Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11527 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOTE DEL OPO ITA1-1527 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA S AZIONE Oggetto 2.2.9 SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 5399/00 Cron.28 135 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Rep. 3034 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud. 09/05/02 Rel. Consigliere C.C.Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION. SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: MEIE ASSIC SPA, corrente in Milano, in persona del per diritu 11,55 10.3 AGO. 2002 AGO.2002 legale rappresentante pro tempore Dr. Giampiero Gelmi, ✓ CANCELLIERF elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati BENIAMINO GROPPALI, ROBERTO BONARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FA OD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che lo difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato DIONIGI BIANCARDI, giusta delega in atti;
1116 -1- CAD controricorrente - - nonchè
contro
GI NI;
intimato avverso la sentenza n. 59/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione II Civile, emessa il 16/12/98 e depositata il 23/01/99 (R.G. 539/96); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLITANO che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza. -2- Svolgimento del processo Il tribunale di Cremona, in parziale accoglimento della domanda proposta da LF NI nei confronti di Assicurazioni, per il NI FF e la Meie conseguenti ad incidente stradale risarcimento dei danni verificatosi tra l'auto dell'attore e quella del FF, riteneva il concorso di colpa nella misura del 25% a carico dell'attore e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura del 75%. A seguito di appello dell'attore, la corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 23.1.1999, dichiarava l'esclusiva responsabilità del FF nella causazione del sinistro, condannando in solido i convenuti al pagamento nei confronti dell'attore della somma di f. 81.968.336, oltre interessi e spese. Riteneva la corte di merito che andasse affermata l'esclusiva responsabilità del convenuto, non essendosi lo stesso arrestato al segnale di stop, imposto alla strada da lui percorsa, e quindi non dando la precedenza all'auto dell'attore che viaggiava su strada munita di diritto di precedenza e che l'attraversamento dell'incrocio da parte del convenuto fu talmente repentino ed imprevedibile, da non permettere all'attore alcuna manovra di emergenza. 3 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.p.a. Meie Assicurazioni. Resiste con controricorso il NI. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la corte di merito rilevato che, se la condotta di guida del NI fosse stata prudente, avrebbe dovuto avvistare da circa 150 metri prima dell'incrocio l'auto del FF e quindi moderare la velocità, nell'approssimarsi dell'incrocio ed in ogni caso, al fine di superare la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., l'attore avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia manifestamente infondato. In tema di responsabilita' da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalita' di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimita' quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e cio' anche per quanto concerne il 4 punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ (Cass. 9.10.1998, n. 10021; Cass. N. 3343/1990).
2.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ricostruito l'incidente e gli apporti causali allo stesso sia sulla base delle risultanze istruttorie che dalla ricostruzione dinamica effettuata dal perito, nominato dal giudice penale, mentre ha escluso che l'attore avrebbe potuto effettuare alcuna manovra di emergenza, attesa la contestualità dell'immissione del FF con il transitare del NI. Non può, quindi, essere ravvisato il lamentato vizio motivazionale e la censura si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di sostenute da Nasistente.ENTRATE ROMA 2 questo giudizio di cassazione Registrato in data.5. 2002 4 liquidate come in dispositivo. 50629 Versor 149.77 (euro CENTOQUARAL E/72 P.Q. DELLE002 p. Dirigutte Visto l'art. 375, c.2, c.p.c. Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dal resistente, liquidate in Euro......9069 , oltre Euro duemila per onorario di avvocato. 127, Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. Il cons. est. Il Presidenteantonio sequet for 20,66 Segret 149,771 IL DIRETTORE DE CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria A N O M oggi, _ 20822 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 5 Umberto Cicero