CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni: utilizzo in un procedimento diverso “stralciato” da quello originario dopo il 31 agosto 2020Accesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 7 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 33350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33350 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US LO, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Renato Jappelli e dall'avv. Valerio Spigarelli, di fiducia avverso la ordinanza n. 5010/22 in data 22/12/2022 del Tribunale di Napoli, dodicesima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la memoria difensiva contenente motivo nuovo in data 12/04/2023; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Renato Jappelli e avv. Valerio Spigarelli, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33350 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/12/2022, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di LO US avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 11/04/2022 e sostituita dal Tribunale di Napoli con ordinanza in data 13/09/2022 con la misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (sent. n. 45879 del 18/10/2022), annullava il provvedimento impugnato per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari e disponeva nei confronti di LO US l'immediata cessazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caserta. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di LO US, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In premessa il ricorrente ha dichiarato di aver interesse alla proposizione del ricorso in ragione della volontà di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione subìta nel presente procedimento in caso di accoglimento dell'impugnazione. In sede di annullamento la Suprema Corte aveva ritenuto rilevabile il denunciato vizio di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite mediante captatore informatico inoculato nel cellulare dell'imprenditore RG RS nell'ambito di altro procedimento n. 11733/2019, stante la risposta inappagante resa dal Tribunale con motivazione assertiva, contraddittoria nonché errata. Il Tribunale in sede di rinvio ha escluso la sussistenza della connessione tra i reati per i quali era stata disposta l'attività captativa e quelli ascritti al US e ha riconosciuto come il materiale intercettivo rilevante ai fini della prova dei fatti che fondano le contestazioni di cui al presente procedimento sia stato adottato dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento n. 11733/2019 diverso da quello in disamina: quest'ultimo procedimento (n. 11973/2021) è stato iscritto in data 23/04/2021, ed è a tale data che occorre fare riferimento per l'individuazione della norma regolatrice della materia. Inoltre, richiamato a sostegno di tale conclusione una sentenza della Suprema Corte secondo la quale la locuzione "procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020" si riferisca ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni aliunde captate, e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate, ha riconosciuto che è solo per la circolazione extraprocedinnentale del dato captativo che si pone la 2 questione del divieto di utilizzabilità e delle deroghe, e non già nel diverso procedimento nel quale le intercettazioni stesse siano state generate (Sez. 5, n. 37911 del 20/07/2022, Saponara, non mass.). In conseguenza di ciò, il Tribunale ha concluso per la piena utilizzabilità delle intercettazioni, revocando la misura cautelare nei confronti del US per la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. 3. Il ricorrente ha lamentato non solo la mancata applicazione del principio di diritto indicato nella sentenza rescindente in riferimento alla utilizzabilità extraprocedimentale delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite mediante captatore informatico, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., come riformulato ex art. 2, comma 8 d.l. n. 161/2019, come sostituito dal d.l. n. 28/2020, convertito con legge n. 70/2020, ma anche il fatto che se ne sia discostato aderendo ad un'interpretazione del tutto fuorviante della disciplina applicabile nella fattispecie. La Corte aveva riconosciuto come al fine di valutare l'operatività del nuovo regime occorreva avere riguardo alla data di iscrizione del procedimento nel quale le intercettazioni venivano disposte, non già di quello nel quale dovrebbero confluire. Del resto, ove avesse reputato di accedere all'opposta interpretazione offerta dal Tribunale in sede di rinvio, la Corte di cassazione, non avrebbe fornito la cristallina indicazione per la quale, nel caso di specie, "trova applicazione la normativa precedente", sollecitando il giudice della cautela ad effettuare una più compiuta valutazione in ordine alla sussistenza della connessione richiesta dalle Sezioni Unite Cavallo e non avrebbe annullato l'ordinanza, potendo essa stessa valutare l'operatività del nuovo regime dell'art. 270 cod. proc. pen. in ragione della mera data di iscrizione del presente procedimento (n. 11973/2021), certamente successiva al 31 agosto 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In sede di annullamento, la Suprema Corte ha ritenuto l'essenzialità di "una più attenta e concreta verifica della connessione tra i reati quale legame sostanziale tra il reato per il quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata concessa e il reato emerso in base ai risultati di tale intercettazione sì da rendere quest'ultimo reato riconducibile all'originario provvedimento autorizzativo, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco" ...". 2.1. Sulla scorta del principio affermato con la sentenza di annullamento, che rinvia alla necessità di verificare il momento di iscrizione del procedimento (e 3 non del reato) nel quale dovrebbero essere utilizzate le intercettazioni disposte nel diverso procedimento al fine di poter applicare la disciplina prevista dal nuovo art. 270 cod. proc. pen., il Tribunale ha ritenuto che sia chiaramente emerso che: -le intercettazioni censurate sono state autorizzate nel proc. n. 11733/2019 RGNR e sono fondate sugli esiti dell'attività di captazione dell'utenza telefonica in uso a RI De SI;
il tenore delle conversazioni tra il De SI ed AM SS ha determinato l'iscrizione nel proc. n. 11733/2019 del predetto AM SS in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., come da provvedimento di iscrizione del 16/09/2020; -con successivi decreti del 30/10/2020 e del 09/12/2020, il pubblico ministero, sempre nell'ambito del procedimento n. 11733/2019 ha disposto l'iscrizione, tra gli altri, di RG RS e di AD RS, in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 648- bis, 416-bis.1 cod. pen.; -con decreto del 02/02/2021, il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione del ricorrente LO US, unitamente a RG RS, AD RS, AN AG e IN ME in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 353 cpv., 416-bis. 1 cod. pen.; -con decreto del 23/04/2021, il pubblico ministero ha disposto la stralcio delle posizioni di LO US, RG RS, AD RS, AN AG e IN ME, disponendo formarsi autonomo procedimento (n. 11973/2021 RGNR) in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 353 cpv., 416-bis. 1 cod. pen., in quanto ritenute non strettamente connesse a quelle riguardanti le iscrizioni nel proc. n. 11733/2019; nel proc. n. 11973/2019, con decreto in data 28/04/2021, venivano iscritti, per il medesimo reato, TE BI ON e CE CI;
-con decreto del 20/05/2021, il pubblico ministero, sempre nel proc. n. 11973/2021, procedeva all'iscrizione di LO US oltre che di RG RS, di AD RS, AN AG e IN ME in ordine al delitto di cui agli artt. 319, 321, 416-bis. 1 cod. pen. 2.2. Il Tribunale, dopo aver ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824 - 01), ha precisato come "non solo il Pubblico Ministero, nel momento in cui ha proceduto allo stralcio ... ha ritenuto che non vi fosse alcuna connessione tra i fatti di corruzione emersi a carico del US ed i coindagati e quelli di riciclaggio che avevano giustificato l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione, ma, come 4 evidenziato dalla Suprema Corte, è stato questo stesso Tribunale che, nell'escludere la sussistenza dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione per la corruzione contestata al US, ha di fatto escluso l'esistenza di qualsiasi forma di connessione riconducendo le fattispecie corruttive ad una progettualità personale di RS RG e del figlio AD, disancorandole da un più ampio contesto di stampo camorristico. [...] il confronto col provvedimento autorizzativo e con le relative proroghe, pur nell'individuazione del fatto-reato che ha consentito le intercettazioni, senza porre particolare rilievo al dato formale dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato o alla qualificazione giuridica provvisoriamente assegnata, non consente di ritenere che il fatto-reato diverso, emerso dagli esiti delle captazioni, sia legato dalla connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. col precedente in relazione al quale sono state disposte fin da principio le intercettazioni. In assenza di un legame sostanziale e forte tra i reati, non è possibile dunque ritenere che si tratti del medesimo procedimento". 2.3. Su queste basi, afferma conclusivamente il Tribunale: "alla luce della sequenza procedimentale appena descritta è possibile affermare che i decreti autorizzativi e le relative proroghe, i cui esiti rilevano ai fini della prova dei fatti che fondano le contestazioni di cui al presente procedimento, sono stati adottati dal Gip nel proc. n. 11733/2019 RGNR, procedimento diverso da quello in disamina. Quest'ultimo procedimento - n. 11973/2021 - è stato iscritto ... in data 23/04/2021, ed è dunque a tale data che occorre fare riferimento per l'individuazione della norma regolatrice in materia". Fermo quanto precede, non può che derivarne che, nel procedimento in esame (diverso da quello nel cui ambito le intercettazioni sono state disposte ed autorizzate), proprio perché iscritto successivamente al 31/08/2020, la valutazione di attendibilità dei risultati captativi deve essere svolta entro le rime delineate dall'art. 270 cod. proc. pen. nella nuova formulazione, che continua a prevedere il divieto di utilizzazione dei risultati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che in relazione all'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ovvero dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., tra i quali sono ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (tra questi, il reato di corruzione contestato al US). 2.4. Con queste argomentate ed assorbenti conclusioni, il ricorrente, sia con i motivi del ricorso principale che con il motivo nuovo, omette sostanzialmente di confrontarsi, finendo con il prospettare un ricorso sostanzialmente aspecifico. 5 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/05/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la memoria difensiva contenente motivo nuovo in data 12/04/2023; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Giulio Romano, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Renato Jappelli e avv. Valerio Spigarelli, che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33350 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22/12/2022, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di LO US avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 11/04/2022 e sostituita dal Tribunale di Napoli con ordinanza in data 13/09/2022 con la misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione (sent. n. 45879 del 18/10/2022), annullava il provvedimento impugnato per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari e disponeva nei confronti di LO US l'immediata cessazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caserta. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di LO US, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In premessa il ricorrente ha dichiarato di aver interesse alla proposizione del ricorso in ragione della volontà di ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione subìta nel presente procedimento in caso di accoglimento dell'impugnazione. In sede di annullamento la Suprema Corte aveva ritenuto rilevabile il denunciato vizio di motivazione in relazione all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite mediante captatore informatico inoculato nel cellulare dell'imprenditore RG RS nell'ambito di altro procedimento n. 11733/2019, stante la risposta inappagante resa dal Tribunale con motivazione assertiva, contraddittoria nonché errata. Il Tribunale in sede di rinvio ha escluso la sussistenza della connessione tra i reati per i quali era stata disposta l'attività captativa e quelli ascritti al US e ha riconosciuto come il materiale intercettivo rilevante ai fini della prova dei fatti che fondano le contestazioni di cui al presente procedimento sia stato adottato dal giudice per le indagini preliminari nel procedimento n. 11733/2019 diverso da quello in disamina: quest'ultimo procedimento (n. 11973/2021) è stato iscritto in data 23/04/2021, ed è a tale data che occorre fare riferimento per l'individuazione della norma regolatrice della materia. Inoltre, richiamato a sostegno di tale conclusione una sentenza della Suprema Corte secondo la quale la locuzione "procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020" si riferisca ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni aliunde captate, e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate, ha riconosciuto che è solo per la circolazione extraprocedinnentale del dato captativo che si pone la 2 questione del divieto di utilizzabilità e delle deroghe, e non già nel diverso procedimento nel quale le intercettazioni stesse siano state generate (Sez. 5, n. 37911 del 20/07/2022, Saponara, non mass.). In conseguenza di ciò, il Tribunale ha concluso per la piena utilizzabilità delle intercettazioni, revocando la misura cautelare nei confronti del US per la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. 3. Il ricorrente ha lamentato non solo la mancata applicazione del principio di diritto indicato nella sentenza rescindente in riferimento alla utilizzabilità extraprocedimentale delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite mediante captatore informatico, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., come riformulato ex art. 2, comma 8 d.l. n. 161/2019, come sostituito dal d.l. n. 28/2020, convertito con legge n. 70/2020, ma anche il fatto che se ne sia discostato aderendo ad un'interpretazione del tutto fuorviante della disciplina applicabile nella fattispecie. La Corte aveva riconosciuto come al fine di valutare l'operatività del nuovo regime occorreva avere riguardo alla data di iscrizione del procedimento nel quale le intercettazioni venivano disposte, non già di quello nel quale dovrebbero confluire. Del resto, ove avesse reputato di accedere all'opposta interpretazione offerta dal Tribunale in sede di rinvio, la Corte di cassazione, non avrebbe fornito la cristallina indicazione per la quale, nel caso di specie, "trova applicazione la normativa precedente", sollecitando il giudice della cautela ad effettuare una più compiuta valutazione in ordine alla sussistenza della connessione richiesta dalle Sezioni Unite Cavallo e non avrebbe annullato l'ordinanza, potendo essa stessa valutare l'operatività del nuovo regime dell'art. 270 cod. proc. pen. in ragione della mera data di iscrizione del presente procedimento (n. 11973/2021), certamente successiva al 31 agosto 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In sede di annullamento, la Suprema Corte ha ritenuto l'essenzialità di "una più attenta e concreta verifica della connessione tra i reati quale legame sostanziale tra il reato per il quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata concessa e il reato emerso in base ai risultati di tale intercettazione sì da rendere quest'ultimo reato riconducibile all'originario provvedimento autorizzativo, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco" ...". 2.1. Sulla scorta del principio affermato con la sentenza di annullamento, che rinvia alla necessità di verificare il momento di iscrizione del procedimento (e 3 non del reato) nel quale dovrebbero essere utilizzate le intercettazioni disposte nel diverso procedimento al fine di poter applicare la disciplina prevista dal nuovo art. 270 cod. proc. pen., il Tribunale ha ritenuto che sia chiaramente emerso che: -le intercettazioni censurate sono state autorizzate nel proc. n. 11733/2019 RGNR e sono fondate sugli esiti dell'attività di captazione dell'utenza telefonica in uso a RI De SI;
il tenore delle conversazioni tra il De SI ed AM SS ha determinato l'iscrizione nel proc. n. 11733/2019 del predetto AM SS in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., come da provvedimento di iscrizione del 16/09/2020; -con successivi decreti del 30/10/2020 e del 09/12/2020, il pubblico ministero, sempre nell'ambito del procedimento n. 11733/2019 ha disposto l'iscrizione, tra gli altri, di RG RS e di AD RS, in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 648- bis, 416-bis.1 cod. pen.; -con decreto del 02/02/2021, il pubblico ministero ha disposto l'iscrizione del ricorrente LO US, unitamente a RG RS, AD RS, AN AG e IN ME in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 353 cpv., 416-bis. 1 cod. pen.; -con decreto del 23/04/2021, il pubblico ministero ha disposto la stralcio delle posizioni di LO US, RG RS, AD RS, AN AG e IN ME, disponendo formarsi autonomo procedimento (n. 11973/2021 RGNR) in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 353 cpv., 416-bis. 1 cod. pen., in quanto ritenute non strettamente connesse a quelle riguardanti le iscrizioni nel proc. n. 11733/2019; nel proc. n. 11973/2019, con decreto in data 28/04/2021, venivano iscritti, per il medesimo reato, TE BI ON e CE CI;
-con decreto del 20/05/2021, il pubblico ministero, sempre nel proc. n. 11973/2021, procedeva all'iscrizione di LO US oltre che di RG RS, di AD RS, AN AG e IN ME in ordine al delitto di cui agli artt. 319, 321, 416-bis. 1 cod. pen. 2.2. Il Tribunale, dopo aver ricordato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la valutazione dell'esistenza di un vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato "diverso" e quello per cui le captazioni siano state autorizzate va operata in relazione a quanto accertato, e non con riguardo alla mera prospettazione astratta, formulata dal giudice, nel momento in cui l'autorizzazione è stata resa (Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824 - 01), ha precisato come "non solo il Pubblico Ministero, nel momento in cui ha proceduto allo stralcio ... ha ritenuto che non vi fosse alcuna connessione tra i fatti di corruzione emersi a carico del US ed i coindagati e quelli di riciclaggio che avevano giustificato l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione, ma, come 4 evidenziato dalla Suprema Corte, è stato questo stesso Tribunale che, nell'escludere la sussistenza dell'aggravante mafiosa nella forma dell'agevolazione per la corruzione contestata al US, ha di fatto escluso l'esistenza di qualsiasi forma di connessione riconducendo le fattispecie corruttive ad una progettualità personale di RS RG e del figlio AD, disancorandole da un più ampio contesto di stampo camorristico. [...] il confronto col provvedimento autorizzativo e con le relative proroghe, pur nell'individuazione del fatto-reato che ha consentito le intercettazioni, senza porre particolare rilievo al dato formale dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato o alla qualificazione giuridica provvisoriamente assegnata, non consente di ritenere che il fatto-reato diverso, emerso dagli esiti delle captazioni, sia legato dalla connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p. col precedente in relazione al quale sono state disposte fin da principio le intercettazioni. In assenza di un legame sostanziale e forte tra i reati, non è possibile dunque ritenere che si tratti del medesimo procedimento". 2.3. Su queste basi, afferma conclusivamente il Tribunale: "alla luce della sequenza procedimentale appena descritta è possibile affermare che i decreti autorizzativi e le relative proroghe, i cui esiti rilevano ai fini della prova dei fatti che fondano le contestazioni di cui al presente procedimento, sono stati adottati dal Gip nel proc. n. 11733/2019 RGNR, procedimento diverso da quello in disamina. Quest'ultimo procedimento - n. 11973/2021 - è stato iscritto ... in data 23/04/2021, ed è dunque a tale data che occorre fare riferimento per l'individuazione della norma regolatrice in materia". Fermo quanto precede, non può che derivarne che, nel procedimento in esame (diverso da quello nel cui ambito le intercettazioni sono state disposte ed autorizzate), proprio perché iscritto successivamente al 31/08/2020, la valutazione di attendibilità dei risultati captativi deve essere svolta entro le rime delineate dall'art. 270 cod. proc. pen. nella nuova formulazione, che continua a prevedere il divieto di utilizzazione dei risultati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che in relazione all'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ovvero dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., tra i quali sono ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (tra questi, il reato di corruzione contestato al US). 2.4. Con queste argomentate ed assorbenti conclusioni, il ricorrente, sia con i motivi del ricorso principale che con il motivo nuovo, omette sostanzialmente di confrontarsi, finendo con il prospettare un ricorso sostanzialmente aspecifico. 5 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 09/05/2023.