 2026 Presidente: FU EL GIUSEPPE Relatore: FE FRANCESCO Data pubblicazione: 19/05/2026 2 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici udito l’Avvocato Mariano Cigliano per i ricorrenti che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per l’Agenzia delle entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Dalla sentenza revocanda e dagli atti difensivi si evince che, a seguito di verifica condotta sulla società 3C Computer Italia s.r.l., relativa all’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle entrate notificò alla contribuente, nelle more dichiarata fallita, e dunque per essa al curatore, nonché ai suoi soci nell’anno 2006 AN IN, RT IN e VI AL (i quali hanno successivamente ceduto le rispettive quote sociali), l’avviso di accertamento, con cui, disconoscendo i costi e le spese da questa dichiarati, rideterminò l’imponibile ai fini ES, RA e VA. Inoltre, in forza della presunzione di distribuzione di utili occulti percepiti dagli ex tre soci, notificò nei loro confronti altrettanti atti impositivi, con cui pretese il pagamento delle imposte a titolo di maggior reddito di partecipazione. Questi ultimi atti furono impugnati dai rispettivi destinatari ed oggetto di giudizio, ormai definito in senso sfavorevole ai ricorrenti con ordinanza n. 891/2022 della Corte di cassazione. I tre (ex) soci avevano proposto anche ricorso avverso l’avviso di accertamento che attingeva la società. La Commissione tributaria provinciale di Roma ne accolse le ragioni con sentenza n. 248/2012. L’appello, con cui l’Agenzia delle entrate instava nelle sue pretese, fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 2614/2014. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che la Corte di legittimità accolse con sentenza n. 3568/2023, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. Con la predetta decisione il giudice di legittimità ha accolto il primo motivo erariale, con il quale si lamentava l’assenza di legittimazione dei soci ad impugnare l’avviso d’accertamento indirizzato nei confronti della compagine sociale, dichiarando assorbiti gli altri motivi di censura. La medesima sentenza, con riferimento alla richiesta dei contribuenti, i quali, 3 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici per l’ipotesi di accoglimento del ricorso erariale, invocavano «questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546 del 1992 come introdotto dalla legge n. 130 del 2022 che ha imposto a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere della prova dei fatti a fondamento delle sue pretese», ha rilevato che «in ragione dell’accoglimento del primo motivo, restano superate le questioni di legittimità costituzionale e l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia prospettate dai controricorrenti con riferimento all’imputazione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Dette ultime, infatti, non solo attengono al merito, ma riguardano il rapporto derivante dagli avvisi emessi nei confronti dei soci, fatti oggetto di separato ricorso». Avverso la sentenza della Corte di cassazione, gli ex soci RT IN e AN IN hanno proposto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. ricorso per revocazione affidato a due motivi, cui l’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. La causa, trattata in adunanza camerale il 19 marzo 2024, in vista della quale i ricorrenti avevano depositato memoria illustrativa, è stata rinviata in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 14682/2024 del 27.05.2024. All’esito della discussione in pubblica udienza, celebrata il 17 aprile 2026, la controversia è stata decisa. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Nullità della sentenza revocanda in relazione agli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso l’evidente errore revocatorio sulla legittimazione ad causam dei ricorrenti, ex soci della 3C Computer Italia S.r.L., risultante dall’avviso di accertamento e dalla relativa notificazione», i contribuenti lamentano l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha accertato il difetto di legittimazione ad causam degli ex soci sulla supposizione che avessero impugnato in proprio, in qualità di soci, un avviso di accertamento emesso nei confronti di società a r.l., unica 4 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici parte dal lato passivo del rapporto impositivo, dimenticando però che lo stesso era stato notificato personalmente agli ex soci e riportava, sulla prima pagina, i loro nomi come destinatari di effetti per aver percepito dividendi occulti (in conseguenza dell’accertamento di utili occulti in capo alla società). Con il secondo motivo di ricorso per revocazione, così rubricato: «Nullità della sentenza revocanda in relazione agli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., atteso l’evidente errore revocatorio in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale e di richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE del 13 dicembre 2007 aventi ad oggetto la legittimazione ad causam degli ex soci ricorrenti», i contribuenti lamentano l’errore di fatto nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha superato le questioni di legittimità costituzionale e l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendole prospettate solo con riferimento all’imputazione agli ex soci degli utili extracontabili accertati. Si sostiene che tali questioni, in realtà, erano state sollevate dagli stessi anche (e proprio) in relazione al loro difetto di legittimazione ad causam. I ricorrenti, peraltro, hanno riproposto -evidentemente per l’ipotesi che all’accoglimento della domanda di revocazione debba seguire il giudizio rescissorio- questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel ricorso per cassazione in via subordinata all’accoglimento della tesi dell’ufficio, aventi ad oggetto il difetto di legittimazione dei soci, a cui era stato notificato l’avviso impugnato, nonché l’automatica attribuzione di utili a soci di una società con personalità giuridica, peraltro fallita, in difetto di istruzione probatoria e acquisizione documentale nei confronti degli stessi da parte dell’ufficio, in relazione agli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 53 (divieto di duplicazione d’imposta) e 111 Cost., per mezzo del quale entrano nel nostro ordinamento i principi di cui agli artt. 6 CEDU del 4 novembre 1950 (diritto di difesa), 16 – 17 (diritti di proprietà e impresa) e 47 – 48 (rispettivamente, equo processo e diritto di difesa) Carta dei diritti fondamentali Ue del 18 dicembre 2000; hanno riproposto poi, con il medesimo oggetto e sempre in via subordinata, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE del 13 dicembre 2007, 5 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici in relazione agli artt. 12 (principio di non discriminazione), 43 ss. (libertà di stabilimento), 49 ss. (libertà di prestazione dei servizi) TFUE, come pure alla normativa sopranazionale testé richiamata. Occorre innanzitutto evidenziare che ai fini della domanda di revocazione proposta ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la norma circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato (Cass., 14 novembre 2014, n. 24334; 29 marzo 2022, n. 10040; 13 dicembre 2022, n. 36349). Si è anche affermato che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza, che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., 15 gennaio 2009, n. 844; 28 marzo 2018, n. 7617). Ciò che rileva dunque è che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione debba basarsi esclusivamente sull'errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo a quo, ovvero degli atti propri del giudizio di legittimità, consistendo l'errore revocatorio in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. Ciò esclude la sua configurabilità nell'ipotesi in cui l’errore riguardi norme giuridiche, ossia l’interpretazione di esse, riconducendosi la loro violazione o falsa applicazione nell’errore di diritto (Cass., 15 giugno 2009, n. 13367; 22 settembre 2017, n. 19926). L’errore percettivo deve avere inoltre i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli 6 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo;
deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali, oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non deve concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr. ex multis, Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181). Ed in tal senso si è ulteriormente affermato che in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (cfr. Sez. U, 19 luglio 2024, n. 20013, relativo ad una fattispecie nella quale questa Corte aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione). Ebbene, nel caso controverso, e con riguardo al primo dei motivi per i quali è stata formulata domanda di revocazione, le doglianze dei ricorrenti sono indirizzate a denunciare che la sentenza rescindente aveva escluso la loro legittimazione processuale sull’assunto che l’atto impositivo era indirizzato alla società, e che pertanto era solo questa ad avere legittimazione, senza avvedersi che quell’atto impositivo era stato loro notificato ed i loro nomi campeggiavano nell’intestazione dell’avviso impugnato. 7 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici La domanda di revocazione, con riferimento al primo motivo, è inammissibile. Dalla lettura della sentenza revocanda si evince che quel Collegio ha esaminato la questione, evidenziando come della legittimazione ad agire i soci fossero carenti perché dalla mera prospettazione della vicenda era palese che soggetto destinatario dell’avviso d’accertamento fosse la società, peraltro già in stato di fallimento, dotata di personalità giuridica per essere una società a responsabilità limitata. Ha spiegato che le società di capitali sono dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, senza che possa riconoscersi al singolo socio la legittimazione ad assumere iniziative esterne, come appunto le azioni giudiziarie e l’impugnabilità di atti. Ciò doveva intendersi anche con riferimento alle società per le quali fosse stato dichiarato il fallimento, come nel caso di specie, rispetto alle quali dunque il socio non poteva agire in surrogatoria. Tanto più che per l’ipotesi di fallimento neppure la società poteva assumere legittimazione processuale, spettando questa al curatore. Ha trattato poi “espressamente” della questione, sollevata dalla difesa dei contribuenti, relativa alla notifica dell’atto impositivo nei confronti della società, di cui erano stati destinatari anche loro, e della conseguente considerazione secondo cui tale notifica li rendeva litisconsorti necessari. Ha ritenuto infondate tali difese, chiarendo che «Irrilevante, ai fini di ritenere i soci legittimati ad impugnare l’avviso societario, è la circostanza che il medesimo sia stato loro notificato, non potendosi condividere l’assunto secondo cui la notifica avrebbe determinato la costituzione del rapporto impositivo. Infatti, va tenuto distinto il profilo dell’opponibilità ai soci dell’accertamento societario dal profilo della titolarità del rapporto sorto con quest’ultimo. L’interesse ad agire, così come prospettato dagli stessi soci, attiene al rapporto impositivo costituitosi con gli avvisi di accertamento personali ed involge l’ulteriore questione, estranea a questo giudizio, della possibilità di far valere in quella sede vizi propri dell’accertamento societario». Il passaggio argomentativo della sentenza appena riportato esclude radicalmente i presupposti del ricorso per revocazione. Nessuno degli elementi necessari alla revocazione, tra quelli già individuati nelle pagine 8 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici precedenti, è presente nel caso di specie. Anzi, in modo conclamato, rispetto alla denuncia secondo cui la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti soffriva della mancata considerazione della circostanza che lo stesso era stato notificato personalmente agli ex soci e riportava, sulla prima pagina, i loro nomi come destinatari di effetti per aver percepito dividendi occulti, dimostra come della questione il collegio della sentenza revocanda se ne è espressamente occupato. Nessuna svista e nessun errore percettivo può pertanto essere attribuita alla pronuncia ai fini revocatori. In disparte, il passaggio argomentativo della sentenza revocanda richiamava, consapevolmente rispetto alle doglianze dei contribuenti, proprio tutte le tutele che i soci, a loro volta destinatari di atti specifici con cui l’ufficio aveva inteso contestare un maggior reddito di partecipazione al capitale sociale della compagine giuridica sottoposta ad accertamento. E tra le difese che il singolo socio può apprestare per contrastare gli addebiti erariali di distribuzione degli utili occulti della società, non vi sono solo quelle indirizzate a provare la mancata distribuzione degli utili sociali non dichiarati, ma anche quelle con cui è lo stesso socio che può allegare prova che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società (cfr. Cass., 16 aprile 2025, n. 10004; 24 luglio 2024, n. 21158). Il motivo in conclusione si rivela inammisssibile. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che nella pronuncia revocanda il collegio abbia respinto la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina, e comunque a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, in ordine alla mancata previsione di una legittimazione ad causam degli ex soci ricorrenti. Assumono che il giudice di legittimità avesse esaminato, e respinto le istanze, solo in riferimento all’imputazione agli ex soci degli utili extracontabili, laddove la difesa aveva sollevato la questione proprio con riguardo al loro difetto di legittimazione nella causa afferente all’avviso di accertamento relativo al maggior reddito imputato alla società. Questo profilo si rivela infondato. Intanto la sollecitazione alla rimessione di questioni dinanzi alla Corte Costituzionale, oppure al rinvio dinanzi alla Corte di Giustizia, non 9 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici costituiscono propriamente dei “motivi” di ricorso, ma con essi, sul presupposto di un contrasto della disciplina positiva nazionale con i parametri costituzionali o unionali, la parte processuale “invita” l’organo giudicante a valutare l’opportunità di investire il Giudice delle leggi, o in via pregiudiziale la Corte di Giustizia, perché si pronuncino in merito, pone già seri dubbi sulla identificazione di quell’errore percettivo, cioè di quella svista, nei termini già enunciati in tema di presupposti per il promovimento di un ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (cfr. Cass., 16 febbraio 2023, n. 4893); né può affermarsi che la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c. -nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione- violi il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri (cfr. Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181). Nel caso di specie nella sentenza impugnata per revocazione il giudice ha ritenuto superate le questioni di legittimità costituzionale, oltre che l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando sì l’imputazione ai soci degli utili extracontabili, ma, quale premessa logica, in ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso erariale per cassazione, ossia perché ha ritenuto i soci-contribuenti privi di legittimazione attiva ad impugnare l’atto impositivo indirizzato a società con personalità giuridica, peraltro dichiarata fallita. Ciò significa che le determinazioni sono state assunte considerando proprio la fondatezza della denunciata carenza di legittimazione dei soci, e dunque vagliando questo elemento ai fini della esclusione dei presupposti per sollevare questioni di legittimità costituzionale o di contrasti con la disciplina unionale. D’altronde è naturale che la medesima doglianza dei contribuenti, in ordine alla pretesa legittimazione ad agire avverso l’atto impositivo incidente 10 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici direttamente sulla società, avesse la finalità “mediata” di veder riconosciuta una posizione processuale attiva per la tutela “immediata” del proprio patrimonio, ossia della posizione giuridica soggettiva incisa dalla pretesa fiscale per distribuzione occulta degli utili illecitamente conseguiti dalla società. Ed infatti dalla lettura del ricorso per revocazione, laddove, dalle difese articolate con la memoria del 7.12.2022, in vista della decisione poi assunta con la sentenza ora revocanda, e qui riprodotte, si evince che la finalità immediata era proprio e solo quella di tutelarsi dalle pretese fiscali per presunta occulta distribuzione dei maggiori redditi conseguiti dalla società, ciò per cui si pretendeva di agire direttamente avverso l’atto impositivo notificato alla società. Risulta allora rigorosamente logico che, laddove nella sentenza revocanda si conclude per il superamento della necessità di proporre questioni di legittimità costituzionale o rinvii pregiudiziali alla Corte unionale, il riferimento agli utili extracontabili ed al loro addebito pro quota ai soci già scontava un giudizio non solo riferito alla considerazione che ormai nei confronti dei soci era divenuto definitivo l’accertamento del rispettivo debito d’imposta (per la conclusione, con sentenza n. 891/2022 di questa Corte, del contenzioso relativo agli atti impositivi indirizzati agli odierni ricorrenti - oltre che alla socia AL VI qui non ricorrente-), ma anche, e soprattutto, per il superamento, in senso recessivo per i ricorrenti, della pretesa legittimazione processuale ad agire direttamente contro l’avviso d’accertamento notificato alla società. A parte l’assenza del presupposto della svista, ossia dell’errore percettivo -in questa ipotesi e per quanto chiarito qui inesistente-, il contenuto della sentenza revocanda va interpretato proprio quale corretta individuazione dell’oggetto delle questioni controverse e della corretta percezione delle richieste difensive dei soci. Per mera completezza, deve aggiungersi che il ricorso per revocazione è inammissibile sotto un’ulteriore prospettiva. Esso non si confronta affatto con il contenuto della sentenza e non ne coglie il senso, laddove, lamentando un vuoto di tutela giurisdizionale nella normativa nazionale -per come interpretata dalla giurisprudenza- in tema di legittimazione processuale 11 RGN 15003/2023 Consigliere est. Federici attiva tra società e soci nelle ipotesi di accertamenti fiscali notificati alla società, non tiene conto che nel caso di specie si trattava di società dichiarata fallita, e, come chiarito esplicitamente nella revocanda sentenza, l’avviso d’accertamento, nel 2011, era stato notificato al curatore fallimentare. Ebbene, posto che in tal caso, per lo spossessamento dei beni subìto dalla società, la legittimazione processuale è pacificamente riconosciuta in capo alla sola curatela e neppure al legale rappresentante della società, salva l’ipotesi in cui quest’ultimo si sostituisca al curatore inerte, nei limiti comunque da ultimo indicati in giurisprudenza (cfr. Sez. U, 28 aprile 2023, n. 11287), le questioni sollecitate alla Corte costituzionale così come alla Corte di Giustizia non avrebbero potuto trovare ingresso. Le conclusioni appena illustrate spiegano l’inammissibilità, quanto l’inutilità, della reiterata sollecitazione, rivolta con il presente ricorso, alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale alla Corte delle leggi, così come al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. In definitiva il ricorso per revocazione è infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo, tenendo conto del valore della causa definita con la sentenza avverso la quale è stata proposta revocazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle entrate controricorrente, che si liquidano nella misura di € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il giorno 17 aprile 2026 Il Consigliere estensore FR FE Il Presidente SE FU EL