Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9427 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 094 2 7 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ALIA LA CORTE SUPREMA D SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 2297/00 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron .25281 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.16/04/02 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: VA QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato ENNIO MAZZOCCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA'2002 dagli avvocati 1663 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 421/99 del Tribunale di COSENZA, depositata il 06/04/99 - R.G.N. 258/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso in via principale inammissibile ed in subordine rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 25 febbraio 1994, PA VA, premesso che il 4 dicembre 1992, mentre lavorava alle dipendenze dell'ESAC aveva riportato un infortunio (trauma rachide lombare) a causa del quale era stato costretto ad abbandonare il lavoro, riportando gravi postumi con invalidità del 26%, chiedeva al Pretore di Cosenza che venisse dichiarato che la malattia subita si era protratta fino al 12 maggio 1993, con diritto al pagamento della indennità per inabilità assoluta temporanea nonché alla corresponsione della rendita di legge. Si costituiva l'INAIL che chiedeva il rigetto della domanda. Disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, il Pretore condannava 1'INAIL ad erogare al ricorrente la rendita commisurata ad una inabilità del 18% M nonché l'indennità per inabilità temporanea dal 4 dicembre all'11 maggio 1993. Proponeva appello l'INAIL con ricorso depositato il 17 marzo 1997 e chiedeva il rigetto della domanda, dovendosi escludere ogni nesso causale tra l'evento infortunistico e l'invalidità. Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto del gravame. Il Tribunale di Cosenza, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio ed, in particolare della rinnovata consulenza tecnica, riteneva non esserci correlazione tra l'infortunio subito dall'VA e la malattia da cui egli era risultato essere affetto. Pertanto, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'assicurato con un unico motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, osserva che il Tribunale, recependo le conclusioni del C.T.U. nominato in grado di appello, sarebbe caduto nella medesima contraddizione riscontrabile nella relazione di quest'ultimo. Tale contraddizione emergerebbe dal fatto che il consulente, mentre da una parte assume che non vi è correlazione tra l'infortunio subito dall'VA e la patologia lamentata, dall'altra ritiene che l'incidente sarebbe stato elemento peggiorativo di una situazione già precaria, destinata a peggiorare nel tempo, riconoscendo, per ciò stesso, un nesso eziologico tra l'infortunio e la malattia evidenziata. Il motivo è infondato. Giova premettere che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare M prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. 2 Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Orbene, nel caso in esame, il Giudice d'appello, dopo aver chiarito che l'infortunio era consistito in una caduta in terra, da parte dell'VA, che, come operaio, stava raccogliendo frascame con un tridente, con conseguente "ferita lacero contusa con escoriazioni lombo-sacrali e contrattura lombo-sacrale, ed escoriazioni multiple spalla dx", ha escluso, sulla base della disposta consulenza medico-legale, che vi fosse una correlazione tra l'infortunio in parola e l'ernia del disco lamentata;
ciò in quanto dagli esami strumentali effettuati si evidenziava una patologia artrosica, a livello del rachide lombare -costituente il principale fattore di invalidità lavorativa dell'VA-, prodottasi gradualmente nel corso degli anni e destinata ad accentuarsi sempre più con il decorso del tempo. M Pur non negando che, per il periodo di tempo in cui si era verificato l'infortunio, lo stesso aveva agito da elemento peggiorativo su una situazione già abbastanza precaria, si trattava, comunque, di un aumento “momentaneo” della invalidità, tant'è che questa, successivamente, era gradualmente diminuita. Prova ne era il completo assorbimento della "piccola ernia discale a livello L4-L5 riscontrata a distanza di circa un mese dall'infortunio. Coerentemente pertanto il Tribunale ha concluso che non si poteva attribuire valenza causale all'infortunio subito dall'VA nello sviluppo della patologia da cui risultava affetto;
escludendo, per ciò stesso, che fosse prospettabile un ruolo concausale in senso stretto tra l'infortunio subito e l'evolversi della malattia, stante l'incidenza puramente momentanea del primo sulla seconda. Nessuna contraddizione è dunque ravvisabile nel ragionamento del Tribunale, che appare oltre che coerente, logica e priva di vizi suscettibili di essere censurati e valutati in questa sede. 3 Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 16 aprile 2002. Il Presidente biglichem I wall Il Consigliere est. Delftal 2 4 0 2 7 7 0 o A S I S D A . ( O L A L S E O S C I D U E T S A O a D E P I G M selle , I G O A E R L D T IL CANCEL S E I A T G Depositate in L N E I celleria E R S R E D Cuve RS лис 4