CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2023, n. 36867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36867 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI OV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 7.2.2022, la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le istanze con cui NI NE, personalmente e a mezzo del difensore, aveva chiesto l'applicazione dell'indulto, nonché la revoca del provvedimento della Corte d'appello di L'Aquila che aveva disposto la revoca dell'indulto in precedenza concesso (ord. 305/17 Sige in data 19.7.2017). Tale beneficio era stato revocato sul presupposto che il NE, nei Penale Sent. Sez. 1 Num. 36867 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 03/02/2023 cinque anni successivi all'entrata in vigore della I. n. 241 del 2006, aveva commesso altri delitti per i quali, con sentenza irrevocabile, riconosciuto il vincolo della continuazione, aveva riportato condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Tra tali reati era stato ritenuto più grave quello di cui all'art. 479 cod. pen. per il quale era stata irrogata la pena di tre anni di reclusione. Successivamente, con ordinanza del 9.4.2020 era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui a detta sentenza e altri reati, tra cui quello di bancarotta, commesso il 13.12.2011, il quale era stato ritenuto il reato più grave, sul quale erano stati operati gli aumenti per i reati satellite, tra cui quello di cui all'art. 479 cod. pen. Con ordinanza n. 39/21 del 14.6.2021 era stata rideterminata la pena finale e per il suddetto reato la pena da porre in aumento era stata determinata in due mesi. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta dirimente dalla Corte d'appello ai fini della revoca del provvedimento di revoca dell'indulto, in quanto quest'ultimo era divenuto irrevocabile e, in ogni caso, il reato che l'aveva determinato era stato commesso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. 2. Avverso tale ordinanza il NE ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo con il quale lamenta la mancata nuova applicazione dell'indulto a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca del beneficio in conseguenza del riconoscimento della continuazione e della rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'istanza con cui il NE ha richiesto alla Corte d'appello la revoca del provvedimento con cui era stato revocato l'indulto in precedenza concesso poggia sul decisum dell'ordinanza in data 14.6.2021 con la quale la Corte d'appello di Ancona, in sede di esecuzione, a seguito del riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze della Corte d'appello di L'Aquila in data 12.3.2015 e in data 28.2.2018, aveva riconosciuto come più grave il reato di bancarotta, e come reato satellite quello di cui all'art. 479 cod. pen., commesso successivamente all'entrata in vigore della I. n. 241 del 2006, determinando per tale delitto una pena inferiore a due anni di reclusione. Conseguentemente, 2- secondo il ricorrente, sarebbe venuto meno il presupposto ostativo alla concessione dell'indulto. La richiamata ordinanza della Corte d'appello di Ancona, tuttavia, a seguito di impugnazione proposta dal NE, è stata annullata dalla Quinta sezione di questa Corte con sentenza 30 novembre 2021, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame. Conseguentemente, al momento in cui fu presentata, l'istanza del NE era basata su un presupposto non definitivo, non risultando ancora rideterminata la pena relativa al reato di cui all'art. 479 cod. pen. a seguito del riconoscimento della continuazione. Tale circostanza risulta dirimente nel senso di precludere la valutazione delle richieste formulate dal ricorrente e rende conseguentemente inammissibile il ricorso. 3. A tanto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 7.2.2022, la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato le istanze con cui NI NE, personalmente e a mezzo del difensore, aveva chiesto l'applicazione dell'indulto, nonché la revoca del provvedimento della Corte d'appello di L'Aquila che aveva disposto la revoca dell'indulto in precedenza concesso (ord. 305/17 Sige in data 19.7.2017). Tale beneficio era stato revocato sul presupposto che il NE, nei Penale Sent. Sez. 1 Num. 36867 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 03/02/2023 cinque anni successivi all'entrata in vigore della I. n. 241 del 2006, aveva commesso altri delitti per i quali, con sentenza irrevocabile, riconosciuto il vincolo della continuazione, aveva riportato condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. Tra tali reati era stato ritenuto più grave quello di cui all'art. 479 cod. pen. per il quale era stata irrogata la pena di tre anni di reclusione. Successivamente, con ordinanza del 9.4.2020 era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui a detta sentenza e altri reati, tra cui quello di bancarotta, commesso il 13.12.2011, il quale era stato ritenuto il reato più grave, sul quale erano stati operati gli aumenti per i reati satellite, tra cui quello di cui all'art. 479 cod. pen. Con ordinanza n. 39/21 del 14.6.2021 era stata rideterminata la pena finale e per il suddetto reato la pena da porre in aumento era stata determinata in due mesi. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta dirimente dalla Corte d'appello ai fini della revoca del provvedimento di revoca dell'indulto, in quanto quest'ultimo era divenuto irrevocabile e, in ogni caso, il reato che l'aveva determinato era stato commesso successivamente all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. 2. Avverso tale ordinanza il NE ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo con il quale lamenta la mancata nuova applicazione dell'indulto a seguito del venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca del beneficio in conseguenza del riconoscimento della continuazione e della rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'istanza con cui il NE ha richiesto alla Corte d'appello la revoca del provvedimento con cui era stato revocato l'indulto in precedenza concesso poggia sul decisum dell'ordinanza in data 14.6.2021 con la quale la Corte d'appello di Ancona, in sede di esecuzione, a seguito del riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze della Corte d'appello di L'Aquila in data 12.3.2015 e in data 28.2.2018, aveva riconosciuto come più grave il reato di bancarotta, e come reato satellite quello di cui all'art. 479 cod. pen., commesso successivamente all'entrata in vigore della I. n. 241 del 2006, determinando per tale delitto una pena inferiore a due anni di reclusione. Conseguentemente, 2- secondo il ricorrente, sarebbe venuto meno il presupposto ostativo alla concessione dell'indulto. La richiamata ordinanza della Corte d'appello di Ancona, tuttavia, a seguito di impugnazione proposta dal NE, è stata annullata dalla Quinta sezione di questa Corte con sentenza 30 novembre 2021, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame. Conseguentemente, al momento in cui fu presentata, l'istanza del NE era basata su un presupposto non definitivo, non risultando ancora rideterminata la pena relativa al reato di cui all'art. 479 cod. pen. a seguito del riconoscimento della continuazione. Tale circostanza risulta dirimente nel senso di precludere la valutazione delle richieste formulate dal ricorrente e rende conseguentemente inammissibile il ricorso. 3. A tanto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.