Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO038 2 8 /0 1 M REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G.N. 11751/00 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 8135 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - Rep. 1285 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud. 22/02/2001 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia-studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000 SIRCOS SIRACUSANA COSTRUZIONI Srl, in persona del 11-16-MAR - IL CANCELLIBRE legale rappresentante pro tempore, elettivamente A domiciliata in ROMA VIA ETTORE ROLLI 24, presso l'avvocato ARTURO SFORZA, rappresentata e difesa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'avvocato GIUSEPPE SPAGNOLO, giusta mandato in UFFICIO COPIE calce al ricorso;
Richiesta copia studio ricorrente - dal Sig per diritti L.3900
contro
--- IL CANCELLIERE COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 63, presso l'avvocato VACCARO G. rappresentato e Richiesta/copia studio dal Sig N.C 492 difeso dall'avvocato GIAMBATTISTA BUFARDECI, giusta per diritti L. 39e0 1 IL CANCELLIERE procura a margine dell'atto di citazione;
- resistente -
contro
AN GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso l'avvocato ETTORE RANDAZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO ITALIA e GIOVANNI RANDAZZO, giusta procura a margine del controricorso;
- resistente - del Tribunale di SIRACUSA, avversO l'ordinanza depositata il 20/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo 1. Con atto notificato il 27 maggio 1983 l'ing. Giu- seppe Albanese convenne davanti al Tribunale di Siracu- sa la RC s.r. .1., chiedendo l'accertamento della inesistenza di una servitù sul c.d. vialetto da parte di alcuni balconi dell'edificio prospiciente 2 (r.g.1657/83). La RC si costitui, deducendo la demanialità del vialetto, e chiese l'estensione del contraddittorio al Comune di Siracusa.
2.Con atto notificato in data 8 novembre 1990 la RC convenne davanti allo stesso Tribunale il Comune di Siracusa, per accertare la demanialità del tratto di strada di cui alla causa 1657/83 (r.g.3692/1990).
3.Con atto notificato il 2 maggio 1994 la RC impugnò di falso davanti al medesimo Tribunale un docu- mento prodotto nei suddetti giudizi dall'Albanese (r.g.832/1994).
4. Il 16 aprile 1998, nel giudizio di negatoria ser- vitutis (1657/1983), la RC propose querela di fal- so. Il g.i. rimise la causa al collegio per la decisio- ne sull'ammissibilità della querela.
5. Istituita la Sezione Stralcio (1.22 luglio 1997, n.276), il procedimento 1657/83 fu assegnato al g.o.a. Con ordinanza del 21 luglio 1999 il Presidente del Tribunale riunì presso 10 stesso g.i. i procedimenti n.3692/90 e 1832/94. 6. Nel giudizio negatoria servitutis (n.1657/83), pendente presso il g.o.a., la RC rilevò la "continenza" dei tre giudizi.
7.Il g.i., con l'ordinanza impugnata in questa se- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.11751 00) 3 de, "ritenuto che la causa era già stata rinviata ad udienza collegiale prima dell'assegnazione" alla Sezio- ne Stralcio e che, pertanto, doveva "essere provveduto per la decisione a norma dell'art. 13 co.5 1.276 del 22 luglio 1997", invitò le parti alla precisazione delle conclusioni, rinviando a questo fine la causa all'udienza del 30 giugno 2000. 8.Contro questo provvedimento la RC ha proposto regolamento di competenza, lamentando la mancata ri- unione della causa ai procedimenti (già riuniti) 3692/90 e 1832/94. Hanno resistito l'Albanese ed il Comune di Siracu- CL che hanno eccepito la inammissibilità del ricorso. sa, Anche il P.M. ha concluso per la inammissibilità del regolamento di competenza. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La ricorrente chiede, infatti, che sia dichiarata la competenza del Tribunale civile di Siracusa in com- posizione collegiale al fine di decidere la causa n.1657/83, e che sia ordinata la prosecuzione del giu- dizio stesso davanti al giudice istruttore già nominato per gli altri giudizi riuniti (3692/90 e 1832/94).
3.Ma è evidente, già dalla stessa prospettazione del motivo, che, indipendentemente dal contenuto e dal Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.11751 00) 4 carattere del provvedimento impugnato, la questione sottoposta all'esame di questa Corte, attenendo alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso uf- ficio giudiziario ― il Tribunale di Siracusa e alla hoooo riunione delle cause a norma dell'art. 274 c.p.c., non [TOT. 29000] ить involge un problema di competenza. La questione propo- добу м 7 sta non rientra, pertanto, tra quelle deducibili con il 7 . 1 6 regolamento di competenza. 1 4.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrent al pagamento A O M R AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 delle spese processuali. Registrato In dotal OIL 2004,4 versate € 16.1177al n.
P.Q.M.
(euro ENTO SESSANTUNO La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- P. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FAPPO) Responsabile Semizio A udi DM Recci danna la ricorrente al pagamento delle spese processua- li;
spese liquidate, a favore del Comune di Siracusa, in lire 1585003 di cui lire 1.500.000 per onorari, ed a favore dell'Albanese, in lire. 4585000 , di cui lire 1.500.000 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 22 febbraio 2001, in Roma. Il Consigliere estensore Il Presidente fred дея Vincenzo Proto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Grie IL CANC Deposits 16 MAR 2001 11 IL CANCELLIERE Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 11751 00)