Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10508
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Sentenza 18 luglio 2002

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In materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione che, a seguito della modifica recata alla disposizione dall'art. 4, comma primo, lettera m), numero 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, l'accertamento delle imposte indicate nell'art. 53 della stessa legge n. 413 del 1991 (nella specie, dell'imposta di successione) trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10508
    Data del deposito : 18 luglio 2002

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