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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2023, n. 27390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27390 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON ER nato a [...] il [...] RD NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto da RD NO e per l'inammissibilità del ricorso proposto da ON ER. udito il difensore L'avvocato DI PERNA ANGELO in difesa di ON ER dopo il dibattimento conclude per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di prescrizione. L'avvocato TRIGARI MASSIMO in difesa di ON ER dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27390 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 10/03/2023 L'avvocato PALO DAMIANO in difesa di RD NO dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'accoglimento. 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 17/05/2022 la Corte d'appello di Salerno ha confermato, per quello che rileva in questa sede, la sentenza del tribunale che aveva condannato RC BE per violazione dell'articolo 416 cod. pen., esclusa l'aggravante della transnazionalità, per avere promosso ed organizzato un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione in Italia e in Romania di più reati di usura, riciclaggio, reimpiego e intestazione fittizia e per violazione dell'art. 644 cod. pen., usure contestate ai capi g -bis e g -quater e RD NO per violazione dell'articolo 648 ter con l'aggravante della trasnazionalità. 2. RC BE e RD NO presentano ricorso per Cassazione. 3. In particolare, RC BE deduce: 3.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo ai reati di cui ai capi g bis e g quater per omessa valutazione delle contraddizioni in cui sono incorse le persone offese LO e IT. Si sostiene che la sentenza si è limitata ad indicare il narrato delle due persone offese senza dare conto delle contraddizioni e delle inverosimiglianze che vengono indicate nel ricorso;
3.2. assenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Evidenzia il ricorrente che con i motivi di appello aveva chiesto la rinnovazione dibattimentale al fine di escutere soggetti (specificatamente indicati) che potevano testimoniare sul fatto che i materiali serviti per i lavori degli immobili di proprietà del ricorrente erano stati acquistati dal Marcantonio e non da LO. Lamenta che la Corte territoriale si è rifugiata nell'affermazione che il ricorrente avrebbe dovuto articolare tali mezzi di prova in primo grado senza peraltro affermarne la tardività procedurale. Ritiene trattarsi di motivazione del tutto apparente;
3.3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di associazione per delinquere. Lamenta che la Corte d'appello non dà una risposta giuridica alla tesi difensiva limitandosi a fare delle semplici considerazioni tra l'altro nemmeno logiche. In particolare, non dice se nel caso di specie si verta in presenza di un concorso di persone o di un reato associativo vero e proprio;
3.4. omessa motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche;
3.5. vizio della motivazione con riguardo alla disposta confisca. Lamenta la mancata considerazione della consulenza tecnica relativa alla capacità reddituale del ricorrente. 4. RD NO deduce: 1 4.1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene che gli elementi emersi e in particolare la tracciabilità delle operazioni di asserito reimpiego erano incompatibili con la contestazione proposta perché la condotta contestata non era all'evidenza idonea ad ostacolare la provenienza dei beni. Si sostiene inoltre che, stante la clausola di riserva, il reato in esame non è configurabile quando la contestazione del reimpiego ha ad oggetto denaro, beni o utilità provento del delitto di associazione al quale il soggetto appartiene con il compito di riciclare e reimpiegare la ricchezza prodotta dall'organizzazione stessa. Richiama sul punto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nella sentenza numero 2591 del 27 febbraio 2014 4.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo allo specifico motivo di gravame con il quale veniva chiesta l'assoluzione dell'imputato per l'omessa considerazione di prove inequivocabili che dimostrano la mendacità dell'accusa. Si sostiene l'assenza dell'elemento soggettivo e la tracciabilità delle operazioni. Si sostiene che dall'istruttoria non è emersa la partecipazione del RD all'associazione mafiosa, non è emerso alcun contributo alla commissione del reato presupposto anzi lui risulta proprio estraneo a tutto perché si era limitato nella sua qualità di traduttore-procuratore del RC ad acquistare i beni immobili 4.3. violazione di legge e vizio della motivazione per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso delle istruttorie dibattimentale E comunque travisamento della prova. In particolare, lamenta che la Corte d'appello non ha considerato gli elementi documentali indicati a pagina 9 del ricorso;
4.4. erronea applicazione degli articoli 3 e 4 legge numero 146 (transnazionalità). Lamenta che la Corte d'appello ha argomentato la sussistenza di una struttura all'estero in grado di fornire supporto logistico e personale per il reimpiego e utilizzo dei capitali sulla base del comprovato viaggio in Romania ed alla rete di contatti di cui poteva valersi il RC, circostanze indicative del concorso di più persone nelle vicende criminose ma dalle quali non emerge con chiarezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aggravante speciale della transnazionalità che presuppone la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinato o anche solo agevolato in tutto o in parte dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. Si sostiene che il percorso argomentativo della sentenza impugnata lascia comprendere che gli stessi prevenuti vengono ritenuti un gruppo organizzato operante anche all'estero ma non consente di comprendere i contatti di cui questi disponevano negli altri Stati e quindi i soggetti stranieri coinvolti nella vicenda, tra l'altro mai identificati proprio perché inesistenti 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso di RC BE è inammissibile. 1. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché reiterato e aspecifico per mancato confronto argomentativo con la diffusa motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente non ha infatti considerato che la sentenza ha sottolineato non solo, come a fronte del compendio probatorio, il ricorrente non ha potuto del tutto negare i prestiti concessi alle persone offese pur negando la loro natura usuraria, ma ha anche evidenziato che se la movimentazione del denaro avesse avuto natura lecita, se non addirittura benefica, come vorrebbe far credere l'imputato, non sarebbe dato comprendere come mai i titoli siano stati ritrovati in una sorta di cassetto occultato nell'intercapedine di un mobile di legno presente nell'ufficio, nascosto dietro un fregio di due mensole che la polizia giudiziaria è riuscita ad aprire quasi per caso passando con un tagliacarte su una fessura facendo così cadere involontariamente il fregio che celava l'intercapedine nascosta, quando ormai si era persa la speranza che la perquisizione potesse portare a risultati positivi. La sentenza impugnata sottolinea anche come il fatto che il RC fosse dedito all'usura emerge in maniera evidente dalla conversazione ambientale n. 3828 intercettata il 4/12/2011. 1.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Va infatti qui ribadito che nel giudizio di appello, trattandosi di un procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione della istruzione dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento, svoltosi innanzi al primo giudice. In tale prospettiva, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione — sulla quale nei limiti della manifesta illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità — può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora, come nella specie, il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti. 3 Ed è altresì consolidato principio di questa Corte ritenere, che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2) mentre l'error in procedendo è rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa;
la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito Ciò detto deve osservarsi che l'argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione di non necessarietà della richiesta integrazione. È stato posto in particolare l'accento, ancorché in modo stringato, ma non per questo meno esauriente non solo sul fatto che la prova addotta non costituisse di per sè un novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione del giudice di prime cure, bensì appartenente al contesto probatorio già in qualche modo oggetto della sua valutazione, ma anche che non fosse decisiva, nel senso che un il suo accoglimento non avrebbe sortito alcun concreto progresso nell'accertamento della verità. 1.3. Le doglianze articolate nel terzo motivo reiterano le censure già sollevate dinanzi alla Corte Territoriale che le ha considerate infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali che hanno consentito di escludere che si tratti di un unico reato di riciclaggio di somme di provenienza illecita, o di più reati legati dall'intento comune e destinati ad esaurirsi al completamento del trasferimento della somma. La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto che la vicenda non possa essere ricostruita in termini di concorso di persone nel reato (o nei reati) anziché di associazione per delinquere perché il gruppo era ancora coeso ed attivo nel momento in cui attrasse l'attenzione degli inquirenti e i guadagni illeciti da trasferire, lungi dall'essere predeterminati, venivano costantemente rinnovati dai frutti della perdurante attività di usura, come dimostrato dalla conversazione numero 3828 del 04/12/2011 e dal fatto che nel 2012 il ricorrente sentiva ancora l'esigenza di mantenere la disponibilità della relativa documentazione tanto che si era premurato di occultarla. A fronte di quanto indicato dai giudici di merito il ricorrente insiste nella propria linea difensiva senza alcun confronto con le argomentazioni della Corte, il che rende il motivo inammissibile anche perché aspecifico. / 4 1.4. Anche il quarto motivo di riscorso è inammissibile. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la gravità dei fatti, le modalità oggettivamente allarmanti con cui gli stessi sono stati posti in essere, avuto riguardo anche al particolare contesto operativo e alla pluralità delle persone offese, in uno con la personalità del RC, come delineata dal certificato penale, fossero ostative alla concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale specifica motivazione il RC ha presentato appello limitandosi a chiedere la concessione delle attenuanti generiche, da valutarsi quantomeno con il criterio dell'equivalenza. Nel caso in argomento, a fronte di una specifica motivazione di diniego del primo giudice, le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (così Cass. N. 27202 del 2013 Rv. 256314; n. 21029 del 2015 Rv. 263980; N. 46588 del 2019 Rv. 277281-fattispecie quest'ultima in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado -; N. 44201 del 2022 Rv. 283808). 1.5. Inammissibile è anche il quinto motivo che investe la disposta confisca. Il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo, rinnovando contestazioni in punto di fatto, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. 2. Anche il ricorso di RD NO è inammissibile. 5 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente si limita in larga parte e nella sostanza a riprodurre, pressoché testualmente, le stesse doglianze già poste a base dell'appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità. La Corte d'appello ha dato atto che la ricostruzione della vicenda in termini di assoluta liceità è smentita dalle stesse parole del ricorrente. Viene richiamata la conversazione fra lui e Di LE (numero 11.320) nel corso della quale il RD rappresenta l'esigenza di incontrare il RC per concordare con lui una versione credibile, ancora la conversazione numero 2455 nel corso della quale l'imputato apertis verbis dimostra la piena consapevolezza della provenienza della ricchezza del sodale da fonti inquinate. Il comportamento del ricorrente volto ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro consiste proprio nel trasferire le ricchezze all'estero e nel reinvestirle per far perdere le tracce della loro illecita provenienza. A fronte di tale argomentazione il RD si limita a reiterare la linea difensiva avanzata in sede di merito senza alcun confronto con le argomentazioni della Corte punto il che rende il motivo inammissibile perché aspecifico Con riguardo al motivo in esame deve anche rilevarsi che, come già osservato da questa Corte, tra il delitto di riciclaggio (o reimpiego) e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (così Cass. N. 10582 del 2003 Rv. 223689 - 01, N. 40793 del 2005 Rv. 232524 - 01, N. 5730 del 2020 Rv. 278244-01 che in motivazione ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti, come affermato da Sezioni Unite Lavarazzo del 2014). Sul punto il motivo è pertanto manifestamente infondato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente si è limitato a prospettare un'alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di 6 rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti ancora una volta oggetto di contestazione. 2.3. La doglianza di cui al terzo motivo d'impugnazione non risulta avanzata in appello. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 2.4. Con riguardo al quarto motivo di ricorso, ribadito il principio espresso da questa Corte circa l'applicabilità della circostanza aggravante cosiddetta "transnazionale" ai reati - fine pur in assenza dei presupposti per l'applicabilità della stessa al reato associativo, deve rilevarsi che la circostanza aggravante si applica, per regola generale, a tutti i reati in ambito nazionale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni la cui commissione sia stata determinata o anche solo agevolata dall'apporto di un gruppo criminale organizzato transnazionale (N. 1937 del 2011 Rv. 249099 - 01, N. 38009 del 2019 Rv. 278166 - 07, N. 53118 del 2014 Rv. 262296 - 01, N. 47217 del 2015 Rv. 265354 - 01, N. 7641 del 2017 Rv. 269371 - 01, N10116 del 2021 Rv. 281481). Ciò detto in punto di diritto deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente con riguardo al reato in esame (capo i) e alla sussistenza dell'aggravante in argomento, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed 7 essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile. A tale proposito deve rilevarsi che i giudici del merito hanno dato atto che risulta incontrovertibilmente provato che il gruppo criminale organizzato operante in più stati esteri effettivamente ha fornito a RD NO un apporto causalmente rilevante nella perpetrazione del reato fine di cui al capo i), trattandosi pacificamente di operazioni svolte in Romania con provvista proveniente e spesso anche materialmente portata dall'Italia. In relazione alla sussistenza di detta aggravante il ricorrente ha reiterato censure tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, la circostanza che il ricorrente si sia nella sostanza limitato a riproporre le stesse questioni già dedotte e disattese dai giudici del gravame, senza sottoporre ad effettiva critica - rilevante in punto di vizio di legittimità - la esauriente motivazione esibita dai giudici di merito, rende il motivo di impugnazione inammissibili anche perché nella sostanza privi del requisito della specificità. 3. Alla luce delle considerazioni espresse i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore Il presidente NN ER isabetta Rosi
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto da RD NO e per l'inammissibilità del ricorso proposto da ON ER. udito il difensore L'avvocato DI PERNA ANGELO in difesa di ON ER dopo il dibattimento conclude per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di prescrizione. L'avvocato TRIGARI MASSIMO in difesa di ON ER dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27390 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 10/03/2023 L'avvocato PALO DAMIANO in difesa di RD NO dopo il dibattimento si riporta ai motivi di ricorso, chiede l'accoglimento. 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 17/05/2022 la Corte d'appello di Salerno ha confermato, per quello che rileva in questa sede, la sentenza del tribunale che aveva condannato RC BE per violazione dell'articolo 416 cod. pen., esclusa l'aggravante della transnazionalità, per avere promosso ed organizzato un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione in Italia e in Romania di più reati di usura, riciclaggio, reimpiego e intestazione fittizia e per violazione dell'art. 644 cod. pen., usure contestate ai capi g -bis e g -quater e RD NO per violazione dell'articolo 648 ter con l'aggravante della trasnazionalità. 2. RC BE e RD NO presentano ricorso per Cassazione. 3. In particolare, RC BE deduce: 3.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo ai reati di cui ai capi g bis e g quater per omessa valutazione delle contraddizioni in cui sono incorse le persone offese LO e IT. Si sostiene che la sentenza si è limitata ad indicare il narrato delle due persone offese senza dare conto delle contraddizioni e delle inverosimiglianze che vengono indicate nel ricorso;
3.2. assenza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale. Evidenzia il ricorrente che con i motivi di appello aveva chiesto la rinnovazione dibattimentale al fine di escutere soggetti (specificatamente indicati) che potevano testimoniare sul fatto che i materiali serviti per i lavori degli immobili di proprietà del ricorrente erano stati acquistati dal Marcantonio e non da LO. Lamenta che la Corte territoriale si è rifugiata nell'affermazione che il ricorrente avrebbe dovuto articolare tali mezzi di prova in primo grado senza peraltro affermarne la tardività procedurale. Ritiene trattarsi di motivazione del tutto apparente;
3.3. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di associazione per delinquere. Lamenta che la Corte d'appello non dà una risposta giuridica alla tesi difensiva limitandosi a fare delle semplici considerazioni tra l'altro nemmeno logiche. In particolare, non dice se nel caso di specie si verta in presenza di un concorso di persone o di un reato associativo vero e proprio;
3.4. omessa motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche;
3.5. vizio della motivazione con riguardo alla disposta confisca. Lamenta la mancata considerazione della consulenza tecnica relativa alla capacità reddituale del ricorrente. 4. RD NO deduce: 1 4.1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. Sostiene che gli elementi emersi e in particolare la tracciabilità delle operazioni di asserito reimpiego erano incompatibili con la contestazione proposta perché la condotta contestata non era all'evidenza idonea ad ostacolare la provenienza dei beni. Si sostiene inoltre che, stante la clausola di riserva, il reato in esame non è configurabile quando la contestazione del reimpiego ha ad oggetto denaro, beni o utilità provento del delitto di associazione al quale il soggetto appartiene con il compito di riciclare e reimpiegare la ricchezza prodotta dall'organizzazione stessa. Richiama sul punto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nella sentenza numero 2591 del 27 febbraio 2014 4.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo allo specifico motivo di gravame con il quale veniva chiesta l'assoluzione dell'imputato per l'omessa considerazione di prove inequivocabili che dimostrano la mendacità dell'accusa. Si sostiene l'assenza dell'elemento soggettivo e la tracciabilità delle operazioni. Si sostiene che dall'istruttoria non è emersa la partecipazione del RD all'associazione mafiosa, non è emerso alcun contributo alla commissione del reato presupposto anzi lui risulta proprio estraneo a tutto perché si era limitato nella sua qualità di traduttore-procuratore del RC ad acquistare i beni immobili 4.3. violazione di legge e vizio della motivazione per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel corso delle istruttorie dibattimentale E comunque travisamento della prova. In particolare, lamenta che la Corte d'appello non ha considerato gli elementi documentali indicati a pagina 9 del ricorso;
4.4. erronea applicazione degli articoli 3 e 4 legge numero 146 (transnazionalità). Lamenta che la Corte d'appello ha argomentato la sussistenza di una struttura all'estero in grado di fornire supporto logistico e personale per il reimpiego e utilizzo dei capitali sulla base del comprovato viaggio in Romania ed alla rete di contatti di cui poteva valersi il RC, circostanze indicative del concorso di più persone nelle vicende criminose ma dalle quali non emerge con chiarezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aggravante speciale della transnazionalità che presuppone la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinato o anche solo agevolato in tutto o in parte dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. Si sostiene che il percorso argomentativo della sentenza impugnata lascia comprendere che gli stessi prevenuti vengono ritenuti un gruppo organizzato operante anche all'estero ma non consente di comprendere i contatti di cui questi disponevano negli altri Stati e quindi i soggetti stranieri coinvolti nella vicenda, tra l'altro mai identificati proprio perché inesistenti 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso di RC BE è inammissibile. 1. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché reiterato e aspecifico per mancato confronto argomentativo con la diffusa motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente non ha infatti considerato che la sentenza ha sottolineato non solo, come a fronte del compendio probatorio, il ricorrente non ha potuto del tutto negare i prestiti concessi alle persone offese pur negando la loro natura usuraria, ma ha anche evidenziato che se la movimentazione del denaro avesse avuto natura lecita, se non addirittura benefica, come vorrebbe far credere l'imputato, non sarebbe dato comprendere come mai i titoli siano stati ritrovati in una sorta di cassetto occultato nell'intercapedine di un mobile di legno presente nell'ufficio, nascosto dietro un fregio di due mensole che la polizia giudiziaria è riuscita ad aprire quasi per caso passando con un tagliacarte su una fessura facendo così cadere involontariamente il fregio che celava l'intercapedine nascosta, quando ormai si era persa la speranza che la perquisizione potesse portare a risultati positivi. La sentenza impugnata sottolinea anche come il fatto che il RC fosse dedito all'usura emerge in maniera evidente dalla conversazione ambientale n. 3828 intercettata il 4/12/2011. 1.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Va infatti qui ribadito che nel giudizio di appello, trattandosi di un procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione della istruzione dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento, svoltosi innanzi al primo giudice. In tale prospettiva, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione — sulla quale nei limiti della manifesta illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità — può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora, come nella specie, il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti. 3 Ed è altresì consolidato principio di questa Corte ritenere, che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello può costituire violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603 c.p.p., comma 2) mentre l'error in procedendo è rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), e configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa;
la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito Ciò detto deve osservarsi che l'argomentazione espressa dal giudice in relazione alla negatoria della prova si profila sufficiente e congrua per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione di non necessarietà della richiesta integrazione. È stato posto in particolare l'accento, ancorché in modo stringato, ma non per questo meno esauriente non solo sul fatto che la prova addotta non costituisse di per sè un novum, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente alla decisione del giudice di prime cure, bensì appartenente al contesto probatorio già in qualche modo oggetto della sua valutazione, ma anche che non fosse decisiva, nel senso che un il suo accoglimento non avrebbe sortito alcun concreto progresso nell'accertamento della verità. 1.3. Le doglianze articolate nel terzo motivo reiterano le censure già sollevate dinanzi alla Corte Territoriale che le ha considerate infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali che hanno consentito di escludere che si tratti di un unico reato di riciclaggio di somme di provenienza illecita, o di più reati legati dall'intento comune e destinati ad esaurirsi al completamento del trasferimento della somma. La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto che la vicenda non possa essere ricostruita in termini di concorso di persone nel reato (o nei reati) anziché di associazione per delinquere perché il gruppo era ancora coeso ed attivo nel momento in cui attrasse l'attenzione degli inquirenti e i guadagni illeciti da trasferire, lungi dall'essere predeterminati, venivano costantemente rinnovati dai frutti della perdurante attività di usura, come dimostrato dalla conversazione numero 3828 del 04/12/2011 e dal fatto che nel 2012 il ricorrente sentiva ancora l'esigenza di mantenere la disponibilità della relativa documentazione tanto che si era premurato di occultarla. A fronte di quanto indicato dai giudici di merito il ricorrente insiste nella propria linea difensiva senza alcun confronto con le argomentazioni della Corte, il che rende il motivo inammissibile anche perché aspecifico. / 4 1.4. Anche il quarto motivo di riscorso è inammissibile. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la gravità dei fatti, le modalità oggettivamente allarmanti con cui gli stessi sono stati posti in essere, avuto riguardo anche al particolare contesto operativo e alla pluralità delle persone offese, in uno con la personalità del RC, come delineata dal certificato penale, fossero ostative alla concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di tale specifica motivazione il RC ha presentato appello limitandosi a chiedere la concessione delle attenuanti generiche, da valutarsi quantomeno con il criterio dell'equivalenza. Nel caso in argomento, a fronte di una specifica motivazione di diniego del primo giudice, le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. (così Cass. N. 27202 del 2013 Rv. 256314; n. 21029 del 2015 Rv. 263980; N. 46588 del 2019 Rv. 277281-fattispecie quest'ultima in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado -; N. 44201 del 2022 Rv. 283808). 1.5. Inammissibile è anche il quinto motivo che investe la disposta confisca. Il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo, rinnovando contestazioni in punto di fatto, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. 2. Anche il ricorso di RD NO è inammissibile. 5 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente si limita in larga parte e nella sostanza a riprodurre, pressoché testualmente, le stesse doglianze già poste a base dell'appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità. La Corte d'appello ha dato atto che la ricostruzione della vicenda in termini di assoluta liceità è smentita dalle stesse parole del ricorrente. Viene richiamata la conversazione fra lui e Di LE (numero 11.320) nel corso della quale il RD rappresenta l'esigenza di incontrare il RC per concordare con lui una versione credibile, ancora la conversazione numero 2455 nel corso della quale l'imputato apertis verbis dimostra la piena consapevolezza della provenienza della ricchezza del sodale da fonti inquinate. Il comportamento del ricorrente volto ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro consiste proprio nel trasferire le ricchezze all'estero e nel reinvestirle per far perdere le tracce della loro illecita provenienza. A fronte di tale argomentazione il RD si limita a reiterare la linea difensiva avanzata in sede di merito senza alcun confronto con le argomentazioni della Corte punto il che rende il motivo inammissibile perché aspecifico Con riguardo al motivo in esame deve anche rilevarsi che, come già osservato da questa Corte, tra il delitto di riciclaggio (o reimpiego) e quello di cui all'art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (così Cass. N. 10582 del 2003 Rv. 223689 - 01, N. 40793 del 2005 Rv. 232524 - 01, N. 5730 del 2020 Rv. 278244-01 che in motivazione ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, indipendentemente dalla realizzazione di specifici delitti, come affermato da Sezioni Unite Lavarazzo del 2014). Sul punto il motivo è pertanto manifestamente infondato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente si è limitato a prospettare un'alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di 6 rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti ancora una volta oggetto di contestazione. 2.3. La doglianza di cui al terzo motivo d'impugnazione non risulta avanzata in appello. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 2.4. Con riguardo al quarto motivo di ricorso, ribadito il principio espresso da questa Corte circa l'applicabilità della circostanza aggravante cosiddetta "transnazionale" ai reati - fine pur in assenza dei presupposti per l'applicabilità della stessa al reato associativo, deve rilevarsi che la circostanza aggravante si applica, per regola generale, a tutti i reati in ambito nazionale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni la cui commissione sia stata determinata o anche solo agevolata dall'apporto di un gruppo criminale organizzato transnazionale (N. 1937 del 2011 Rv. 249099 - 01, N. 38009 del 2019 Rv. 278166 - 07, N. 53118 del 2014 Rv. 262296 - 01, N. 47217 del 2015 Rv. 265354 - 01, N. 7641 del 2017 Rv. 269371 - 01, N10116 del 2021 Rv. 281481). Ciò detto in punto di diritto deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente con riguardo al reato in esame (capo i) e alla sussistenza dell'aggravante in argomento, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed 7 essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile. A tale proposito deve rilevarsi che i giudici del merito hanno dato atto che risulta incontrovertibilmente provato che il gruppo criminale organizzato operante in più stati esteri effettivamente ha fornito a RD NO un apporto causalmente rilevante nella perpetrazione del reato fine di cui al capo i), trattandosi pacificamente di operazioni svolte in Romania con provvista proveniente e spesso anche materialmente portata dall'Italia. In relazione alla sussistenza di detta aggravante il ricorrente ha reiterato censure tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, la circostanza che il ricorrente si sia nella sostanza limitato a riproporre le stesse questioni già dedotte e disattese dai giudici del gravame, senza sottoporre ad effettiva critica - rilevante in punto di vizio di legittimità - la esauriente motivazione esibita dai giudici di merito, rende il motivo di impugnazione inammissibili anche perché nella sostanza privi del requisito della specificità. 3. Alla luce delle considerazioni espresse i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 10/03/2023 Il consigliere estensore Il presidente NN ER isabetta Rosi