Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: Occupazione acquisitiva -Immissient in possessa dupu la ca denza del relativo decreto: eetti IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 04 7 39 /03 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dag R.G.N.17332/99. Dott. Angelo Presidente Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO VITRONE Cons. Relatore Cron. 10699 Dott. Ugo PLENTEDA Consigliere Rep. 1299 Dott. Donato Ud. 14.1.03. Consigliere Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la sequente: S E N T E NZA sul ricorso proposto da: A.N.A.S. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, elet- tivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, п. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
S.p.A. CONTI, in persona del legale rappresen- tante Armando Conti, elettivamente domiciliata in Roma Via del Viminale, n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni che unitamente all'avv. Alberto Borellla difende per del foro di Treviso la rappresenta procura a margine del controricorso;
си 42 1 controzicorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Vene- zia n. 543 pubblicata il 13 aprile 1999; udita la relazione della catsa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Mario LORIA per delega dell'avv. Fabio LORENZONI, udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1984 la S.p.A. Conti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia 1'A. N.A.S. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per la irreversibile trasformazione di Un terreno di sua proprietà facente parte dell'area di pertinenza del proprio stabilimento industriaje sito in Crocetta del Montello, destinata alla costruzione del nuovo tracciato della strada statale n. 348 Feltrina, sen za che all'occupazione seguisse alcun decreto di e- spropriazione. Esponeva la società che al decreto di occupazione d'urgenza del Prefetto di Treviso in data 23 luglio 1977 non aveva fatto seguito l'immis 2 са sione in possesso dell'area esproprianda, ma solo due ulteriori decreti di occupazione rispettivamen- te in data 22 agosto e 12 dicembre 1979, successivi alla perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Con sentenza in data 14 novembre 1991 - 4 mar- zo 1992 il tribunale respingeva la domanda di ri- sarcimento con riferimento alla superficie di mq.
1.095 che non aveva formato oggetto di occupazione e condannava la convenuta al pagamento della somma 132.414.500, pari al valore di complessiva di E. aila data del giugno 1979, epoca mercato dell'area della realizzazione dell'opera pubblica, determina- to in £. 40.247.500 e rivalutato all'attualità. Su gravame di entrambe le parti la Corte d'Ap- pello di Venezia, con sentenza del 9 febbraio 13 aprile 1999, accoglieva esclusivamente l'ultimo mo- tivo dell'appello incidentale della S.p.A. Conti e, in parziale riforma della decisione impugnata, de- terminava nel 234,7216% la percentuale di rivaluta- zione della somma di £. 40.247.500 dal giugno del 1979 all'ottobre del 1991. Sosteneva la Corte, per quanto ancora rileva ai fini del prosieguo del giudizio, che nella spe- cie non poteva trovare applicazione la disciplina 1G فعا sopravvenuta introdotta dall'art. 3, co. €5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, perché, non essendo stato il decreto di occupazione del 1977 seguito dall'immissione in possesso dell'area espropriarda nel termine di tre mesi di cui all'art. 20 della legge, n. 865 del 1971, l'occupazione avvenuta del 1979 doveva ritenersi illegittima sin dall'origine, in quanto nella specie non era ravvisabile una fat- tispecie espropriativa cui potessero ricollegarsi gli effetti dell'occupazione acquisitiva. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'A. N.A. S. con un unico motivo illustrato da memoria, Resiste con controricorso la S.p.A. Conti. MOTIVI DELLA DECISIONE La controricorrente eccepisce l'inammissibili- Là del ricorso perché privo di indicazione del lega le rappresentante dell'A.N.A. S. e, soprattutto, per mancanza di una valida procura speciale, dal momen- to che l'Avvocatura dello Stato non ha più il patro cinio necessario dell'ente. L'eccezione è destituita di fondamento poiché anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa tacol tativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato come disposto nei confronti dell'A.N. ـد non è A.S. dall'art. 2 del D.Lgs. n. 142 del 1994 4 necessario che in ordine ai singoli giudizi l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del lega- le rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma dell'art. 45 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, anche al patrocinio cosiddetto facol tativo si applica il secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto, 2 norma del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a Lutte le giurisdizioni ed in qualunque sedc senza bisogno di mandato, neppure nei casi in cui le nor- me ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità (SS.UU. 21 luglio 1999, [L 484, nella causa A.N.A.S. c. Stefani). Passando all'esame del ricorso l'A.N.A.S. de- nuncia la violazione del co, 7 bis dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, sub art. 3, co. 65, della legge 23 dicembre 1996, П. 662, in rela- zione all'art. 350, n. 3, cod. proc. civ., e 50- stiene che erroneamente sarebbe stata esclusa l'ope ratività della disciplina sopravvenuta, non potendo considerarsi l'attività dell'A. N.A.S. come illegit- tima sin dall'origine, tale cioè da escludere l'ipo tizzabilità di una fattispecie espropriativa. In La censura non può trovare accoglimento poiché dalla sentenza impugnata risulta senza contesta- zioni al riguardo - che la irreversibile trasforma- zione del terreni della società si è verificata nel 1979, e cioè dopo che era ampiamente scaduto il ter mine finale dei lavori, fissato in un anno decor- rente dal 30 ottobre 1976, con la conseguente cadu cazione della dichiarazione di pubblica utilità. Ove questa avesse conservato la sva effica- cia, la mancata immissione in possesso dopo la sca- denza del termine di legge fissato dall'art. 20 del la legge 22 ottobre 1971, n. 865, non avrebbe impe- dito la reiterazione del decreto di occupazione di urgenza, πιά essendo venuta meno la dichiarazione di pubblica utilità, € non essendo essa stata rei- terata all'esito di una rinnovata valutazione del- l'utilità dell'opera pubblica alla luce della nuova situazione di fatto, i successivi provvedimenti di occupazione sono rimasti privi di effetto, sicché nella specie si è avuta non già un'occupazione ac- quisitiva, bensì un'occupazione usurpativa che com- porta il risarcimento dell'intero pregiudizio deri- vante dalla perdita definitiva della proprietà, senza i temperamenti introdotti dal legislatore in 6 ch considerazione della dichiarazione di pubblica uti- lità che continua ad assistere l'opera ancorché re alizzata senza l'osservanza delle regole procedimen tali e delle connesse garanzie previste dalla legge in favore del privato proprietario dell'area occupa ta. In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere rigettato. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che li quida in complessivi €. 5.100,00, di cui €. 5.000,00 per onorario, oltre al rimborso delle spe- se generali e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2001. Mg. Vikrowe IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE jela Neel CORTES EATONE IL CANCELLIERE– Depott Andrea Bianchi IL CANCELLIERE 7