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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2023, n. 6586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6586 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del , _tzK ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6586 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 febbraio 2021, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di AN VI in relazione ai reati di cui agli artt.44 lett.c), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e di cui all'art.181, comma 1, d. Igs. 22 gennaio 2004, n.42. 2. La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n.155 del 18 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi 3. VI AN propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso tale sentenza deducendo che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in errore di fatto nel ritenere insussistente il vizio lamentato con uno dei motivi di ricorso. 3.1. In particolare, la difesa aveva articolato il terzo motivo deducendo la nullità della sentenza per difetto delle conclusioni scritte della procura generale in violazione degli artt. 23 e seguenti d.l. 7 novembre 2020, n.148 e per mancato avviso del provvedimento adottato all'udienza del 18 febbraio 2020, come disposto dall'art. 23, comma 3 (rectius comma 4), del medesimo testo normativo. 3.2. La Corte di cassazione ha ritenuto che il vizio allegato dalla difesa non fosse tale in quanto il secondo grado di giudizio non sarebbe stato celebrato nelle forme della trattazione scritta e la discussione dell'appello si è svolta alla presenza delle parti, che hanno rassegnato le proprie conclusioni oralmente, come trascritto nel relativo verbale. 3.3. Deduce che non vi è mai stata richiesta di trattazione orale per cui, non essendo state comunicate per via telematica alla difesa le conclusioni scritte del Procuratore generale, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata. v 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La norma che il ricorrente assumeva violata è quella introdotta dall'art. 23 d.l. n. 149 del 9/11/2020, concernente la disciplina emergenziale per fronteggiare la pandemia da Covid-19, che ha esteso ai giudizi di appello la disciplina già introdotta, per i giudizi di cassazione, dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Più precisamente, si tratta della disciplina introdotta dall'art. 23 dl. n. 149/2020, poi riprodotto nell'art. 23 bis legge 18 dicembre 2020, n.176 di conversione, con modifiche, del dl. n. 137/2020, vigente all'epoca della decisione di appello. La norma in questione, recante «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che, a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire, prescrivendo, al comma quarto, che la richiesta di discussione orale e quella dell'imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all'udienza, «e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza». 2. Con il motivo di ricorso esaminato dalla Corte di legittimità la difesa aveva allegato, secondo quanto emerge dalla sentenza pronunciata dalla Sezione Terza penale, una duplice violazione: da un lato, il difetto di comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero;
dall'altro, l'omessa comunicazione del dispositivo adottato all'udienza del 18 febbraio 2020, secondo quanto previsto dall'art.23 bis, comma 3, legge n.176/2020. La sentenza qui impugnata, rilevato che i vizi dedotti non trovavano riscontro negli atti processuali in quanto il procedimento di appello risultava celebrato alla presenza delle parti (come da verbale di udienza del 18 febbraio 2021), ha ritenuto manifestamente infondata la censura. 3. Il Collegio ritiene che il ricorso straordinario in esame non superi il vaglio di ammissibilità, essendo state sollevate censure che non sono consentite nel giudizio instaurato ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. Tale norma consente di impugnare una sentenza passata in giudicato, non per violazioni di legge o per vizi della motivazione, ma unicamente per un errore percettivo causato da una 3 svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso;
errore che deve essere connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 4. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). 5. La Terza Sezione Penale di questa Corte ha precisato, in motivazione, che dall'esame degli atti era emerso che il giudizio di appello fosse stato celebrato alla presenza delle parti e nel presente ricorso non solo non si allega quale sia stato l'errore percettivo ma, al contrario, si legge che «Correttamente la Corte Suprema di Cassazione valutava, come da verbale di udienza menzionato in sentenza, la regolarità delle modalità di svolgimento del secondo grado», lamentando il ricorrente l'omessa considerazione del fatto che nessuna delle parti avesse formulato istanza di trattazione orale in appello pur senza contestare che tale fosse stata la procedura seguita. 6. Il ricorrente chiede in questa sede un nuovo giudizio di diritto inerente alle regole del procedimento c.d. «cartolare» in appello e una sostanziale rivalutazione delle emergenze istruttorie facendo riferimento al fatto che il giudice di legittimità avrebbe dovuto verificare che nessuna delle parti avesse formulato istanza di trattazione orale, ossia all'omessa acquisizione di atti del processo estranei ai presupposti di fatto e di diritto prospettati con il ricorso ed esaminati nella sentenza di legittimità. 7. Da ciò consegue che alcun errore percettivo sia rinvenibile nella sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore 4 Il Presidente della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 febbraio 2023 Il Ci si a lierea.tensore .
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del , _tzK ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6586 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 febbraio 2021, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di AN VI in relazione ai reati di cui agli artt.44 lett.c), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e di cui all'art.181, comma 1, d. Igs. 22 gennaio 2004, n.42. 2. La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n.155 del 18 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi 3. VI AN propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso tale sentenza deducendo che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in errore di fatto nel ritenere insussistente il vizio lamentato con uno dei motivi di ricorso. 3.1. In particolare, la difesa aveva articolato il terzo motivo deducendo la nullità della sentenza per difetto delle conclusioni scritte della procura generale in violazione degli artt. 23 e seguenti d.l. 7 novembre 2020, n.148 e per mancato avviso del provvedimento adottato all'udienza del 18 febbraio 2020, come disposto dall'art. 23, comma 3 (rectius comma 4), del medesimo testo normativo. 3.2. La Corte di cassazione ha ritenuto che il vizio allegato dalla difesa non fosse tale in quanto il secondo grado di giudizio non sarebbe stato celebrato nelle forme della trattazione scritta e la discussione dell'appello si è svolta alla presenza delle parti, che hanno rassegnato le proprie conclusioni oralmente, come trascritto nel relativo verbale. 3.3. Deduce che non vi è mai stata richiesta di trattazione orale per cui, non essendo state comunicate per via telematica alla difesa le conclusioni scritte del Procuratore generale, la sentenza avrebbe dovuto essere annullata. v 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La norma che il ricorrente assumeva violata è quella introdotta dall'art. 23 d.l. n. 149 del 9/11/2020, concernente la disciplina emergenziale per fronteggiare la pandemia da Covid-19, che ha esteso ai giudizi di appello la disciplina già introdotta, per i giudizi di cassazione, dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Più precisamente, si tratta della disciplina introdotta dall'art. 23 dl. n. 149/2020, poi riprodotto nell'art. 23 bis legge 18 dicembre 2020, n.176 di conversione, con modifiche, del dl. n. 137/2020, vigente all'epoca della decisione di appello. La norma in questione, recante «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che, a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire, prescrivendo, al comma quarto, che la richiesta di discussione orale e quella dell'imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all'udienza, «e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza». 2. Con il motivo di ricorso esaminato dalla Corte di legittimità la difesa aveva allegato, secondo quanto emerge dalla sentenza pronunciata dalla Sezione Terza penale, una duplice violazione: da un lato, il difetto di comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero;
dall'altro, l'omessa comunicazione del dispositivo adottato all'udienza del 18 febbraio 2020, secondo quanto previsto dall'art.23 bis, comma 3, legge n.176/2020. La sentenza qui impugnata, rilevato che i vizi dedotti non trovavano riscontro negli atti processuali in quanto il procedimento di appello risultava celebrato alla presenza delle parti (come da verbale di udienza del 18 febbraio 2021), ha ritenuto manifestamente infondata la censura. 3. Il Collegio ritiene che il ricorso straordinario in esame non superi il vaglio di ammissibilità, essendo state sollevate censure che non sono consentite nel giudizio instaurato ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. Tale norma consente di impugnare una sentenza passata in giudicato, non per violazioni di legge o per vizi della motivazione, ma unicamente per un errore percettivo causato da una 3 svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso;
errore che deve essere connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 4. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). 5. La Terza Sezione Penale di questa Corte ha precisato, in motivazione, che dall'esame degli atti era emerso che il giudizio di appello fosse stato celebrato alla presenza delle parti e nel presente ricorso non solo non si allega quale sia stato l'errore percettivo ma, al contrario, si legge che «Correttamente la Corte Suprema di Cassazione valutava, come da verbale di udienza menzionato in sentenza, la regolarità delle modalità di svolgimento del secondo grado», lamentando il ricorrente l'omessa considerazione del fatto che nessuna delle parti avesse formulato istanza di trattazione orale in appello pur senza contestare che tale fosse stata la procedura seguita. 6. Il ricorrente chiede in questa sede un nuovo giudizio di diritto inerente alle regole del procedimento c.d. «cartolare» in appello e una sostanziale rivalutazione delle emergenze istruttorie facendo riferimento al fatto che il giudice di legittimità avrebbe dovuto verificare che nessuna delle parti avesse formulato istanza di trattazione orale, ossia all'omessa acquisizione di atti del processo estranei ai presupposti di fatto e di diritto prospettati con il ricorso ed esaminati nella sentenza di legittimità. 7. Da ciò consegue che alcun errore percettivo sia rinvenibile nella sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore 4 Il Presidente della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 febbraio 2023 Il Ci si a lierea.tensore .