Sentenza 16 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2001, n. 41140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41140 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 16/10/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 1597
3. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 11125/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da PO NI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 17.11.2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.3.1999, il Pretore di Empoli dichiarava PO NI colpevole dei reati di lesioni e ingiurie, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di tre mesi di reclusione convertita in lire 6.750.000 di multa, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, alla parte civile costituita.
A seguito di appello dell'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 17.11.2000, in parziale riforma dell'impugnata decisione, riduceva la pena inflitta a costui a mesi due, giorni dieci di reclusione, convertita, ai sensi della legge n. 689/81, in quella di lire 5.250.000 di multa, liquidava definitivamente il danno patito dalle parti offese in complessive lire 1.000.000 e confermava nel resto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce: 1) violazione dell'art. 606, primo comma lett. d), c.p.p. per mancata assunzione di prova decisiva, non avendo la Corte di merito provveduto a rinnovare il dibattimento al fine di acquisire perizia di parte, non ammessa in primo grado, tesa a provare la totale incompatibilità delle lesioni con le modalità del fatto;
2) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla compatibilità delle modeste lesioni con il lancio di calcinacci;
3) erronea applicazione della legge penale in relazione alla liquidazione definitiva del danno, in assenza delle parti civili al dibattimento e in assenza di richieste specifiche al riguardo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Al di fuorì del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 c.p.p. Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell'art. 606, primo comma lett. d), c.p.p., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo (cfr. Cass., Sez. 5^, 21.10.1996, Bruzzise ed altri, RIV 207067). Sotto quest'ultimo profilo deve rilevarsi che l'impugnata sentenza ha esaurientemente e logicamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto superflua l'acquisizione della perizia di parte, avendo dimostrato come le dichiarazioni delle parti offese e dei testi assunti, tra cui il dott. Bruscino che ha confermato il referto da lui redatto, sono sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità. Quanto testè rilevato implica l'infondatezza della censura di manifesta illogicità della motivazione.
Fondato è, invece, il motivo di ricorso con cui si deduce erronea applicazione della legge penale laddove l'impugnata sentenza liquida definitivamente il danno, nella misura complessiva di lire un milione, alle parti civili non presenti al dibattimento e che non ne hanno fatto richiesta. In presenza di condanna, in primo grado, dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, non poteva il giudice di appello in assenza di impugnazione delle parti civili sul punto, procedere alla liquidazione definitiva del danno. Risultando, pertanto, violato il principio devolutivo dell'appello, sul punto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio. Nel resto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in via definitiva. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001