Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 1
Nel giudizio d'appello che si svolge secondo il rito del lavoro, ove venga disposto un rinvio d'ufficio, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5338 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio MATTONE - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DELLA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI 48/A, presso lo studio dell'avvocato DANTE DE MARCO e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO SINISCALCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO TO, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO DI MARTINO, PIERO MINOLITI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 316/96 del Tribunale di SALERNO, depositata il 21/02/96 R.G.N. 716/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15 maggio 1989 TO ZO chiese che il Pretore di Salerno in funzione di giudice del Lavoro condannasse la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE ed il CENTRO REGIONALE SERVIZI al pagamento delle differenze retributive spettantile per il lavoro svolto alle dipendenze dei predetti enti dal 1^ dicembre 1972 all'8 febbraio 1988 con mansioni di impiegata d'ordine e ragioniera.
Con sentenza del 26 ottobre 1992 il Pretore accolse la domanda. Avverso questa decisione la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE - COMITATO REGIONALE CAMPANO - propose appello eccependo la nullità della decisione (per omessa comunicazione del rinvio d'ufficio (dall'udienza del 4 giugno 1990 all'udienza del 3 ottobre 1990). Con sentenza del 21 febbraio 1996 il Tribunale respinse l'appello affermando che poiché l'art. 82 disp. att. cod. proc. civ. (nella formulazione vigente al tempo) esigeva la comunicazione alle parti costituite, alcuna comunicazione era dovuta alla LEGA, che era contumace.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DELLA CAMPANIA, percorrendo le linee di due motivi. Resiste TO ZO con controricorso. Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norma di diritto, la ricorrente deduce che per gli artt. 82 disp. att. cod. proc. civ. e 115 cod. proc. civ. la comunicazione alla parte, non necessaria qualora il rinvio d'ufficio sia disposto per l'udienza immediatamente successiva, è necessaria ove il rinvio sia disposto per altra udienza, e la sua mancanza determina la nullità degli atti successivi;
e lamenta che il Tribunale di Salerno abbia omesso di rilevare tale nullità.
Con il controricorso TO ZO sostiene che l'art.82 disp. att. cod. proc. civ. impone di comunicare il rinvio d'ufficio soltanto alle parti costituite: poiché al momento del rinvio d'ufficio alcuno dei resistenti era costituito, alcuna comunicazione era loro dovuta.
I motivi del ricorso, che per la loro interdipendenza devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Secondo il pensiero di questa Corte (Cass. 9 ottobre 1985 n. 4916), nel processo del lavoro al convenuto contumace non deve essere comunicato il rinvio d'ufficio della causa;
questo principio (che riguarda anche i giudizi di appello: Cass. 24 novembre 1993 n. 11582) non può ritenersi escluso dal fatto che nell'udienza è previsto il libero interrogatorio delle parti (atto direttamente prescritto dalla legge e pertanto prevedibile dalla parte contumace e non equiparabile all'interrogatorio formale, per il quale soltanto l'art. 292 cod. proc. civ. dispone la notificazione al contumace: Cass. 13 ottobre
1984 n. 5123). Non diverso è quanto affermato dalla sentenza che la ricorrente invoca (Cass. 27 ottobre 1986 n. 6296): poiché la comunicazione (ritenuta necessaria nel caso esaminato da questa decisione) era destinata al ricorrente costituitosi con il deposito del ricorso, la necessità rientrava nel quadro del generale principio affermato da questa Corte.
E nel caso in esame il rinvio della causa dall'udienza del 4 giugno 1990 (cui era pervenuta dalla pregressa iniziale udienza del 4 aprile 1990) alla (pur contigua) udienza del 3 ottobre 1990 (disposto d'ufficio) non doveva essere comunicato alla convenuta LEGA, poiché questa era contumace.
Il secondo motivo (con cui la ricorrente sostiene che poiché il Pretore di Salerno non aveva comunicato la data dell'udienza cui era stata rinviata la causa, la LEGA, che "avrebbe potuto costituirsi ancorché tardivamente anche all'udienza, che però non venne tenuta nè rinviata a quella immediatamente successiva come da calendario..., non era stata posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa") è da ritenersi assorbito dall'infondatezza del primo motivo.
Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire oltre a lire 2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999