Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
In materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione che, a seguito della modifica recata alla disposizione dall'art. 4, comma primo, lettera m), numero 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, l'accertamento delle imposte indicate nell'art. 53 della stessa legge n. 413 del 1991 (nella specie, dell'imposta di successione) trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10508 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere -
Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ IA, AZ LU, AZ LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO MOCCI, difesi dall'avvocato EMILIO ZECCA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AGENZIA ENTRATE UFF REGISTRO MILANO SUCCESSIONI, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
e sul 2^ ricorso n. 14398/01 proposto da:
AZ IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO MOCCI, che lo difende unitamente all'avvocato EMILIO ZECCA, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
AZ LU, AZ LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO MOCCI, difesi dall'avvocato EMILIO ZECCA, giusta procura in calce;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AGENZIA ENTRATE UFF REGISTRO MILANO SUCCESSSIONE, MINISTERO delle FINANZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 215/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 03/02/00; e avverso la sentenza n. 296/00 della Commissione tributaria regionale di MILANO depositata il 22/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ZECCA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento del ricorso n. 4106/01; assorbito il ricorso n. 14398/01.
Svolgimento del processo
AN LU, GE e LU hanno impugnato l'avviso di rettifica notificato il 5, il 6 e il 14 dicembre 1995, con il quale è stato elevato il valore finale di un complesso immobiliare, indicato nelle dichiarazioni presentate in data 26.5.1990 ed 11.11.1990 ai fini dell'imposta di successione in lire 1.300.000.000, ed accertato dall'ufficio in lire 5.600.000.000.
I ricorrenti hanno dedotto la tardività dell'avviso, la sua mancanza di motivazione e l'eccessività del valore accertato. La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso ritenendo la tardività dell'avviso, mentre la Commissione Regionale, con la sentenza n. 215/46/99, ha accolto l'appello dell'ufficio ed ha sostenuto la tempestività della notifica del provvedimento per effetto della sospensione dei termini introdotta dalla legge n. 413/91. Hanno proposto ricorso i AN deducendo tre motivi. Il ricorso ha avuto assegnato il n. 4106/01.
L'Amministrazione delle Finanze ha depositato solo atto di costituzione. I AN hanno presentato memoria. AN GE, inoltre, ha impugnato per revocazione la sentenza n. 215/46/99 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano sostenendo che il giudice era incorso nell'errore di avere rigettato la sua eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio nei suoi confronti, basata sul fatto che l'atto di appello a lei indirizzato non le era stato mai notificato ed era stato restituito al mittente per mancanza del numero civico sull'indirizzo.
Il Presidente della Commissione ha dichiarato con decreto la manifesta inammissibilità della revocazione.
Quindi, la Commissione ha respinto il reclamo della AN ed ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per evocazione. Ha proposto ricorso per Cassazione la AN deducendo un unico motivo. Al ricorso è stato assegnato il n. 14398/01.
Si sono costituiti in questa fase del giudizio anche AN LU e LU per sostenere le ragioni della ricorrente.
L'Amministrazione Finanziaria non si è costituita. Motivi della decisione
Innanzitutto i ricorsi n. 4106/01 e n. 14398/01 devono essere riuniti sotto quello avente il n. 4106/01, trattandosi di questioni tra loro connesse.
Con il primo motivo del ricorso n. 4106/01 i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 1, comma 2, 49, 53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, 51 e 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/92, nonché degli artt. 101, 350, 342, 330 e 327 c.p.c., insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 e 5 c.p.c., sul presupposto che la Commissione Regionale (nella sentenza n. 215/46 199) ha errato a respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio nei confronti di AN GE, che non ha ricevuto alcuna notifica dell'atto di impugnazione ad essa indirizzato. Hanno aggiunto che agli atti è allegata solo ed unicamente la ricevuta di spedizione della raccomandata, ma non anche quella di ritorno. Hanno poi evidenziato di avere impugnato la sentenza oggetto di questo ricorso (emessa dalla Commissione Regionale) anche con il mezzo della revocazione, sul presupposto che l'affermazione dei giudici (di avvenuta notifica dell'appello) dovesse essere imputata ad una loro svista, e sul presupposto che avevano appurato che l'atto di appello non è mai giunto a destinazione ma è stato restituito al mittente dall'ufficio postale per mancata indicazione sul plico del numero civico al quale recapitarlo. Hanno riferito che la costituzione nel giudizio di appello della AN GE era avvenuta in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sicché non poteva avere nessun effetto sanante.
Infine, AN LU e LU hanno chiesto di avvalersi, quali obbligati in solido, del giudicato formatosi nei confronti della condebitrice AN GE.
Ritiene la Corte che la doglianza non è fondata poiché nella specie è applicabile la disciplina dell'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili prevista dall'articolo 331 c.p.c., alla stregua della quale, nella ipotesi di mancata notifica dell'impugnazione ad una delle parti (come è avvenuto nella specie per AN GE), il giudice di appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio. Ma, poiché la AN con una memoria si è costituita volontariamente il 4.7.1998, in epoca anteriore alla trattazione della controversia effettuata il 16.9.1999, correttamente il giudice di appello, quando è andato a decidere la controversia, non ha disposto una integrazione del contraddittorio, diventata inutile per effetto della avvenuta costituzione volontaria della AN.
E che nella specie sia applicabile la disciplina dell'articolo 331 c.p.c. non sembra possa seriamente dubitarsi, tendendo la norma in esame ad eliminare ogni possibile rischio di contraddittorietà di giudicati in caso di pluralità di parti che hanno tutte la stessa posizione rispetto al fatto di cui si discute.
Il rapporto tributario dedotto in questo giudizio è unico e trova - origine e fondamento nella successione apertasi a seguito della morte di GA RE, nelle dichiarazioni presentate dagli odierni ricorrenti nella qualità di eredi il 26.5.1990 e l'11.11.1990, e nel potere di rettifica del valore del bene.
Questa Corte ha avuto modo di evidenziare che la causa è inscindibile anche quando ricorre una situazione di litisconsorzio per ragioni processuali, la quale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, impone che il processo si svolga nei confronti di tutti i partecipanti. Sul punto, infatti, è stato deciso che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono stati presenti nel giudizio di primo grado (Cass. sent. n. 5568/97). L'unicità del rapporto tributario legittima, dunque, nella specie l'applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 331 c.p.c. e diretta ad evitare, per un medesimo fatto, diversità di giudicati.
Con il secondo motivo del ricorso n. 4106/01 i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa motivazione su punto decisivo della controversia per avere il giudice di appello omesso qualsiasi pronuncia in ordine alle altre censure originariamente proposte dai contribuenti (quali il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'eccessività del valore determinato dall'ufficio) e non esaminate dal giudice di primo grado in quanto assorbite, ma puntualmente riproposte dai tre eredi nell'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado.
Ritiene la Corte che questa doglianza è fondata poiché il giudice di appello si è limitato a valutare le questioni di rito relative all'appello e la questione della decadenza dell'ufficio per decorso del termine per la notifica dell'accertamento del maggior valore, senza nulla dire in ordine alla questione di merito, che pure doveva necessariamente essere esaminata sulla base di quanto sin dall'origine (e nelle deduzioni in appello) i contribuenti avevano esplicitato con riferimento al problema della motivazione ed al maggior valore accertato dall'ufficio. Su questi punti gli odierni ricorrenti hanno diritto ad avere una valutazione da parte della Commissione Regionale, sicché la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione.
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.lgs. n. 346/1990, degli artt. 52, comma 2, e 76, comma 1 bis, del d.p.r. n. 131/1986, dell'art. 57, comma 3, l. n. 413/91, dell'art. 1 l. n.75/93 e dell'art. 6, comma 1, lett. i) del d.l. n. 47/92, e dell'art. 3 della Costituzione, nonché omessa o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto il provvedimento impugnato era tardivo, non potendosi ad esso applicare la sospensione del termine prevista dalla legge per la riscossione del tributo e non per l'accertamento. In ogni caso, hanno sostenuto che la sospensione poteva ritenersi applicabile solo ai termini che erano già in corso alla data di entrata in vigore della norma (23.1.1993), ma non ai termini iniziati a decorrere in epoca successiva. In particolare, hanno evidenziato una mancata motivazione su. questi punti decisivi della controversia poiché hanno ritenuto che l'affermazione di applicazione della normativa della sospensione è apodittica e non motivata con riferimento alle questioni sollevate.
Ritiene la Corte che questa doglianza è infondata poiché la parola "accertamento" nella normativa sulla sospensione dei termini prevista originariamente dalla legge n. 413/91 è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. m) d.l. n. 16/93, conv. in l. n. 75/93 e perché la sospensione si applica a tutti i termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge e a quelli che incominciano a decorrere durante la sospensione. Questa soluzione discende dalla stessa nozione di "sospensione dei termini", nel senso che quando il legislatore fa riferimento a questo istituto, per tutto il periodo della sospensione sul piano giuridico è come se il tempo non passasse (e questo vale ovviamente sia per i termini iniziati a decorrere al momento in cui è intervenuta la sospensione e sia per gli altri, che avrebbero dovuto iniziare a decorrere successivamente).
Nella specie, alla data di notifica dell'avviso di rettifica del valore il termine di decadenza non si era consumato proprio per effetto della sospensione.
La ricorrente AN GE, nel ricorso n. 14398/01, ha dedotto omessa e comunque insufficiente motivazione circa più punti decisivi della controversia;
violazione dell'art. 395, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.; violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 546/1992, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sul presupposto che la Commissione Regionale ha errato a non ammettere la sua istanza di revocazione avverso la sentenza n. 215/46/99. Ritiene la Corte che questi motivi di doglianza sono assorbiti dalle statuizioni testè adottate con riferimento al ricorso n. 4106/01, proposto dalla AN avverso la stessa sentenza di cui qui si discute.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi nn. 4106/01 e 14398/01 sotto il n. 4106/01; Accoglie il secondo motivo del ricorso n. 4106/02 e respinge i restanti;
dichiara assorbito il ricorso n. 14398/01; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002